(massima n. 2)
In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune giā separati al momento della divisione sono di proprietā di tutti i partecipanti, in conformitā del disposto degli artt. 820, 821, c.c. e non possono quindi, sulla diversa volontā delle parti, diventare di proprietā esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, č operante l'efficacia retroattiva dell'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.