(massima n. 2)
L'ambito dei soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo è più ristretto rispetto a quello dei soggetti che hanno il diritto di proporre istanza di sequestro conservativo (nell aprima ipotesi l'art. 22 c.p.p. fa riferimento ai soggetti «che avrebbero diritto alla restituzione», mentre nella seconda l'art. 318 c.p.p. attribuisce il diritto a «chiunque vi abbia interesse»). Ne consegue che il promissario acquirente in virtù di contratto preliminare, essendo titolare di un mero diritto di credito, non rientra tra i soggetti che possono proporre l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo.