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Articolo 419 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Atti introduttivi

Dispositivo dell'art. 419 Codice di procedura penale

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede(1)(2)(4).

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti [127 2](3).

3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3-bis. L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(5).

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza [174]. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [83] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89].

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [458 3] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111 bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato(6).

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [177-186; 428 3].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
[omissis]
3-bis. L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
[omissis]
5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e 2. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, a cura dell’imputato.
[omissis]

__________________

(1) Prima dell'introduzione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis: questo era il momento in cui si realizzava la prima completa discovery degli atti di indagine del pubblico ministero.
(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(3) Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati e di estrarre copia degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 131 disp. att. del presente codice.
(4) Comma modificato dall'art. 23, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia") e, da ultimo, dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, a decorrere dal 6 gennaio 2024.
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi".
(5) Comma introdotto dall'art. 23, co. 1, lett. a) n. 2) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Tale nuovo comma si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena a partire dal 30 giugno 2023 (ossia, dopo sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il 30 dicembre 2022).
(6) Comma modificato dall'art. 23, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). È stato inserito il periodo "Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e 2".

Ratio Legis

La fase dell’udienza preliminare ha la funzione di garantire un controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero, al fine di impedire così dibattimenti superflui. Inoltre, la fase dell’udienza preliminare assicura la possibilità per le parti di accedere ai cd. procedimenti speciali (ossia, a forme di definizione del processo alternative al dibattimento).

Spiegazione dell'art. 419 Codice di procedura penale

L’art. 419 c.p.p. disciplina i cd. atti introduttivi della dell’udienza preliminare: si tratta di tutta una serie di adempimenti che precedono la celebrazione dell’udienza.

Se il pubblico ministero chiude la fase delle indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 e 417 c.p.p.), la richiesta di rinvio a giudizio, con il fascicolo delle indagini, viene trasmessa e depositata presso la cancelleria del giudice dell’udienza preliminare.

Ai sensi dell’art. 418 del c.p.p., entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice fissa con decreto il giorno, il luogo e l’ora dell’udienza in camera di consiglio. Peraltro, per non aggravare eccessivamente il procedimento, il legislatore (comma 2 dell’art. 418 del c.p.p.) ha previsto che, tra la data della richiesta e quella dell’udienza, non possa intercorrere un termine superiore ai trenta giorni.

Il comma 1 dell’art. 419 c.p.p. stabilisce che il giudice deve far notificare all’imputato ed alla persona offesa l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (ossia, l’avviso del giorno, del luogo e dell’ora in cui avverrà l'udienza). L’imputato è avvertito anche che, se non compare, troveranno applicazione gli artt. 420 bis e ss. c.p.p. (ossia, la disciplina dell’assenza dell’imputato, come modificata dopo la riforma Cartabia, e la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo) e potranno essere disposte, ove ci siano le condizioni, le sanzioni e le misure (anche di confisca) previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede.

Il giudice deve far notificare tale avviso all’imputato a pena di nullità. Infatti, il comma 7 dell’art. 419 c.p.p. stabilisce che la disposizione del comma 1 è prevista a pena di nullità.
In modo particolare, si deve precisare che l’omessa notifica dell’avviso all’imputato determina nullità assoluta ex art. 179 del c.p.p., dovendosi riconoscere all’avviso la natura sostanziale e contenutistica di un atto di citazione. Invece, l’omessa notifica dell’avviso alla persona offesa produce una nullità relativa.

Poi, il comma 2 prevede che l’avviso venga comunicato anche al pubblico ministero e al difensore (di fiducia o d’ufficio) dell’imputato, con l’avvertimento che essi hanno facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini preliminari depositato in cancelleria, nonché di presentare memorie e produrre documenti.
Se l’avviso non viene comunicato al difensore dell’imputato, si determina una nullità assoluta.

Ai sensi del comma 3, l’avviso contiene anche l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio. La trasmissione di tali atti è necessaria per far sì che le altre parti possano prenderne visione ed estrarne copia (art. 131 delle disp. att. c.p.p.).

Inoltre, il nuovo comma 3-bis (introdotto dalla Riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che l’avviso contiene anche l’informazione all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ai sensi del comma 4, gli avvisi devono essere notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza preliminare. Sempre almeno dieci giorni prima dell’udienza, va notificata anche la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Si tratta di un termine che deve essere rispettato a pena di nullità. Difatti, il comma 7 dell’art. 419 c.p.p. stabilisce che la disposizione del comma 4 è prevista a pena di nullità degli atti dell’udienza preliminare.

Poi, come stabilito dal comma 5, l’imputato ha facoltà di rinunciare alla celebrazione dell’udienza preliminare, richiedendo il giudizio immediato: cioè, l’imputato può chiedere l’immediata celebrazione dell’udienza dibattimentale.

Deve precisarsi che il giudizio immediato non presenta alcun vantaggio per l’imputato (non c’è nemmeno uno sconto di pena come nel diverso giudizio abbreviato), se non quella di ridurre i tempi in cui ottenere una sentenza.

La richiesta di giudizio immediato va proposta con dichiarazione presentata in cancelleria almeno tre giorni prima della data prevista per l'udienza preliminare. Dopo la riforma Cartabia, si è precisato che, quando la dichiarazione viene presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità del deposito telematico di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 111 bis del c.p.p..
L’imputato dovrà notificare l’atto di rinuncia al pubblico ministero e alla persona offesa.

Il comma 6 prevede che, nel caso in cui l’imputato rinunci all’udienza preliminare e richieda il giudizio immediato, il giudice emetta decreto di giudizio immediato.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza preliminare, in uno alla richiesta di rinvio a giudizio (articolo 419 c.p.p.).

Massime relative all'art. 419 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41934/2018

Qualora, in sede di udienza preliminare a carico di più imputati, taluno di essi chieda ed ottenga il giudizio abbreviato senza formulare istanza di pubblica udienza, la contestuale celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei coimputati, con separazione dei processi solo in fase deliberativa, non integra un'ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità, salvo che l'imputato ammesso al rito speciale dimostri che la presenza dei coimputati abbia determinato in lui un tale condizionamento da impedirgli di rendere dichiarazioni spontanee che altrimenti avrebbe reso.

Cass. pen. n. 2723/2018

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen,. in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione).

Cass. pen. n. 2804/2015

L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina è già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente.

Cass. pen. n. 25416/2013

L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, c.p.p., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.

Cass. pen. n. 35358/2003

L'omissione della notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione del giudicato.

Cass. pen. n. 43703/2002

L'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419, primo comma, c.p.p. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.

Cass. pen. n. 30075/2002

L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419, comma 1 e 7, c.p.p., e, per l'effetto, della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza.

Cass. pen. n. 6675/2000

La nullità conseguente la irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente (nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all'art. 419 comma secondo c.p.p.), altrimenti rimane sanata.

Cass. pen. n. 1701/1999

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, con il quale sia stata respinta la richiesta di giudizio immediato, trattandosi di atto in sè inoppugnabile. Né i vizi dell'ordinanza che si risolvano nell'erroneo esercizio dei poteri di verifica dei presupposti dell'istanza dell'imputato, che si traduce nella rinuncia ad una garanzia posta a suo favore, quale quella dell'udienza preliminare, possono considerarsi tali da renderla incompatibile con i principi generali del sistema e, quindi, abnorme.

Cass. pen. n. 5428/1999

Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante (principio affermato con riguardo a notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 9398/1998

In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 c.p.p. (atti introduttivi) non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p. Ciò in quanto, mentre l'udienza preliminare ha funzioni di «filtro» del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 settimo comma c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 secondo comma c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 c.p.p. quando la norma parla «dell'omessa citazione dell'imputato» (con un'espressione certamente in funzione specificativa rispetto a quella generica di «intervento dell'imputato» ex art. 178 lett. c, c.p.p.), essa non può non riferirsi anche alla notifica del decreto che dispone il giudizio. L'«avviso» per l'udienza preliminare, invece, pur rientrando (come la notifica del decreto per il giudizio) tra gli atti che determinano un «intervento» dell'imputato, non è una «citazione», termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il «giudizio».

Cass. pen. n. 825/1996

La nullità conseguente alla mancata traduzione, nella lingua dell'imputato, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto non rientrante tra quelle specificamente previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p., ha carattere relativo e resta sanata, se non eccepita tempestivamente.

Cass. pen. n. 1998/1995

Al privato danneggiato dal reato il codice di procedura penale assegna un potenziale ruolo processuale, con la possibilità di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 c.p.p., mentre alla parte offesa sono riconosciute facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Soltanto alla parte offesa, pertanto, e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 c.p.p., l'avviso di fissazione dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ne consegue che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, il ricorso per cassazione del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell'art. 419 c.p.p., nell'ipotesi di procedimento per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), reato previsto tra quelli contro l'amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell'interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza.

Cass. pen. n. 3319/1995

Avverso il provvedimento che — in sede di udienza preliminare — abbia rigettato un'eccezione dell'imputato intesa a far dichiarare la nullità dell'udienza stessa, non è alcun mezzo di impugnazione; ed invero le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare — perché tempestivamente eccepite — vanno proposte al dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. (Nella fattispecie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato incensurabile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per irrituale od omessa notifica dell'avviso ex art. 419, comma 1, c.p.p. alle persone offese).

Cass. pen. n. 2431/1993

L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, impedendo lo stesso insorgere del rapporto processuale, determina una nullità assoluta, non suscettibile di sanatoria e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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