(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero formuli l'imputazione su ordine del giudice, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., non è per ciò solo tenuto ad esercitare l'azione penale mediante richiesta di fissazione dell'udienza preliminare — peraltro da escludere quando trattisi di procedimento per reati relativamente ai quali l'art. 550 c.p.p. prevede la diretta citazione a giudizio — ma può, venendo sostanzialmente a ritrovarsi nella situazione contemplata dall'art. 405, comma 1, c.p.p., scegliere altre forme di esercizio dell'azione penale, ivi compresa quella consistente nella richiesta di emissione di decreto penale.