(massima n. 1)
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'espletamento dell'incarico (art. 64, comma secondo, c.p.c.), trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva solo dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell'interesse leso, ma può assumere esclusivamente la qualità di persona danneggiata dal reato).