(massima n. 2)
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, c.p.p., prevede che condizioni di ammissibilità dell'opposizione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Se ne ricava che l'opposizione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. La investigazione è suppletiva quando si pone rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero. I requisiti della concretezza e specificità sono dati dalla indicazione dei mezzi di prova.