(massima n. 1)
Nessuna norma prevede l'impugnabilitą del provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza inviare avviso alla persona che aveva fatto richiesta, nel presentare l'esposto al pubblico ministero, di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p., infatti, riguarda solo gli atti per i quali il pubblico ministero abbia disposto la iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21). Ne consegue che č inammissibile il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, restando salva la facoltą dell'interessato di fornire al pubblico ministero eventuali elementi che consentano l'inizio delle indagini preliminari.