(massima n. 1)
Nel sistema del vigente codice di procedura penale, il difensore d'ufficio, una volta incaricato, non perde detta sua qualitą sol perché, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., nei casi ivi previsti, gli venga designato un sostituto, anche quando, di fatto, la difesa venga poi esercitata da quest'ultimo. Ne consegue tra l'altro, che sarą sempre al detto difensore, e non al sostituto, che dovranno essere effettuate le notificazioni previste dall'art. 161 comma 4 c.p.p. nel caso di imputato o indagato irreperibile. (Nella specie si trattava di notifica dell'avviso di deposito con estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p.).