Cass. civ. n. 29583/2021
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
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Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
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L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova.
Cass. civ. n. 11421/2021
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
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Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.
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Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
Cass. civ. n. 25635/2018
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.
Cass. civ. n. 29636/2017
In tema di contratto di assicurazione a favore di terzo, il diritto di quest’ultimo di rendere non revocabile la stipulazione nei propri confronti è condizionato dalla conoscenza che il terzo stesso abbia della stipulazione in suo favore, conoscenza che deve essere resa attuale perché egli possa esercitare il diritto di profittare di tale stipulazione.
Cass. civ. n. 26606/2016
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.
Cass. civ. n. 19210/2015
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.
Cass. civ. n. 22809/2009
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, c.c., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.
Cass. civ. n. 6062/1998
Nell'assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita la norma contenuta nell'art. 1920 c.c. secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, va inteso nel senso che il diritto all'indennità nasce in suo favore dal contratto, sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non già nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalla pattuizioni contenute nel contratto di assicurazione. Consegue che il diritto del terzo all'indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui esso si fonda e non già nel termine ordinario di dieci anni.
Cass. civ. n. 9388/1994
Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, la prestazione dell'assicuratore, quale obbligazione pecuniaria (avente per oggetto il pagamento del capitale assicurato, ex art. 1882, seconda proposizione, c.c.), costituisce debito di valuta (art. 1277 c.c.). Nel caso in cui uno dei beneficiari riscuota per intero il capitale assicurato, il debito nei confronti degli altri beneficiari non diviene di valore, mutando solo il soggetto obbligato alla prestazione, non già l'oggetto di essa, costituito pur sempre da una somma di denaro, dovuta, o a titolo di regresso fra creditori in solido (combinato disposto degli artt. 1298 e 1299 c.c.), ovvero a titolo di restituzione di quote indebitamente percepite (art. 1314 c.c.), ovvero a titolo di ripetizione dell'indebito soggettivo ex latere accipientis (combinato disposto degli artt. 1189, comma 2, e 2033 c.c.).
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Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma 3, c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, sia stato previsto, fin dall'origine, che l'indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi 2 e 3, c.c.). Mentre l'individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l'accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell'eredità (testamentaria o legittima: artt. 475, comma 1, e 565 c.c.) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote. (Nella specie, trattavasi di successione legittima del coniuge con i genitori ed i fratelli del de cuius).
Cass. civ. n. 3207/1994
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita — il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, c.c., non implica che il medesimo diritto va svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.