L'obbligatorietà dell'esercizio dell'
azione penale, sancita dalla presente norma, rappresenta il principio che concorre a delineare l'
indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni, oltre all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Tale principio esclude margini di discrezionalità in merito all'avvio delle indagini ed impedisce che il P.M. riceva direttive, istruzioni o pressioni atte ad incidere sulla sua attività.
Il pubblico ministero appartiene alla c.d.
magistratura requirente (che si differenzia da quella giudicante). Nel giudizio penale egli riveste la qualifica di parte processuale che contribuisce alla formazione della prova nel
contraddittorio (art.
111 comma 4 Cost.).
L'obbligatorietà dell'azione penale implica che il p.m. è tenuto a mettere in moto l'attività di indagine ogni volta venga a conoscenza di una notizia di reato ed in qualsiasi modo gli derivi questa conoscenza. Questa non sfocia necessariamente in un processo perchè può anche essere seguita dalla richiesta di
archiviazione (v.
408 c.p.p.) sulla quale deve comunque pronunciarsi il
giudice per le indagini preliminari (art.
409 c.p.p.).
L'obbligo in questione costituisce una delle più importanti garanzie per la salvaguardia dei diritti dei cittadini.