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Articolo 408 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Dispositivo dell'art. 408 Codice di procedura penale

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401](6).

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione(2)(6).

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari(3)(4). La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(7).

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni(4)(5).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
[omissis]
(1) Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in un'ottica di non superfluità del dibattimento, ai sensi dell'art. 125 disp. att. del presente codice.
(2) In questo caso, ex art. 126 disp. att. del presente codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
(3) Se la persona presenta opposizione, si attiva la procedura regolata dall'art. 410.
(4) Comma così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(5) L'ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(6) Comma modificato dall'art. 22, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(7) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. e), n. 3) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") e ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

Alla luce del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale: ossia, il pubblico ministero deve valutare la fondatezza di ciascuna notizia di reato e, dopo le indagini, deve scegliere se esercitare o meno l’azione penale. Ebbene, se l’azione penale è obbligatoria, è necessario uno strumento tecnico che renda effettivo l’adempimento di tale obbligo da parte del pubblico ministero. Lo strumento è quello dell’archiviazione: ossia, un controllo del giudice sul mancato esercizio dell’azione penale.

Spiegazione dell'art. 408 Codice di procedura penale

Espletate tutte le attività di indagine necessarie ai fini delle determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale (art. 326 del c.p.p.), il pubblico ministero deve decidere se esercitare l’azione penale oppure richiedere l’archiviazione.

L’azione penale rappresenta l’atto con cui il pubblico ministero richiede al giudice di decidere sull’imputazione formulata. In questo modo, si instaura il processo penale in senso stretto: si determina l’esercizio della giurisdizione penale e si innesca la sequenza processuale destinata a sfociare nell’emanazione di una sentenza.

Per contro, se il pubblico ministero ritiene che non ci siano elementi per esercitare l’azione penale, egli presenta una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Quindi, la richiesta di archiviazione è l’atto con cui il pubblico ministero manifesta la propria volontà di non esercitare l’azione penale in relazione ad una determinata notizia di reato.

Il pubblico ministero può presentare richiesta di archiviazione per le seguenti ragioni:
  • per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p.;
  • per uno dei motivi ex art. 411 del c.p.p. (perché manca una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato);
  • perché l’autore del fatto è rimasto ignoto (art. 415 del c.p.p.);
  • per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-bis c.p.p.).

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha fortemente inciso sull’istituto dell’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Prima della riforma Cartabia, la regola di giudizio per la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato era precisata dall’art. 125 delle disp. att. c.p.p. (norma oggi abrogata dalla Cartabia): ossia, il pubblico ministero presentava richiesta di archiviazione al g.i.p. quando la notizia di reato era infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Invece, attualmente, il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia) prevede una diversa regola di giudizio: infatti, la norma stabilisce che il pubblico ministero richiede l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il pubblico ministero dovrà effettuare un vaglio sugli elementi acquisiti nelle indagini applicando, ex ante, allo stato degli atti, la regola di giudizio dell’al di là del ragionevole dubbio che opererebbe in dibattimento: il pubblico ministero dovrà chiedere l’archiviazione quando ritenga, in via prognostica, che l’eventuale dibattimento si chiuderebbe con una sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è punibile) oppure quando ritenga di non poter ottenere una sentenza di condanna in dibattimento.

Sempre ai sensi del comma 1, quando il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione al g.i.p., insieme alla richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini svolte e i verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p.. Ciò è necessario per permettere al giudice un vaglio circa l'ammissibilità della richiesta.

Poi, il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, al di fuori dei casi in cui ci sia stata rimessione della querela da parte dell’offeso, il pubblico ministero deve notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Il comma 3 stabilisce che, nell’avviso notificato all’offeso, è precisato che la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione nel termine di venti giorni.
Inoltre, l'offeso è informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Invece, il comma 3-bis precisa che, per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del c.p. (furto in abitazione e furto con strappo), il pubblico ministero deve in ogni caso notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (a prescindere se abbia dichiarato o meno di voler essere informata). In questo caso, il termine per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione è aumentato a trenta giorni.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
È innanzitutto parso assolutamente opportuno sopprimere l’art. 125 disp. att. e trasferire nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del P.M. tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azione penale, individuandone la sede naturale nell’art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione.


Nel merito, la formula impiegata nel criterio di delega è parsa senz’altro suscettibile di essere travasata senza modifiche o integrazioni nella norma precettiva di attuazione. Ciò con un’unica e circoscritta eccezione, che tuttavia non afferisce alla sostanza della nuova regola di giudizio costituendo, piuttosto, una conseguenza - per così dire - lessicale della sua formulazione, ora incentrata sul parametro della «ragionevole previsione di condanna».


Ed infatti l’avvenuta polarizzazione della disposizione su tale specifico esito del processo ne ha imposto il coordinamento con la necessaria celebrazione del dibattimento in tutti i casi in cui debba essere applicata una misura diversa dalla confisca, secondo quanto già previsto per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, la cui pronuncia è - come noto - interdetta dall’art. 425, co. 4, del codice: disposizione, quest’ultima, destinata ad essere replicata per l’identico esito decisorio previsto per la cd. udienza filtro, in forza del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 12, lettera f).


In ragione di ciò, a completamento della modifica prefigurata dal criterio di delega, s’è introdotto - quale ulteriore fattore ostativo alla richiesta di archiviazione - la possibilità di esprimere, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, «una ragionevole previsione [...] di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».
2 
All’attuazione del criterio di delega, volto a eliminare un adempimento sostanzialmente superfluo dalla procedura di archiviazione, si è provveduto inserendo un’apposita clausola di esclusione in apertura del comma 2 dell’art. 408 («fuori dei casi di rimessione della querela»).
3 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso anche alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente (articolo 90 bis c.p.p.) e, successivamente, in occasione dell’avviso di richiesta di archiviazione (articolo 408 c.p.p.).

Massime relative all'art. 408 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12259/2018

La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.

Cass. pen. n. 11379/2018

Il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purchè univoca, fin quanto il giudice non si sia pronunciato sulla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sollecitazione da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, formulata nel corso dell'udienza camerale, di disporre l'imputazione coatta, non sia equipollente alla revoca della richiesta di archiviazione, concernendo un epilogo rientrante nella previsione dell'art. 409 cod. proc. pen. e del tutto diverso dalla restituzione degli atti all'organo inquirente).

Cass. pen. n. 31675/2017

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, da cui consegue la violazione del contraddittorio e la nullità del decreto di archiviazione, si configura anche nel caso in cui l'omissione sia stata causata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona offesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti amministrativi funzionali a detto inserimento si realizzino. (Fattispecie in cui la denuncia-querela integrativa, che conteneva la richiesta ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non era stata inserita nel fascicolo del p.m.).

Cass. pen. n. 14777/2017

Nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa.

Cass. pen. n. 11897/2017

La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l'utilizzo di una modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenuta all'interno di un'istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona offesa aveva presentato al procuratore generale presso la corte d'appello. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al pubblico ministero procedente, l'obbligo di far notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa, in quanto l'istanza di avocazione non è atto destinato al predetto P.M., e non potendo ritenersi che il procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all'ufficio procedente).

Cass. pen. n. 7946/2017

In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. (Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archiviazione per delitto di falso ideologico).

Cass. pen. n. 10959/2016

La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

Cass. pen. n. 15739/2015

E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell'art. 33 disp. Att. cod. proc. Pen.

Cass. pen. n. 11168/2015

La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. (Nella fattispecie, la notifica era stata effettuata presso lo studio di difensore revocato dalla persona offesa che aveva eletto domicilio in un luogo diverso con dichiarazione comunicata all'ufficio del P.M. in epoca successiva a tale notifica).

Cass. pen. n. 7786/2014

Nei reati relativi alla prevenzione del rischio sismico, persona offesa è solo la p.a., in quanto si tratta di fattispecie avente ad oggetto esclusivamente la tutela dell'interesse pubblico, sicché il privato che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla realizzazione di una costruzione in violazione della normativa antisismica può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. né, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.

Cass. pen. n. 4170/2013

Nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio, dovendo la persona offesa essere individuata esclusivamente nella P.A. il privato, che tutt'al più può essere considerato terzo danneggiato, non è legittimato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione e ad attivare i meccanismi di controllo previsti dagli artt. 408 - 410 c.p.p..

Cass. pen. n. 11634/2012

Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè il diritto di ricevere l'avviso della sua proposizione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona offesa deceduta dopo la proposizione dell'impugnazione).

Cass. pen. n. 39242/2011

In caso di annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione per omesso avviso della relativa richiesta alla persona offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha adottato il provvedimento annullato, ma al pubblico ministero, sul quale grava l'onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio

Cass. pen. n. 14705/2011

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione in un procedimento in danno di "persona da identificare", disponga all'esito dell'udienza camerale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di una persona identificata, imponendo contestualmente al P.M. la formulazione dell'imputazione a carico della predetta, previa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..

Cass. pen. n. 3414/2011

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva motivato la revoca in ragione della mancata richiesta da parte del pubblico ministero della convalida dell'arresto dell'indagato da lui liberato)

Cass. pen. n. 1508/2011

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.

Cass. pen. n. 11854/2010

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., verificata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta a norma dell'art. 408 c.p.p., revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso.

Cass. pen. n. 5784/2008

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., sulla richiesta di archiviazione, restituendo gli atti al P.M. e disponendo un supplemento di indagine, fissi le forme e le modalità degli accertamenti da compiere, e stabilisca altresì il termine per il compimento delle indagini medesime.

Cass. pen. n. 31921/2007

In tema di archiviazione, il diritto a ricevere l'avviso della richiesta non si estende al prossimo congiunto (nella specie, la moglie) della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il PM, dopo avere richiesto l'archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il decesso, abbia omesso di inoltrare l'avviso agli eredi).

Cass. pen. n. 29898/2006

In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta anche al denunziante qualora, in relazione al caso concreto, si accerti che la falsità abbia leso anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, trattandosi di reati plurioffensivi.

Cass. pen. n. 22909/2005

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.

Cass. pen. n. 18981/2005

Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, c.p.p.), ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410). (Mass. redaz.)

Cass. pen. n. 34524/2004

Dal complesso della normativa che regola il processo si ricava il principio secondo cui il pubblico ministero, ove ritenga fin dall'inizio che un fatto sia ictu oculi penalmente irrilevante ovvero che non corrisponda ad alcuna ipotesi di reato (c.d. pseudonotizia di reato), non per questo può esercitare un diretto potere di archiviazione ma è comunque tenuto a chiedere al giudice il relativo provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal denunciante avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero — dopo aver, peraltro, fatto effettuare alcune indagini — aveva disposto la diretta trasmissione degli atti all'archivio, ha annullato senza rinvio il detto provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero per il corso ulteriore).

Cass. pen. n. 29477/2004

La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408 comma 2 c.p.p., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del P.M., di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.

Cass. pen. n. 6475/2004

Il rispetto del termine previsto dall'art. 408, comma terzo c.p.p. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull'ammissibilità dell'atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.

Cass. pen. n. 661/2004

L'opposizione all'archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l'art. 101 c.p.p. (secondo cui la persona offesa dal reato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all'art. 96, secondo comma), deve ritenersi che l'uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l'assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.

Cass. pen. n. 47717/2003

È illegittima (ma non abnorme, e dunque contro di essa non può esperirsi — per il principio della tassatività delle impugnazioni — ricorso per cassazione) l'ordinanza con la quale il Gip, sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, laddove tuttavia nell'ordinanza medesima manchi la prevista indicazione delle ulteriori indagini da compiere.

Cass. pen. n. 46274/2003

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 stesso codice.

Cass. pen. n. 39751/2003

In tema di abuso d'ufficio, un soggetto privato non assume la qualità di persona offesa dal reato, allorché sia realizzato un ingiusto vantaggio patrimoniale, giacchè l'unica parte offesa è la pubblica amministrazione. Ne consegue che, in tal caso, non è ammessa l'opposizione del privato alla richiesta di archiviazione. (Fattispecie al caso in cui i membri di una commissione di esame erano stati denunciati per irregolarità nella valutazione dei titoli concorsuali allo scopo di avvantaggiare un candidato).

Cass. pen. n. 10692/2003

È affetto da nullità e pertanto è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 409 ultimo comma c.p.p., il decreto di archiviazione emesso dal Gip prima dell'avvenuta notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione disposta dal P.M

Cass. pen. n. 10662/2003

L'oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto è l'unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore è semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest'ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, così come non ha diritto di opporvisi.

Cass. pen. n. 40484/2002

Il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per violazione dell'art. 408, comma 2, c.p.p. non è previsto da alcuna disposizione del codice di rito; non appare, pertanto, consentito disapplicare, in virtù dell'interpretazione estensiva, il principio di tassatività delle impugnazioni, dilatando l'impugnabilità di un provvedimento, quale quello di archiviazione, che essendo pronunciato allo stato degli atti, può essere, ove ne ricorrano le condizioni, sempre revocato.

In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante - danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.), in quanto si tratta di reati che offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico - costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.

Cass. pen. n. 20547/2002

Attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall'art. 408 comma 3 c.p.p. per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale.

Cass. pen. n. 16923/2002

In tema di archiviazione, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 408, comma 3 c.p.p., secondo la quale nell'avviso della richiesta del pubblico ministero di archiviazione da notificare alla persona offesa va precisato che entro dieci giorni, si può prendere visione degli atti e proporre opposizione, non dà luogo a nullità in quanto essa incide solamente sulle modalità dell'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione.

Cass. pen. n. 12303/2002

La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se l'incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente al reato di disturbo e molestia alle persone, ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l'avviso di cui all'art. 408 cpv. c.p.p., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, costituisce anche un'offesa alla quiete privata).

Cass. pen. n. 25143/2001

In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante. Tale categoria di reati infatti, essendo idonea a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, ha carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro la amministrazione della giustizia. Questi ultimi, integrano fattispecie lesive dell'interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l'interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato.

Cass. pen. n. 19128/2001

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).

Cass. pen. n. 2756/2000

Gli atti, non classificabili sulla base di schemi aprioristici, che il pubblico ministero ritenga inidonei ad assurgere a dato rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione penale possono essere iscritti nel registro mod. 45, previsto appunto per gli atti non costituenti notizie di reato, e non essere quindi ulteriormente trattati, senza che all'uopo occorra un avallo che assuma la forma di un apposito provvedimento del giudice per le indagini preliminari; il che non impedisce, tuttavia, che qualora la notizia iscritta nel registro mod. 45 sia, in realtà, una notizia di reato, sia soggetta alle regole formali previste per le notizie di reato dal codice di rito. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi abnorme, ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto di pronunciare decreto di archiviazione su di una notizia iscritta al registro mod. 45, aveva dichiarato non luogo a provvedere, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio richiedente).

Cass. pen. n. 745/2000

In tema di chiusura delle indagini preliminari, la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell'udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 127 c.p.p. e ribadito dal sesto comma dell'art. 409 stesso codice, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione emesso in assenza della predetta previa comunicazione al querelante).

Cass. pen. n. 1523/1999

La persona offesa, cui deve essere eventualmente comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è soltanto il soggetto passivo del reato, che, nel reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell'oggettività giuridica normativamente determinata, mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica, sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo alla collettività o ad un ente. Pertanto, il denunciante o il danneggiato eventuale ben possono, nelle varie fattispecie di reato plurioffensivo, coincidere con il soggetto passivo generale o con quello particolare, ma essi, qualora non abbiano o non provino di avere anche tale qualità, non hanno diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione e non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione. (Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico relativa alla cartografia di un parco naturale, in cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del denunziante che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dall'ipotizzato reato).

Cass. pen. n. 1055/1999

A seguito della istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione, deve provvedersi all'adempimento previsto dal comma secondo dell'art. 408 c.p.p.

Cass. pen. n. 3596/1999

Allorché, sulla richiesta del P.M. di archiviazione, il Gip si dichiari incompetente e trasmetta gli atti al pubblico ministero del luogo di competenza, la nuova richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata, atteso che il provvedimento interlocutorio sulla competenza non esaurisce la fase delle indagini preliminari onde resta integra la volontà originariamente manifestata dalla parte offesa di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 3266/1999

In tema di procedimento di archiviazione, non può desumersi dalla costituzione di parte civile una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l'avviso della richiesta di informazione, che dev'essere, invece, esplicita e formale

Cass. pen. n. 3394/1998

Deve essere annullato per violazione del diritto di difesa, e quindi del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del Gip adottato anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni — decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della richiesta medesima — previsto dall'art. 408, comma terzo, c.p.p., per la proposizione di eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

Cass. pen. n. 1674/1998

È abnorme, e pertanto suscettibile di ricorso per cassazione finalizzato al suo annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione basata sulla ritenuta operatività della prescrizione rispetto al reato individuato dal pubblico ministero come astrattamente ipotizzabile, restituisca gli atti allo stesso pubblico ministero rappresentando la necessità che venga compiutamente identificata la persona sottoposta ad indagini.

Cass. pen. n. 2790/1997

L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero può essere utilmente proposta, come si ricava dalla lettera dell'art. 408, secondo comma, c.p.p., solo fino a che lo stesso pubblico ministero non abbia inoltrato detta richiesta al giudice per le indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale la persona offesa denunciava la nullità del decreto di archiviazione emesso nonostante il giorno precedente alla pronuncia avesse depositato l'istanza di essere informata circa le determinazioni del pubblico ministero, ed ha precisato che non può individuarsi nel testo della legge alcuna disposizione che consenta la sospensione della pronuncia di archiviazione qualora la persona offesa abbia presentato l'istanza de qua successivamente alla formulazione della relativa richiesta da parte del titolare dell'azione penale).

Cass. pen. n. 3399/1997

L'istanza della persona offesa dal reato di essere informata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può essere utilmente presentata anche il giorno precedente all'emissione del provvedimento di archiviazione, perché deve ritenersi comunque idonea a dar corso agli adempimenti prescritti dall'art. 408, secondo e terzo comma, c.p.p. e 126 att. c.p.p., ben potendo il sollecito inoltro dell'istanza medesima, nonostante gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari, impedire l'emissione del provvedimento predetto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di archiviazione che era stato adottato senza che fosse informata della richiesta formulata dal pubblico ministero la persona offesa dal reato, la quale aveva inoltrato istanza di essere avvisata con telegramma pervenuto il giorno prima dell'emissione del provvedimento stesso).

Cass. pen. n. 2160/1997

La ratio della norma che pone a carico della persona offesa dal reato l'onere di chiedere di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero è solo quella di esonerare le procure da inutili adempimenti: dovranno essere avvertiti esclusivamente coloro che dichiarano di volerlo, con la conseguenza che nessuna violazione di legge sussiste in caso di mancata comunicazione della detta richiesta del P.M. alla persona offesa rimasta inerte. Da tale disposizione, però, non può assolutamente discendere che la persona offesa, la quale non presenti la richiesta ex art. 408, comma 2, c.p.p., perde tutti i diritti riconosciutile dal nuovo codice di rito, tra cui quello di opporsi all'eventualità di archiviazione del procedimento e di innescare così la procedura camerale prevista dagli artt. 409 e 410 stesso codice. Infatti, qualora l'opposizione venga comunque presentata tempestivamente anche da chi non abbia ricevuto — ovvero, come nel caso di specie, da chi l'abbia ricevuto pur non avendo diritto di riceverlo — l'avviso in questione, essa, lungi dall'essere per questa ragione inammissibile, deve venire presa in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che deve provvedere secondo il disposto dell'art. 410 c.p.p., e cioè attraverso il procedimento camerale. Un diverso comportamento del giudice, che non rende possibile il contraddittorio pronunciando decreto di archiviazione, viola il diritto di intervento della persona offesa, la cui tutela è espressamente posta — a pena di nullità — dall'art. 178, lett. c) c.p.p.

Cass. pen. n. 3010/1996

Deve considerarsi provvedimento abnorme quello caratterizzato da vizi in procedendo o in iudicando, del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall'ordinamento giuridico. In tal caso, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge. (Nel caso in esame, il Gip ha reiteratamente invitato il P.M. a notificare ai denuncianti la richiesta di archiviazione, sulla base dell'erroneo presupposto che gli stessi fossero parti-offese. La Corte, nonostante l'illegittimità del provvedimento, ne ha escluso l'abnormità perché non sussiste un potere esclusivo del P.M. nell'individuazione e nella citazione della parte offesa, essendo lo stesso solo il dominus delle indagini preliminari e la determinazione del giudice comporta un adeguamento alla stessa da parte di tutte le parti, private o pubbliche)

Il ruolo della persona offesa da reato è stato potenziato nel nuovo codice in considerazione dell'essere portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, con la quale si mira a seguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo, sicché si comprende per quale ragione l'omesso avviso di cui all'art. 408 c.p.p. costituisca una causa di nullità e perché l'attività del Gip, tesa ad eliminare la predetta, non possa essere ritenuta abnorme, rientrando fra i compiti allo stesso attribuiti in generale dall'ordinamento. Detta attività non è abnorme neppure qualora il Gip imponga al P.M. la citazione di un soggetto che certamente non riveste la qualità di parte offesa in quanto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., unico soggetto deputato alla gestione dell'attività istruttoria, esclude che sussistano ancora le particolari cautele connesse alla fase delle indagini preliminari

Cass. pen. n. 1587/1996

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dopo l'espletamento delle indagini suppletive ordinate dal Gip, il P.M. è obbligato a darne avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p. Conseguentemente, il decreto di archiviazione emesso dal Gip, senza che la parte offesa sia stata informata della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M., è affetto da nullità insanabile ex art. 178, lett. c), c.p.p.

In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del P.M. alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all'inosservanza di un onere di interpretazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice. Gli atti vanno, pertanto, restituiti al P.M.

Cass. pen. n. 4023/1996

Non può essere ritenuto abnorme ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione contro di esso proposto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, nel formulare richiesta di archiviazione, non abbia notificato l'avviso della richiesta stessa alla persona offesa - che, a norma dell'art. 408 comma secondo c.p.p., aveva dichiarato di voler essere informata - perché provveda a tale incombente. (La Suprema Corte, nell'affermare il principio, ha tra l'altro osservato che poiché la richiesta di archiviazione non costituisce esercizio dell'azione penale, non vulnera i principi di irretrattabilità dell'azione penale e di non regredibilità del processo il provvedimento del giudice che, come nella specie, prima di pronunciarsi sulla richiesta stessa e rilevando delle violazioni procedurali, restituisca gli atti al pubblico ministero per i relativi incombenti).

Cass. pen. n. 5017/1996

Poiché il pubblico ministero deve notificare l'avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall'art. 408 c.p.p. (e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al P.M. di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest'ultimo di sapere se la persona offesa — entro i dieci giorni stabiliti — intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione.

Cass. pen. n. 1817/1995

L'art. 408, comma 2, c.p.p., nel prescrivere la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata dell'eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato. Né alla predetta istanza della persona offesa è applicabile il termine di dieci giorni precritto dall'art. 408, comma 3, c.p.p., sia perché questo è riferito all'opposizione, sia perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non è eseguita. Nell'ipotesi in cui l'istanza di essere informato venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente, soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione.

Cass. pen. n. 2181/1995

Deve considerarsi abnorme il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari il quale, respinta in un primo momento la richiesta del pubblico ministero, la accolga successivamente, all'esito del disposto incidente probatorio, senza aver prima provveduto a restituire gli atti al medesimo pubblico ministero per le sue determinazioni; in tal modo, infatti, non solo il giudice pronuncia senza la richiesta del titolare dell'azione penale, ma priva altresì la parte offesa del potere di contrastare la eventuale richiesta di archiviazione, in violazione del principio del contraddittorio.

Cass. pen. n. 1491/1994

L'omesso avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p., della richiesta di archiviazione viola il diritto di questa a proporre opposizione (e fornire così materiale probatorio da sottoporre all'esame del giudice). Tale violazione dà luogo a nullità insanabile ex art. 127 c.p.p. ed il relativo vizio può essere fatto valere con ricorso per cassazione, che è svincolato dai termini di cui all'art. 585 c.p.p.

Cass. pen. n. 155/1993

Nel contesto normativo del nuovo codice di procedura penale deve affermarsi l'esistenza di un vero e proprio diritto di intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione allorquando la stessa persona offesa abbia adempiuto l'onere della dichiarazione di cui all'art. 408 comma secondo c.p.p., e la conseguente impugnabilità del provvedimento di archiviazione, ove emesso in violazione di tale diritto, attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 409 comma sesto c.p.p. Il Gip, a fronte di una richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del fatto reato denunziato, non può disporre l'archiviazione per il titolo affatto diverso dell'infondatezza della notitia criminis, poiché così operando verrebbe a privare la persona offesa di quei diritti e garanzie processuali (facoltà di ottenere avviso della richiesta del P.M.; diritto di fare opposizione proponendo investigazioni suppletive ed elementi di prova; diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio, di presentare memorie in cancelleria e di essere sentita) previsti nel procedimento di archiviazione ordinario e non invece in quello contro ignoti

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Consulenze legali
relative all'articolo 408 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Emma M. chiede
lunedì 12/03/2018 - Molise
“I Sig.ri XX, proprietari delle p.lle 788 e 787 sub 2, formulano la Denuncia di Danno Temuto verso Y, proprietaria p.lla 787 sub. 1, di rimuovere le parti pericolanti causati da sisma per scongiurare il pericolo di crollo del solaio p.lla 788. Dalla sent. rilevo che i fatti e le testimonianze dei sig.ri XX sono tutti e tutte falsi: scambiano i nr. p.lle e il solaio p.lla787/787 era già crollata prima del sisma 2003 e rifanno il solaio p.lla787/787 senza esecuzione forzata,cioè vanno nell'area/p.lla 787 sub 1 di Y che non aveva ottemperato l'ordinanza cautelare avvalendosi di essa. Sporgo querela, non avendo trovato un avv. disponibile, 3 volte, la 2da volta il GIP respinge al P.M è imputa i sig.ri XX e testi ai sensi dell'art 372 c.p., dopo 2 anni scopro l'archiviazione, Sporgo di nuovo denuncia-querela,2016, il P.M. propone l'archiviazione perché il reato è prescritto, comunque presento l'atto di opposizione che viene accolto dal GIP ai sensi ex art. 640 c 1. e 2 c.p.. Vorrei sapere quali sono le possibilità e i rimedi futuri.”
Consulenza legale i 16/03/2018
Il caso di specie impone un chiarimento preventivo sulle dinamiche processuali relative alle querele che sarebbero state presentate da Y.
Da quanto rappresentato sembra che dalla prima tranche di querele sia scaturito un procedimento penale in relazione al quale il giudice per le indagini preliminari, andando contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ha disposto l’esecuzione di indagini suppletive. All’esito di queste indagini, evidentemente, il Pubblico Ministero ha ritenuto opportuno archiviare nuovamente non essendo in grado di sostenere l’accusa in giudizio.
Viene a quel punto presentata da Y una nuova querela per gli stessi fatti. Il Pubblico Ministero archivia essendo l’azione penale improcedibile per intervenuta prescrizione ma il GIP, accogliendo l’opposizione, fissa l’udienza in camera consiglio ai sensi degli artt. 410 e 409 del codice di procedura penale.
In tal senso depone la documentazione esibita secondo la quale l’udienza di opposizione si sarebbe svolta il 5 dicembre 2017.
Non è dato sapere cosa è accaduto nel corso dell’udienza di opposizione (e se la stessa è stata celebrata) ma gli scenari possibili sono i seguenti:
  1. Il Giudice potrebbe aver ordinato al Pubblico Ministero l’esecuzione di ulteriori indagini dando un termine all’accusa entro il quale svolgerle;
  2. in accoglimento dell’opposizione presentata dalla persona offesa dal reato (Y), “obbligato” il pubblico ministero a formulare l’imputazione per il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p., co. 1 e 2 ;
  3. Archiviato definitivamente il caso ritenendo, come asserito dal Pubblico Ministero, il reato prescritto.
Nel caso 1), alla fine delle “nuove” indagini, il Pubblico Ministero potrà decidere nuovamente se archiviare oppure continuare con il procedimento penale e, dunque, esercitare l’azione penale.
Nel caso 2) la decisione viene presa direttamente dal Giudice che, dunque, impone al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione definitiva e andare avanti con il processo.
Nel caso 3), invece, è possibile che il Giudice ritenga, come il PM, il reato prescritto e, dunque, chiuda definitivamente il caso.
Stando a quanto rappresentato è infatti possibile che anche il diverso reato di truffa aggravata sia prescritto, parimenti a quello di falsa testimonianza: entrambe le fattispecie infatti hanno un termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo ca.
Se è corretta la ricostruzione dei fatti, allora è molto difficile che il giudice per le indagini preliminari riesca a portare avanti il processo visto che, nel caso di intervenuta prescrizione, il giudicante è obbligato a dichiararla e a chiudere il procedimento penale essendo il reato estinto.
Si tratta di un principio ben fissato dal nostro codice di procedura che, all’art. 411, espressamente stabilisce che tra gli altri casi di archiviazione v’è anche quello di estinzione del reato.
Se così è, e se dunque l’udienza di opposizione non è stata ancora celebrata, l’unico consiglio che possiamo dare è quello di cercare, nell’esporre le proprie ragioni al Giudice per le indagini preliminari, di postdatare il più possibile la data in cui sarebbe stato commesso il reato di truffa per il quale era stata richiesta l’archiviazione, in modo tale da “scampare” il pericolo della prescrizione.
Diversamente, se dunque il giudice deciderà di archiviare per intervenuta prescrizione e/o se detta archiviazione c’è già stata, purtroppo non ci sarebbe altra soluzione. Va infatti detto che il nostro codice fa espresso divieto di sottoporre il medesimo soggetto a due procedimenti penali per il medesimo fatto. Ciò vuol dire che se dovesse concludersi la vicenda attuale, quandanche venisse presentata una nuova querela, il pubblico ministero sarebbe comunque costretto ad archiviare.

ELSA B. chiede
mercoledì 29/03/2017 - Emilia-Romagna
“Desidero far presente che questa denuncia (si vedano allegati) preparata e studiata da un Avvocato e' stata presentata dalla sottoscritta, perche' a questo Avvocato, per altri motivi, ho dovuto revocare il mandato per un altro problema, quindi ad ora non mi sto avvalendo di nessun altro. Ho letto io qualcosa in proposito e ho anche letto che il Pubblico Ministero iscrivendo a Mod. 45 potrebbe anche archiviare senza avvisare la parte offesa anche se ne ha fatto richiesta e il PM non ha l'obbligo di avvisare la parte offesa e di comunicargli l'archiviazione.
Premesso questo, vorrei sapere:
ad oggi, io sono all'oscuro di tutto, cioe'non sono a conoscenza ufficialmente dello stato della mia denuncia, non mi e' stato notificato
nulla, se e' stata archiviata o meno. Cosa fare? potrei recarmi presso la cancelleria a chiedere informazioni, ma devono rilasciarmi una notifica scritta se e' stata archiviata? e da quando ho la notifica, posso entro 15 gg. ricorrere in Cassazione?
Vi prego di essere chiari e precisi nelle Vs. risposte data l'importanza dell'argomento.
Distinti Saluti”
Consulenza legale i 04/04/2017
Effettivamente, in caso di fascicolo iscritto a “modello 45” potrebbe essere archiviato dal P.M. senza necessità di presentare istanza al Giudice delle indagini preliminari e di avvisare la persona offesa.
La Corte di Cassazione riconosce al Pubblico Ministero il cd. potere di cestinazione, e cioè il potere di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato, senza passare per la procedura prevista dagli artt. 408 ss. c.p.p. (Cassazione Penale, s.U. del 15 gennaio 2001, n. 34).
Il modello 45 trova il suo fondamento normativo nell’art. 109 cpp att che - riferendosi ad atti che possono contenere notizie di reato, da sottoporre immediatamente al Procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nell’apposito registro - presuppone l’esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio insindacabile del P.M., non contengono notizie di reato.
Il modello 45 è dunque deputato alla registrazione di atti e annotazioni “del tutto privi di rilevanza penale”, quali, ad esempio: gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell’art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati.
Guardando alla casistica più ricorrente, devono essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a perquisizioni operate dalla p.g. d’iniziativa (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l’esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell’annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l’iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento.
Lo stesso deve dirsi dei referti medici, non contenenti l’indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi; così come delle notizie non circostanziate attinenti, per esempio, alla scomparsa di una persona, a un suicidio, al rinvenimento di un cadavere, che non rechino traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.
Nei casi indicati, trattandosi di pseudonotizie di reato, l’iscrizione nel modello 45 costituisce l’unico comportamento rituale e l’esercizio del potere di cestinazione è perfettamente legittimo, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archiviatorio giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att. c.p.p.) evocano l’infondatezza della notizia di reato, sì da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera notitia criminis, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità.
Nel caso di specie, in ogni caso presso l’Ufficio del Registro generale della Procura si potranno avere le informazioni relative al fascicolo.
In caso di avvenuta archiviazione “de plano”, è possibile in ogni caso chiedere di estrarre copia del fascicolo archiviato per comprendere le valutazioni effettuate dal P.M.
Nel caso in cui si ritenga non condivisibile l’operato del P.M., l’unico rimedio è rappresentato dal potere di avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore Generale, come chiarito da una sentenza del Tribunale di Milano del 6 giugno 2005: “E’ inammissibile l'impugnazione avanti al Giudice per le indagini preliminari del provvedimento con cui il p.m. trasmette direttamente all'archivio un fascicolo iscritto nel registro delle c.d. “pseudonotizie” di reato (modello 45), in quanto il denunciante non ha poteri di impugnazione se non nel caso di provvedimenti giurisdizionali (non quindi su atti di parte). In tal caso l'operato del p.m. è censurabile unicamente a mezzo di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale ex art. [[n412cpp] per mancato esercizio dell'azione penale. È infatti discrezionalità del p.m. decidere se iscrivere una denuncia nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., ovvero nel registro delle cd. “pseudonotizie” sul fondamento normativo dell'art. 109 disp. att. c.p.p. Il p.m. è titolare del “monopolio della domanda” e come tale unico soggetto che può valutare in maniera pienamente discrezionale la sussistenza o meno di una “notitia criminis”, successivamente disponendo l'eventuale trasmissione dal registro modello 45 a quello delle notizie di reato, ovvero esercitando il potere di “cestinazione” (invio diretto all'archivio), senza alcun obbligo in tal caso di presentare al Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione (Nella fattispecie il giudice, dichiarando inammissibile l'opposizione del difensore dei denuncianti avverso il provvedimento del p.m. di invio diretto all'archivio di atti iscritti a modello 45, del quale i denuncianti avevano richiesto di essere eventualmente avvisati, ha trasmesso per conoscenza il provvedimento alla procura generale per quanto di competenza)”.

Francesco B. chiede
mercoledì 14/12/2016 - Toscana
“Il decreto di archiviazione ex art. 408 cpp ha la stessa valenza giuridica di una sentenza di assoluzione per non sussistenza del fatto ex art. 530 cpp?
Sulla base di tale decreto di archiviazione, è possibile chiedere la modifica di un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio?”
Consulenza legale i 21/12/2016
Il pubblico ministero, quando decide di non esercitare l’azione penale, può presentare al giudice una richiesta di archiviazione della notizia di reato, se ritiene che questa sia infondata in quanto gli elementi acquisiti fino a quel momento non appaiono idonei a sostenere un’accusa in giudizio.

L’istituto dell’archiviazione adempie a tre funzioni:
- permette al Pubblico Ministero di operare una prima importantissima selezione dei procedimenti;
- permette al giudice di controllare il corretto adempimento dell’obbligo di esercitare l’azione penale da parte del p.m.;
- conferisce alla persona offesa dal reato il diritto di far controllare al giudice, in un’apposita udienza, le ragioni di un’eventuale inerzia del p.m..

L’archiviazione è pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari in presenza di presupposti di fatto o di diritto:
1) presupposti di fatto: quando la notizia di reato è “infondata”. Il giudice effettua una prognosi sull’esito di un eventuale dibattimento, in quanto ritiene probabile la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, o l’imputato non lo ha commesso, o il fatto non costituisce reato, o il fatto non è punibile.
Ai sensi della legge il p.m. presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Gli elementi sono idonei soltanto quando si prevede che, se essi saranno confermati nel vaglio del dibattimento, si potrà ottenere una condanna; non sono idonei in caso contrario, ad esempio se l’unica prova di accusa è non attendibile.
2) presupposti di diritto: manca una condizione di procedibilità (ad esempio, la querela); il reato è estinto (ad esempio, per prescrizione); il fatto non è previsto dalla legge come reato (ad esempio, si tratta di un illecito amministrativo depenalizzato); l’autore del reato rimane ignoto.

Come si vede, dunque, sotto il profilo strettamente sostanziale (non formale, ovviamente, perché una sentenza viene emessa all’esito di un intero procedimento e di una un’articolata e completa istruttoria e non può avere la medesima valenza di un decreto di archiviazione), i due provvedimenti si equivalgono, nel senso che entrambi attestano in modo definitivo (una volta esauriti i mezzi di impugnazione specifici previsti dall’ordinamento per l’uno e per l’altro) che, nella sostanza appunto, non esistono le circostanze di fatto evidenziate nella denuncia di reato (il fatto non sussiste).

Per rispondere al quesito, dunque, il decreto – al di là della denominazione giuridica (di “decreto” appunto) – ha la natura sostanziale di una sentenza vera e propria, perché è un provvedimento del Giudice idoneo a statuire sull’esistenza o meno di una responsabilità penale in modo definitivo: esso sarà altrettanto idoneo, quindi, ad incidere sul provvedimento disciplinare già comminato (qualora, ma è legittimo presumere che sia così, la ragione di quest’ultimo sia stata proprio la presunta commissione di un reato): la sospensione dal servizio dovrà necessariamente essere revocata perché ne è venuto meno il presupposto fattuale che giustifica – per contratto – la comminazione della sanzione.

O. E. chiede
venerdì 08/07/2016 - Sardegna
“Il quesito è il seguente :
Il PM e il GIP archiviano una denuncia per vari reati, anche gravi, facendo riferimento solo a un reato, la calunnia.

Posso riproporre denuncia, rubricando i reati per i quali non vi è stata alcuna decisione, senza incorrere nel "ne bis in idem" ?

Qualora presenti comunque denuncia, sono esposto a iniziative della AG ?”
Consulenza legale i 24/07/2016

Il nostro codice di procedura penale subordina la perseguibilità di alcuni reati alla presentazione di una querela da parte della persona offesa dal comportamento altrui. Ciò in un’ottica di snellimento del carico giudiziario, in modo da evitare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di comportamenti che il soggetto “offeso” non ha ritenuto tali da essere oggetto di querela.

Nel caso di specie, fu presentata una denuncia–querela dalla signora (omissis) che si risolse con una remissione ed accettazione di querela, e conseguente estinzione del reato.

Nel dicembre 2015 venne presentata una denuncia–querela dall’allora denunciato in ordine ad una probabile calunnia e ad altri reati ravvisabili dall’autorità giudiziaria. Il PM incaricato chiese ed ottenne l’archiviazione della calunnia, anche ai sensi della pronuncia n. 10221/2011 della Corte di Cassazione.

Si chiede cosa capita agli altri reati. Si ritiene che – prima di procedere a presentazione di nuova querela – sia opportuno presentare un’istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p. al Casellario Giudiziale per verificare la sussistenza di eventuali altri procedimenti penali a carico della signora (omissis). Si badi che sarebbe più opportuno che la richiesta fosse avanzata dal proprio legale e che ha un costo (esiguo) in termini di marche da bollo. È infatti probabile che eventuali altri procedimenti penali scaturiti dalla denuncia–querela presentata nel dicembre 2015 stiano seguendo il loro corso.

Per ciò che concerne il ne bis in idem , una interpretazione letterale dell’art. 649 c.p.p. consente di affermare che solo in caso di pronuncia di sentenza o di decreto penale di condanna (a cui sono equiparate la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., le sentenze pronunciate a seguito dei giudizi speciali e quelle di proscioglimento predibattimentale) trovi applicazione il principio enunciato. Ciò significa che il decreto di archiviazione, essendo una pronuncia precedente rispetto all’esercizio dell’azione penale – che si ha con la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio – non consente di applicare tale principio in ordine allo stesso fatto. Si badi, questa è una interpretazione letterale in alcuni casi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità (che ha ritenuto il decreto di archiviazione da annoverare tra le pronunce che consentono una applicazione dell’art. 649 c.p.p.: cfr. C. Cass., 10/7/1995 Pandolfo e C. Cass., SS.UU., 28/9/2005, n. 34655).

Pur tuttavia, ciò che appare ostativo alla proposizione di una nuova denuncia–querela per gli stessi fatti già indicati in altra denuncia–querela e richiesta di apertura delle indagini (in assenza di nuovi elementi di prova) è il decorso del termine, che l’art. 124 c.p. fissa “in tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”. Ed in effetti, la denuncia querela è stata presentata nel dicembre 2015, quindi ben oltre tre mesi fa. Parrebbe dunque non più proponibile per gli stessi fatti.

In conclusione, a parere di chi scrive l’unica strada percorribile è la proposizione dell’istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p. per avere contezza dei procedimenti penali a carico della signora (omissis).

Naturalmente, resta salvo il diritto alla proposizione di nuova denuncia-querela per altri fatti commessi dalla signora (omissis) a danno del denunciante.

Un’altra annotazione pratica che ci si permette di fare è la seguente: per il caso di proposizione e deposito di denuncia-querela, è sempre bene inserire la clausola della richiesta di informazione per il caso di archiviazione della medesima, in modo da poter proporre opposizione all’archiviazione e poter presentare osservazioni in sede di udienza camerale che il GIP è tenuto a fissare.


Vincenzo B. chiede
domenica 15/11/2015 - Puglia
“Nel 2013 per competenza territoriale .,con Mod.21 fu trasmessa la mia denuncia-querela contro 4 ufficiali di p.g. per falsa testimonianza alla Procura competente per territorio.Nel corpo della denuncia querela avevo chiesto di essere informato ai sensi dell'art.408 c.p.p. .Nel luglio 2015,tenuto conto che nessuno notizia in merito in relazione alla mia condizione di procedibilità è pervenuta,ho chiesto l'avocazione delle indagini alla Corte d'Appello.Anche da questa A.G., a tutt'oggi nessuna comunicazione mi è pervenuta.Evidenzio che per i fatti per cui ho sporto querela,pende a mio carico processo per calunnia promosso da uno dei soggetti da me denunciato per falsa testimonianza.In tale situazione di stallo che porta ulteriore nocumento alla mia vicenda giudiziaria,cosa posso promuovere di altro,tenuto conto che a maggio 2016 la mia querela contro di loro si prescrive?.Grazie.”
Consulenza legale i 20/11/2015
La situazione così come descritta spinge a svolgere alcune considerazioni.

L'art. 408 del c.p.p. disciplina la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero che ritenga la notizia di reato infondata. Il comma 2 dispone che questa richiesta deve essere comunicata alla persona offesa che abbia dichiarato espressamente di volerne essere informata; l'avviso stesso, inoltre, le comunica la facoltà di prendere visione degli atti e di opporsi all'archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (co. 3).

L'art. 408 c.p.p. si riferisce testualmente alla sola persona offesa, la quale è il soggetto titolare dell'interesse giuridico protetto dalla norma. Ogni fattispecie di reato, infatti, tutela uno specifico interesse che fa capo ad un soggetto (che può essere una persona fisica, giuridica, una collettività ecc.) che si definisce, appunto, persona offesa dal reato.
Mentre la persona offesa è titolare, nell'ordinamento, di una serie di diritti e facoltà (ad es. opposizione ex art. 410 c.p.p., diritto a prendere notizia dell'esistenza di indagini preliminari ex art. 335 c.p.p.) queste non competono alla diversa figura del danneggiato da reato, cioè a colui che dall'illecito subisce un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. Questi diventa parte del giudizio solo se e quando si costituisce parte civile (art. 74 ss c.p.p.).

Spesso persona offesa e danneggiato dal reato coincidono, ma non necessariamente: la persona offesa subisce sempre anche un danno dal reato, ma chi è danneggiato non è, per ciò stesso, anche persona offesa.

In relazione al reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 del c.p. la giurisprudenza dominante ritiene che il bene giuridico tutelato sia il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e che, quindi, persona offesa sia lo Stato-collettività e non il privato che, a seguito della testimonianza, subisca un danno risarcibile civilmente, essendo quest'ultimo da qualificarsi piuttosto come danneggiato dal reato. Di conseguenza, si ritiene che il privato non sia legittimato ad opporsi all'archiviazione ex art. 410 c.p.p. (Cass. 15200/2011, Cass. 8967/2007) e che, altresì, non abbia nemmeno diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione (Cass. 223/1998).
In senso contrario si segnala Cass. 2285/1997, secondo cui l'art. 372 del c.p. tutela anche l'interesse del privato il quale, quindi, sarebbe qualificabile come persona offesa, con le conseguenze già esposte.

Tanto premesso, è possibile, in relazione al quesito sottoposto, che la richiesta di archiviazione sia stata presentata ed abbia fatto il suo corso e che il pubblico ministero abbia ritenuto non necessario notificare al richiedente la comunicazione ex art. 408 del c.p.p., qualificandolo, sulla base dell'orientamento maggioritario esposto, come mero danneggiato dal reato.
Del pari, è possibile che il processo si sia incardinato, in una forma ordinaria o speciale, senza che il richiedente ne sia stato notiziato, atteso che la citazione in giudizio deve avvenire solo verso la persona offesa, la parte civile, il querelante (inteso come colui che ha il diritto di proporre querela ex art. 120 del c.p., cioè di soddisfare una condizione di procedibilità del reato, diritto che non spetta a chi sottopone il quesito perché la falsa testimonianza è procedibile d'ufficio). Ciò si deduce dall'art. 178 lett. c).

Quindi il richiedente, per poter far valere la mancata "partecipazione" al procedimento, dovrebbe dimostrare di essere persona offesa, sulla base dell'orientamento minoritario predetto e con i mezzi previsti in relazione a quello che è lo stato attuale del procedimento stesso.

Le premesse svolte circa il bene giuridico tutelato dalla falsa testimonianza e la posizione del privato ci portano ad alcune brevi osservazioni anche in ordine all'avocazione.

L'avocazione esprime il potere del procuratore generale presso la Corte di Appello di sostituirsi al p.m. quando ricorre una delle ipotesi di legge, e viene disposta con decreto motivato. L'art. 413 del c.p.p. consente anche all'indagato ed alla persona offesa di sollecitare l'esercizio di tale potere; la norma, però, non si riferisce al danneggiato ma alla sola persona offesa.

In conclusione, il danneggiato da reato non ha un potere di "intervento" rispetto alla fase processuale delle indagini; ha, però, il diritto di costituirsi parte civile nel processo, ovvero di esercitare la relativa azione in sede civile (art. 74 ss c.p.p.).

Quanto alla parte finale del quesito, si precisa che la persona offesa deve proporre querela entro 3 mesi "dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato" (art. 124 del c.p.). Trattasi di termine di decadenza: quindi, dove rispettato mediante atto idoneo, impedisce una volta per tutte la decadenza del soggetto dal relativo diritto. Naturalmente laddove il reato sia perseguibile d'ufficio, come nel caso della falsa testimonianza, il problema non si pone; quella che, in tal caso, è definita "querela" è in realtà una denuncia.

La prescrizione, invece, riguarda il reato e consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la pretesa punitiva a causa del tempo trascorso senza pronuncia di sentenza di condanna. Nello specifico, il reato di falsa testimonianza si prescrive in 6 anni, che decorrono dalla sua consumazione (art. 372, 157, 158 c.p.).

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