(massima n. 1)
L'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage č rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneitą a determinare pericolo per la vita e l'integritą fisica della collettivitą mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilitą che dal fatto derivi la morte di una o pił persone (evento di danno); l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontą di tali atti, con la finalitą (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalitą dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di pił soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine di fatto deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalitą esecutive del reato ed alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di omicidio volontario plurimo nell'aggressione posta in essere dagli appartenenti ad un'associazione criminosa nei confronti dei membri di un clan rivale, compiuta all'interno di un locale pubblico concentrando il fuoco delle armi utilizzate per il delitto solo contro gli avversari e senza il ricorso a mezzi di natura tale (bombe a mano o esplosivi) da indicare con sicurezza la volontą degli imputati di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone).