(massima n. 1)
L'ordinanza di archiviazione č impugnabile soltanto nei rigorosi limiti stabiliti dall'art. 409, sesto comma, c.p.p., e tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. In particolare il succitato art. 409, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullitā previsti dall'art. 127, comma quinto, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltā ad esse attribuite dalla legge, e cioč l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale ed il contraddittorio cartolare per i procedimenti di competenza del pretore.