Premessa
In quest'articolo sono disciplinati gli effetti tra le parti della simulazione dei negozi giuridici. A ragion veduta si parla di negozi e non di contratti, perché, seguendo l'insegnamento della più autorevole dottrina, si è espressamente riconosciuto che la simulazione, sebbene di regola riferita ai contratti, è configurabile anche negli atti unilaterali tra vivi, destinati ad una determinata persona, ossia negli atti unilaterali recettizi. Gli articoli successivi, che questo presuppongono, trattano degli effetti della simulazione rispetto ai terzi, dei rapporti dei contraenti con i creditori e della prova della simulazione.
L’accordo simulatorio
Un'intesa preparatoria procede ed accompagna la simulazione del contratto ed è quella che viene comunemente chiamata l'accordo simulatorio, in virtù del quale la simulazione stessa è resa possibile. Senza l'accordo simulatorio, che può essere redatto per iscritto, come può essere un accordo verbale, non potrebbe neppure parlarsi di simulazione, ma si avrebbero soltanto due distinte dichiarazioni fatte con riserva mentale, cioè due dichiarazioni il cui valore è costituito unicamente da quello che manifestano e non da quanto sia rimasto nel segreto della mente di ciascun contraente.
L'accordo simulatorio consiste nello stabilire la portata giuridica effettiva che debbono avere le contemporanee o future dichiarazioni di volontà delle parti contraenti e quindi l’effettiva portata giuridica che deve avere il contemporaneo o futuro contratto considerato nel suo complesso. Con l'accordo simulatorio, in altre parole, le parti convengono di volere qualcosa di diverso di ciò che risulterà dalle dichiarazioni di volontà apparenti.
L'accordo simulatorio non è parte integrante del contratto simulato o di quello dissimulato, ma ha lo scopo di togliere valore giuridico al contratto finto, oppure di predisporre il contratto dissimulato, ovvero di modificare un elemento oggettivo del contratto. La causa simulandi, cioè lo scopo che le parti hanno perseguito nel predisporre la simulazione va tenuta distinta dall'accordo simulatorio perché non costituisce un elemento fondamentale del processo simulatorio, tanto che la simulazione può essere ritenuta anche quando non risulti accertato il fine perseguito dalle parti nell'addivenire alla stipulazione dell'atto impugnato, ma ha soprattutto valore ai fini della prova per presunzioni della domanda di simulazione.
La simulazione assoluta
La prima parte dell'articolo contempla la simulazione assoluta che si ha quando le parti non vollero porre in essere nessun negozio giuridico. Due soggetti stipulano un'apparente compravendita, ma né l'uno intende vendere né l'altro intende comprare, per cui il contratto è come non fosse stato mai concluso. La simulazione assoluta, se dimostrata, chiarisce l'inesistenza del contratto apparente dall'atto impugnato sicut corpus sine spiritu: nessun rapporto giuridico rimane in vita fra le parti e vanno revocate le eventuali modificazioni patrimoniali che fossero nel frattempo intervenute. Non soltanto il contratto è finto, ma anche i contraenti sono tali unicamente in apparenza.
La legge dice che il contratto non produce effetti, usando un'espressione che può far pensare all'inefficacia relativa, ma che, ove la si consideri, in rapporto ad altre ipotesi legislative in cui compare la stessa espressione (articoli 1392, 1402, 1403 cod. civ.) porta la dottrina ad affermare che il contratto simulato è tra le parti contraenti radicalmente nullo. Ciò, peraltro, non autorizza una identificazione di negozio simulato e di negozio nullo perché il negozio simulato a un negozio finto, mentre il negozio nullo è un negozio vero cui un vizio intrinseco impedisce di raggiungere lo scopo che parti si erano proposte di raggiungere a suo mezzo. L'azione di simulazione d'un contratto ha per presupposto la volontà bilaterale di creare un contratto inesistente o uu contratto diverso da quello effettivamente voluto: essa è perciò in netta contraddizione con l'azione di nullità che tende ad escludere la volontà di concludere alcun contratto. Se si vuole, anche nella simulazione assoluta il negozio spiega una certa efficacia, in quanto al negozio apparente corrisponde un negozio effettivo consistente nella negazione di quello apparente.
Resta esclusa in conseguenza la possibilità di qualsiasi conferma del contratto simulato, pur se la si volesse arguire dall'esecuzione dello stesso, esecuzione che rimane priva di effetto giuridico, salvo che la si intenda ricollegare ad una nuova ed efficiente manifestazione di volontà. Se manca questa nuova manifestazione, il negozio apparente non esiste perché non si è voluto il contenuto complessivo di esso. Neppure la trascrizione di un negozio giuridico simulato ha efficacia di sanatoria e non elimina i vizi di forme e di sostanza, ma ha soltanto efficacia di. pubblicità e di preferenza nel conflitto tra più aventi diritto.
L'insuscettibilità della convalida, peraltro, è un fenomeno comune anche alla simulazione relativa, per la quale valgono bensì gli effetti del contratto dissimulato, ma ricorre ugualmente la nullità insanabile del contratto simulato.
Come non può parlarsi di convalida, non è possibile la novazione oggettiva di un contratto affetto da simulazione assoluta. Per aversi novazione occorre sostituire all'obbligazione originaria, che si vuole estinguere, una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso: quando manca l'antica obbligazione, perché giuridicamente inesistente, parlare di sostituzione è un non senso. Ugualmente si dica per la delegazione (art. 1268 cod. civ.) non potendo aversi l'assegnazione al creditore di un nuovo debitore, il quale si obblighi verso il creditore, quando l'obbligazione manca perché simulata.
Nel sistema del codice abrogato, in mancanza di una precisa e generale norma, si ricorreva all'art. #1104# cod. civ., per il quale tra i requisiti essenziali alla esistenza del contratto erano compresi il consenso valido dei contraenti e una causa lecita per obbligarsi e si diceva che nel negozio simulato mancavano l'uno e l'altro di questi requisiti. Il codice vigente dice espressamente che il contratto simulato non produce effetti tra le parti, per cui, salvo quanto sarà rilevato nel commento all'articolo successivo, è solennemente affermato il principio che il negozio finto è mancante di volontà ed è, fra le parti, vuoto di contenuto. Si suole dire che, mentre nella simulazione relativa l'atto colorem habet, substantiam vero alteram, nella simulazione assoluta l'atto colorem habet, substantiam vero nullam.
Non è escluso che la simulazione sia, nell'intenzione delle parti, lecita come può avvenire nel caso di costituzione di una dote ad pompam, ma, nella generalità dei casi, le parti tendono con essa ad uno scopo illecito, a frodare i terzi o ad eludere disposizioni di legge imperative: anche questa, però, non è caratteristica esclusiva della simulazione assoluta, ma si riscontra anche in quella relativa.
Quello che rimane fermo è che contratto simulato e contratto illecito sono due fenomeni indipendenti. Mentre nel contratto illecito l'ordinamento giuridico interviene a tutela dei principi morali, nel contratto affetto da simulazione interviene a regolare un procedimento in virtù del quale le parti pongono in essere un contratto apparente che deve nascondere finalità diverse da quelle fatte palesi.
La frode dei terzi si realizza attraverso una apparente diminuzione del patrimonio o un fittizio accrescimento delle passività per convincere i terzi creditori che le loro ragioni sono destinate a non trovare soddisfacimento. La dottrina raggruppa così i più svariati casi di simulazione di due distinte categorie : a) negozi che mirano ad una diminuzione del patrimonio; b) negozi che importano un aumento delle passività. Gli esempi forniti dalla pratica giudiziaria di atti simulati di una specie o dell'altra sono infiniti. Basterà qui accennare alle forme consuete di diminuzione fittizia del patrimonio, che consiste non tanto in una vendita, che può apparire immediatamente sospetta, ma in una datio in solutum, cioè nel pagamento di una precedente obbligazione, che si presenta non soltanto lecito ma più che giustificato o nella cessione in solutum di un diritto di credito o in una finta costituzione d'ipoteca, di usufrutto, di superficie, o in un contratto di locazione con pagamento anticipato per lungo tempo, in un finto deposito presso il debitore di cose a lui spettanti ma che figurano di proprietà di altri, in una confessione giudiziale di debito, che in realtà non esiste, infine (ma qui l'inganno è più facile a scoprirsi) in un contratto d'alienazione a titolo gratuito. Nella pratica la diminuzione di patrimonio e l'aumento di passività spesso si intrecciano come si ha nel caso di assunzione o ricognizione di un debito. L'azione di simulazione è persino ammissibile rispetto all'atto costitutivo di una società per azioni, quando la costituzione della società sia artificiosamente preordinata, con la connivenza di tutti i promotori, ad eludere fraudolentemente una norma di legge e i diritti dei terzi (in particolare per sottrarre i beni del debitore all'esecuzione da parte del creditore). In questa ipotesi l'azione di simulazione è ammissibile nonostante l'osservanza delle formalità necessarie per la legale costituzione della società perché tali formalità non valgono a sanare il vizio originario inerente all'atto costitutivo.
Se la simulazione è di regola fraudolenta, occorre tener ben distinte le nozioni di frode e di simulazione. I diritti dei terzi possono venir lesi sia attraverso un atto reale fraudolento, sia attraverso un atto simulato fraudolento: lo spoglio dei beni è effettivo nel primo caso, fittizio nel secondo. Quando ricorra un atto in frode e quando un atto simulato potrà dirsi solo caso per caso: ed il terzo può esercitare cumulativamente le due distinte azioni, quella revocatoria o pauliana per gli atti reali in frode, quella di simulazione per gli atti fittizi in frode. Ma l’elemento distintivo tra l'azione revocatoria e quella di simulazione non è quello della frode, potendo l'intenzione di frodare le ragioni di un creditore aver determinato sia un atto soggetto a revocatoria, sia un atto simulato. La distinzione consiste nel fatto che mentre nel negozio simulato v'e disaccordo tra la dichiarazione di volontà risultante dall'atto e la volontà vera e reale dei contraenti, onde il negozio relativo è soltanto fittizio, nel negozio fraudolento, invece, non sussiste discordanza tra la volontà dichiarata e quella presunta e il negozio è effettivamente quello che in apparenza è stato posto in essere dalle parti, ma solo è revocabile. L'azione revocatoria è esperibile contro un atto realmente esistente, quella di simulazione contro una vana species o (nella simulazione relativa) una species diversa da quella apparente.
La preesistenza ed anteriorità del credito a tutela del quale si agisce sono necessarie soltanto per l'esecuzione dell'azione revocatoria non anche per l'esercizio dell'azione di simulazione, anche quando ricorra l'ipotesi della simulazione fraudolenta. Ciò tanto se si tratti di simulazione assoluta che di simulazione relativa. Se però l'azione di simulazione ha fondamento diverso da quello della revocatoria, l'una presupponendo l'inesistenza dell’atto, l'altra la realtà e la frode, nulla impedisce, come già si è accennato, che osservate nelle istanze dedotte quel rapporto di subordinazione che è inerente alla diversa finalità e natura giuridica delle predette azioni, il giudice sia chiamato ad esaminare in un unico procedimento se ricorrano gli estremi di fatto e di diritto dell'una e dell'altra azione. Nell'ordine logico l'azione di simulazione precede quella pauliana e, solo esclusa la sussistenza degli estremi della prima, sarà possibile passare all'esame della sussistenza delle condizioni della seconda.
L'azione di simulazione assoluta spetta a qualunque creditore anche posteriore all'atto e persino egli stessi simulanti che siano in grado di dimostrare l'interesse a sostenere l'inesistenza dell'atto che si assume simulato. Per lungo tempo la giurisprudenza sull'abrogato codice civile negò agli autori dell'atto simulato la promovibilità dell'azione di simulazione, traendo argomento da alcuni passi delle fonti romane che vietano di dedurre la propria turpitudine e dall'art. #1319# cod. civ. del 1865 per il quale l'unico mezzo di prova tra i contraenti doveva essere rappresentato dalle controdichiarazioni. Si riconobbe poi che quando la azione di simulazione promossa degli autori dell'atto simulato costoro non deducono la propria turpitudine, ma mirano a porre in risalto l’atto vero in opposizione all'atto simulato e che non bisogna confondere il fondamento dell'azione con la prova di essa, senza dire che se la controdichiarazione è il mezzo principale per accettare la simulazione, è sempre possibile ricorrere anche ad altri mezzi di prova quali il giuramento decisorio e l'interrogatorio. Si raggiunse pertanto l'opinione che i contraenti possano esercitare l'azione di simulazione assoluta sempre che vi abbiano interesse e senza che sia dato far distinzione tra finto alienante e titolare apparente. Di regola l'azione sarà promossa dal finto alienante, al quale importerà far accertare che il bene non è uscito dal proprio patrimonio, ma non si può escludere l'interesse del titolare apparente a dimostrare la simulazione dell'atto di alienazione, ad es. per essere esonerato dal pagamento del tributo fondiario.
L'azione pauliana, invece, non spetta a coloro che hanno partecipato alla formazione dell'atto fraudolento perché essi sono vincolati dall'efficacia obbligatoria del negozio stipulato. Inoltre a differenza di quanto avviene nella revocatoria, per la quale si distingue se colui che ha stipulato il contratto col debitore sia un acquirente a titolo gratuito o a titolo oneroso, una distinzione siffatta è giuridicamente irrilevante per l'esercizio dell'azione di simulazione.
Poiché l'azione di simulazione spetta alle parti contraenti, essa può essere esperita altresì dai loro eredi o successori e titolo universale, intendendosi per eredi sia quelli legittimi che quelli testamentari. Costoro agiscono non per diritto proprio, ma per diritto ereditario e perciò vengono a trovarsi nella medesima posizione giuridica dei loro autori.
L'azione di simulazione è un'azione di accertamento negativo nella simulazione assoluta, di accertamento negativo e positivo nella simulazione relativa. Il carattere di azione di accertamento è implicitamente affermato nell'art. 2652, n. 4 cod. civ. dove è detto che si devono trascrivere le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda è anche essa una sentenza di accertamento negativo nella simulazione assoluta, di accertamento negativo e positivo in quella relativa. La domanda deve proporsi contro tutti gli autori della simulazione, cioè contro tutti i soggetti che hanno partecipato all’atto che si assume simulato o che abbiano tratto giovamento dalla simulazione, che sono i legittimi contraddittori, non soltanto per tutti i riflessi che necessariamente nei loro riguardi ha la dichiarazione di simulazione, ma anche perché la domanda è diretta a porre nel nulla erga omnes le apparenze dell'atto fittizio. Si vuol dire che l'azione di simulazione di un negozio giuridico ha carattere universale e dà perciò luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti coloro che hanno partecipato al negozio simulato e che hanno interesse a contrastare le domande del creditore danneggiato. Solo se la simulazione si fa valere in via di eccezione, come può essere fatta valere, non è necessaria la presenza in giudizio di tutti coloro che posero in essere l'atto simulato, perché gli effetti del giudicato non vanno oltre il fine che con l'eccezione si vuol conseguire.
L'azione di simulazione di un atto di compravendita immobiliare è un'azione personale e il valore della controversia è stabilito con riferimento al prezzo indicato nel negozio simulato e non al valore reale dell'immobile venduto da determinarsi con il criterio dell'art. 15 cod. proc. civ. La contraria opinione secondo la quale il criterio dettato dal codice per le cause relative a beni immobili trova piena applicazione anche alle azioni personali che implicano questioni di proprietà immobiliare o, ad ogni modo, controversie su diritti reali immobiliari che non siano espressamente regolate in maniera diversa appare infondata di fronte alla non equivoca formulazione dell'art. 15 cod. proc. civ. (equivalente all'art. 79 del codice di rito 1865) ed alla considerazione che il valore reale della proprietà non forma oggetto immediato dell'azione di simulazione.
La domanda per ottenere l'accertamento alla simulazione di un contratto di vendita d'immobile deve essere trascritta (art. 2652 n. 4, cod. civ.).
La simulazione relativa. Interposizione fittizia di persona
Si ha simulazione relativa quando l'atto simulato ne nasconde un altro realmente voluto dalle parti. I contraenti concludono un atto giuridico ma questo rimane nascosto sotto una forma diversa, in modo da restare segreta la sua vera natura. L'accordo simulatorio impedisce che il contratto simulato e quello dissimulato si elidano tra di loro e costituisce il legame tra i due contratti, in modo che quello dissimulato o reale sostituisce o modifica il contratto simulato, per cui è stato detto che l'accordo simulatorio funziona da tessuto connettivo.
L'accertamento della simulazione relativa produce, oltre la dichiarazione di nullità dell'atto simulato, come nella simulazione assoluta, anche l'effetto di ristabilire la realtà posta in essere dalle parti, attribuendo piena efficacia al negozio dissimulato, o come anche si dice, mascherato o velato. Si è già accennato che anche nella simulazione relativa non può parlarsi di convalida dell'atto simulato. Va chiarito che, poiché la simulazione relativa non tende ad accertare che non sussiste alcun rapporto giuridico, ma a stabilire che si tratta di un rapporto diverso da quello apparente, l'esecuzione del contratto impugnato implica ratifica del medesimo e rinuncia ad eccepire la simulazione riguardo al negozio dissimulato mentre non ha rilevanza rispetto a quello simulato.
Le parti che ricorrono alla simulazione relativa possono perseguire gli scopi più svariati. Così i coniugi mascherano sotto l'apparenza di una compravendita o di un pegno una donazione per sfuggire alla norma secondo la quale non possono durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo quelle conformi agli usi (art. 781 cod. civ.), così si fa apparire per locazione quella che è una vendita con riserva di proprietà, (art. 1526 ultimo comma cod. civ.). Altra figura ricordata in dottrina è quella della vendita con patto di riscatto che mira ad occultare la garanzia della restituzione di un mutuo con patto commissorio stipulato verbalmente.
Il nuovo codice ha precisato a quali condizioni, in caso di simulazione relativa il contratto o l'atto dissimulato possa valere fra le parti e produrre gli effetti suoi propri ed ha affermato che l'efficacia di esso è subordinata all'esistenza di tutti i requisiti di forma (atto pubblico per la donazione, scrittura nei casi dell'art. 1350 cod. civ.) e di sostanza (liceità dell'uso, consenso, capacità a ricevere) propri dell'atto o contratto voluto. Come si desume dall’art. 1417 è previsto che il contratto dissimulato possa essere viziato da illiceità oltre che da nullità.
Sul punto controverso se la forma dovesse essere quella dell'atto apparente o quella prescritta per l'atto occultato, il codice ha scelto la seconda soluzione. Non è sembrato coerente — dice la Relazione — ritenere che la necessità della forma scritta prevista per la donazione possa venir meno quando, ad esempio, la liberalità è mascherata sotto l'apparenza di una emissione cambiaria. Se la forma è garanzia di matura decisione, essa sarebbe eliminata proprio quando, per essere affiorata la frode, se ne dovrebbe sentire maggiormente il bisogno. Si accenna qui alla tesi proveniente dalla Francia ed accettata da una parte della nostra giurisprudenza, secondo la quale una donazione poteva farsi sotto forma di contratto oneroso per scrittura privata e che si basa sull'affermazione che è lecito fare indirettamente ciò che è lecito fare in modo diretto. Una siffatta opinione non teneva minimo conto che certi requisiti di forma sono dettati nell'interesse generale (forma costitutiva) e da essi non è dato prescindere per accordi delle parti contraenti.
Si discute se sia necessario che la simulazione colpisca l'intero contratto, o possa colpire soltanto singoli elementi o particolari clausole di esso. Si è portati ad affermare che l'atto simulato è un rapporto unico, non la somma di singoli rapporti giuridici, onde il negozio giuridico o è tutto sincero o è tutto simulato. Una compravendita, ad es. non può essere dichiarata vera sino ad un certo punto e simulata nel resto, poiché a questa scissione resiste l'unità del rapporto contrattuale. Dal principio dell'unità dell'atto simulato discende l'indivisibilità dell'azione di simulazione.
Come già è stato osservato, l'interposizione di persona è una ipotesi di simulazione relativa e consiste nel far apparire nel contratto un soggetto diverso da quello effettivo. Si ha interposizione reale quando il contraente ignora che l'altro contraente opera per conto di altri ed il rapporto giuridico si perfeziona realmente fra le parti intervenute nel contratto, sebbene l’investito reale che riceve i beni sia obbligato a ritrasmetterli all'interponente che gli ha dato l'incarico, pena il risarcimento del danno in caso di rifiuto del mandatario infedele. Si ha interposizione fittizia se il contraente è consapevole dell'interposizione e il negozio, attraverso il contraente apparente, si conclude direttamente tra l'interponente e il terzo. Questa interposizione fittizia, si realizza in un negozio trilatero nel quale tutte le parti sono a conoscenza e vogliono che attraverso la persona interposta (che l'interponente ha fatto figurare al suo posto), il negozio giuridico si concluda con un vincolo diretto tra l'interponente e il terzo. Nell’interposizione reale si hanno due passaggi del diritto, nella interposizione fittizia un passaggio solo.
E’ chiaro che l'interposizione reale di persona è fuori dalla esatta nozione di simulazione: e che la vera interposizione di persona non è che quella fittizia. Nella interposizione reale, infatti, v’è un soggetto estraneo all'accordo simulatorio; nella interposizione fittizia, invece, ricorre l'accordo simulatorio di tutti i contraenti (alienante, acquirente e prestanome) e il contratto si conclude direttamente tra l’alienante e l'interponente, ben conoscendo l'interposta persona di essere puramente una figura decorativa. Ciò importa come conseguenza che essendo il vero contraente l'interponente e non l'interposto, al fine di stabilire se ricorre il requisito della capacità o un vizio di consenso è all'interponente che occorre far riferimento e non alla persona interposta, nulla rilevando, ad es. che la persona interposta sia giuridicamente incapace.
Il codice vieta e rende annullabili su istanza degli interessati gli atti compiuti dall'esercente la patria potestà o dal tutore o per essersi resi acquirenti all'asta pubblica direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti dei minori (articoli 323 e 378 cod. civ.); così i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni (art. 1261 cod. civ.); divieti speciali di comprare, sia pure per interposta persona, sono stabiliti dall’articolo 1471 cod. civ.; gli avvocati e i procuratori, non possono neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti i cosiddetti patti di quota lite (art. 2233 cod. civ.). Il caso più frequente di interposizione fittizia di persona è una donazione ad un prestanome che si sostituisce artificiosamente al vero destinatario per eludere il divieto quest'ultimo incapace di ricevere: il prestanome è tenuto a restituire al vero destinatario il contenuto utile della donazione (applicazione in caso di donazione a favore del tutore o protutore, di donazione al figlio naturale non riconoscibile, di donazione fra coniugi, articoli 779, 780, 781 cod. civ.).
Non ha nulla a che vedere con l'interposizione l'attività negoziale svolta sotto falso nome. Qui il soggetto intende effettivamente stipulare il contratto in nome proprio e nel proprio interesse unicamente sostituisce al proprio nome un nome fittizio che, per avventura, può coincidere con quello di persona realmente esistente. Tale coincidenza è affatto irrilevante, perché il vero contraente rimane la persona che ha stipulato indipendentemente dall'assunzione di un nome non vero.
Simulazione negli atti unilaterali recettizi
Negli atti unilaterali e in particolare negli atti di ultima volontà, può aversi la riserva mentale ma non si ha simulazione perché questa richiede il concorso di più parti e non ha importanza, agli effetti giuridici, la semplice conoscenza che abbia l'altra parte del carattere apparente di un atto. E’ stato però osservato che negli atti unilaterali recettizi il destinatario partecipa alla loro formazione o con la recezione medesima o con la percezione, che sono elementi integranti della dichiarazione di volontà, per cui dovrebbe anche qui ravvisarsi la possibilità di simulazione. Questa opinione, per quanto autorevole, ha il difetto di supervalutare l'apporto dell'accipiente sino a considerare quest'ultimo parte del negozio. In realtà la dichiarazione di volontà del dichiarante è autonoma ed ad essa l'accipiente nulla aggiunge e nulla toglie.
Diverso è il caso in cui tra destinatario e dichiarante esiste un preciso accordo, in cui il destinatario, cioè, aderisce alla notificazione, perché qui si è nei termini precisi di un accordo simulatorio.
L'effetto normale degli atti unilaterali recettizi non si fonda sull'accordo di due o più parti: esso, tuttavia, è destinato a svolgersi nei rapporti tra più parti, per cui ricorre la possibilità dell'esistenza di un accordo il quale sia diretto non a creare, ma a simulare l'atto. La legge ha così esteso, sia pure parzialmente, le regole della simulazione dei contratti alla simulazione del negozio unilaterale recettizio (testamento, effetto cambiario). Può essere così simulata l'emissione di una cambiale, o la girata di essa, perché il carattere formale dei titoli cambiari non è di ostacolo alla simulazione.
Disputandosi sull'ammissione della simulazione negli atti unilaterali recettizi è sorta questione se è possibile simulazione in una quietanza. La risposta non può essere che affermativa perché la quietanza è sempre un negozio bilaterale, in quanto deve concorrervi l'accettazione del debitore che paga.
Prescrizione dell’azione di simulazione
La nozione che si è data della simulazione assoluta o relativa ha la sua rilevanza ai fini della prescrizione. Nel caso di simulazione assoluta, poiché nulla di reale si è voluto e nulla si è formato, l'azione relativa, che è un'azione di puro accertamento negativo che mira a rimuovere uno stato di incertezza giuridica, è imprescrittibile, mentre nel caso di simulazione relativa, essendosi dato vita ad un negozio, sebbene diverso dall'apparente, l'azione è soggetta a prescrizione.
Il termine prescrizionale, che è quello normale stabilito dal codice civile per l'azione negoziale del contratto dissimulato comincia a decorrere dalla data del contratto stesso contro cui si muove l'azione per disvelare la parvenza e sostituirvi il vero e non è necessario che il contratto medesimo abbia avuto esecuzione. Il termine può essere sospeso per cause diverse. Così ad es. per impugnare la vendita conclusa dal de cuius che leda la quota legittima dei figli, il termine decorre dall'apertura della successione perché il loro diritto sorge soltanto in quel momento. Del pari volendosi impugnare di simulazione una vendita con patto di riscatto il termine decorre dal giorno fissato per l'esercizio del riscatto.
Si è già accennato che l'azione di simulazione non può confondersi con l'azione di annullamento, anche se le conseguenze possono talora essere non molto diverse. L'azione di simulazione ha per contenuto l'accertamento dell'effettiva volontà negoziale diversa da quella apparente, l'azione di annullamento mira invece ad accertare l'esistenza di un vizio o la mancanza di un elemento essenziale del contratto. E’ quindi da escludersi che possa trasferirsi all'azione di simulazione la prescrizione quinquennale stabilita espressamente ed esclusivamente per l'azione di annullamento. Lo scopo della legge nello stabilire questa prescrizione breve, che consiste nella necessità di togliere al più presto il negozio annullabile dalla posizione di incertezza in cui si trova di atto sanabile o invalidabile a seconda delle circostanze e della volontà delle parti è del tutto estraneo al campo della simulazione.