(massima n. 1)
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuitā del fatto non č ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullitā di cui all'art. 127 cod. proc. pen - come espressamente previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. - in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi č interesse da parte di quest'ultimo ad impugnare.