(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità (art. 606 lett. c c.p.p.) avverso il decreto con il quale il Gip dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione degli atti. Dal canto suo la parte lesa ha l'onere di indicare in modo puntuale le investigazioni suppletive che ritiene necessarie ed il Gip, nel decidere sulla richiesta, non può in nessun caso spingersi fino alla valutazione del merito di esse o ad un giudizio prognostico sull'esito del loro espletamento. Se l'opposizione è ammissibile e il denunciante individua possibili indagini da espletare, il Gip non può perciò procedere de plano all'archiviazione, ma deve fissare l'udienza in camera di consiglio secondo quanto previsto dall'art. 409 c.p.p.