Ai sensi dell'art.
459 del codice civile l'eredità si acquista con l'
accettazione.
Uniche eccezioni al suddetto principio sono costituite: dal possesso dei beni ereditari (art.
485 2° e 3° comma del codice civile), dalla sottrazione dei beni ereditari (art.
527 del codice civile) e dall'acquisto dell'eredità da parte dello Stato (art.
586 del codice civile).
L'
accettazione dell'eredità è l'atto giuridico con cui il chiamato all'eredità, titolare di una
delazione attuale, acquista la qualità di erede e con essa l'eredità stessa.
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario (art.
470 del codice civile).
La differenza tra le due modalità di accettazione rileva sotto il profilo della
responsabilità dell'erede per i debiti ereditari.
-
L'accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius, che diventano un tutt'uno inscindibile. L'erede sarà di conseguenza tenuto al pagamento dei debiti ereditari ultra vires e dunque anche qualora il loro valore superi quello dell'attivo ereditario.
-
L'accettazione col beneficio di inventario impedisce l'effetto della confusione tra i patrimonio dell'erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede intra vires e quindi nei limiti del valore dell'attivo ereditario.
L'acquisto dell'eredità retroagisce all'apertura della successione (art.
459 del codice civile) garantendosi in tal modo la continuità dei rapporti giuridici tra defunto ed erede.
Il
fondamento giuridico che sta alla base dell'istituto dell'accettazione beneficiata è quello di
agevolare l'accettazione dell'eredità al fine di soddisfare l'interesse generale a che vi sia un erede che permetta la continuazione dei rapporti giuridici del
de cuius dopo la sua morte.
Per tale motivo ai sensi del 2° comma della norma in oggetto il testatore non può in alcun modo vietare che la propria eredità sia accettata con beneficio d'inventario.
Il testatore è infatti libero di determinare i soggetti e l'oggetto della
delazione mentre ogni ulteriore profilo della disciplina della
delazione è indisponibile.
Ne discende la nullità della clausola che preveda espressamente il divieto di accettare col beneficio di inventario così come di ogni ulteriore clausola che implicitamente disponga tale divieto.
La dottrina preferibile esclude, altresì, la possibilità per il
de cuius di prevedere l'
obbligo testamentario di accettare con beneficio di inventario in quanto quantunque tale previsione sia posta nell'interesse dell'erede al fine di limitare la sua responsabilità per i debiti ereditari all'effettivo valore della massa ereditaria e quindi di agevolare l'accettazione dell'eredità, lo stesso si pone in
contrasto con il superiore
principio generale che tutela la
libertà di accettare previsto ai sensi dell'art.
470 2° comma del codice civile.
Quanto alla natura giuridica:
-
dell'atto di accettazione beneficiata dell'eredità secondo la dottrina prevalente si tratterebbe di un negozio complesso nel quale si fonderebbe lo scopo di accettare l'eredità con quello di limitare la responsabilità per i debiti ereditari intra vires nei limiti del valore dei beni ereditari;
-
del beneficio di inventario prevale la teoria secondo la quale il beneficio di inventario rientrerebbe nella fattispecie dei patrimoni separati determinando una separazione tra il patrimonio personale dell'erede e quello ereditario e costituendo un'eccezione, legalmente prevista, al principio della generale responsabilità patrimoniale del debitore in forza del quale il debitore risponde dei propri debiti con tutti i beni presenti e futuri del suo patrimonio (art. 2740 del codice civile).
L'accettazione con beneficio di inventario richiede l'adempimento di particolari formalità:
-
dichiarazione formale (l'accettazione beneficiata è sempre espressa) ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del de cuius);
-
inserzione della suddetta dichiarazione nel Registro delle Successioni presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
-
trascrizione dell'accettazione presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione avente natura di pubblicità notizia e avente lo scopo di rendere edotti i creditori ereditari dell'accettazione. Detta trascrizione, stante la sua specifica finalità, deve essere effettuata anche qualora nel compendio ereditario non siano presenti beni immobili. Quanto alla trascrizione degli acquisti mortis causa di beni immobili: qualora i beni immobili siano tutti ubicati nel luogo di apertura della successione la trascrizione ai sensi dell'art. 484 del codice civile varrà anche come trascrizione ai sensi dell'art. 2648 del codice civile. Qualora vi siano, invece, immobili ubicati in un luogo diverso sarà necessario provvedere alla loro trascrizione presso la competente conservatoria;
-
redazione dell'inventario dei beni ereditari. Si tratta di un'operazione giuridica volta a determinare la consistenza del patrimonio ereditario. Secondo la ricostruzione preferibile l'accettazione con beneficio di inventario integrerebbe una fattispecie a formazione progressiva di cui l'inventario costituirebbe elemento perfezionativo. L'inventario può essere redatto prima o dopo la dichiarazione di accettazione dell'eredità;
-
annotazione dell'inventario nel Registro delle Successioni presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Trattasi di una pubblicità rilevante ai soli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 495 del codice civile necessario affinché l'erede possa procedere al pagamento dei creditori ereditari. La sua assenza non inficia la validità dell'accettazione beneficiata nè determina la decadenza dalla stessa.