Cass. civ. n. 14193/2022
La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi.
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Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.
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La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
Cass. civ. n. 8174/2022
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario).
Cass. civ. n. 32804/2021
Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.
Cass. civ. n. 18199/2020
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017).
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In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.
Cass. civ. n. 17926/2020
La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione; ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.
Cass. civ. n. 27259/2017
In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Cass. civ. n. 5320/2016
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
Cass. civ. n. 4445/2016
In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario; a tal fine, la posizione del coniuge del "de cuius" non è diversa da quella dei figli - equiparazione giustificata rispetto alla "ratio" della riunione fittizia - in quanto come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore dell'altro genitore o di altro coniuge ormai non più tale, così il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal "de cuius" in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.
Cass. civ. n. 12919/2012
In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).
Cass. civ. n. 6709/2010
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione.
Cass. civ. n. 20387/2008
Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 2975/1991
Ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 c.c., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell'art. 726 c.c. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima.
Cass. civ. n. 4654/1990
A norma dell'art. 556 c.c. l'ammontare della quota disponibile si determina dapprima formando la massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, indi detraendone i debiti, in riferimento allo stesso momento, ossia al tempo della morte, sia per la determinazione del valore dei beni relitti (attivo) che per la determinazione dell'entità dei debiti (passivo), sì da pervenire una volta effettuata la detrazione ad un dato omogeneo (attivo contrassegnante il relictum), cui sommare il donatum, senza che sia più concepibile una rivalutazione e/o una liquidazione di interessi sull'eventuale credito del legittimario verso l'asse ereditario.
Cass. civ. n. 6979/1986
In materia successoria, ai fini della determinazione della porzione disponibile, i beni vengono in rilievo non per il valore della loro nuda proprietà bensì nel loro effettivo valore secondo le regole della collazione, poiché l'art. 556 c.c. riferisce il calcolo alla massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, depurata dai debiti e integrata con i beni di cui egli abbia disposto a titolo di donazione.
Cass. civ. n. 6011/1984
In tema di riunione fittizia e d'imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di riduzione (artt. 556 e 564 c.c.), la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal de cuius deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d'acquisto della moneta, al momento dell'apertura della successione, tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi.
Cass. civ. n. 1122/1982
Al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte — al netto dei debiti — maggiorati del valore dei beni donati in vita dal defunto, secondo i criteri di valutazione sanciti dall'art. 747 e seguenti c.c., senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario.
Cass. civ. n. 417/1969
La determinazione della quota di legittima va fatta con riguardo al valore della massa risultante dalla riunione fittizia, con detrazione dei debiti ereditari, senza che possa tenersi conto degli oneri e delle obbligazioni non preesistenti e che vengono a costituirsi per volontà del testatore con espressa imposizione a carico dell'istituto nella disponibile.