Che cosa significa "Rescissione"?
È uno strumento giudiziale che tutela il contraente contro la possibilità che l'altra parte approfitti di particolari situazioni per trarne vantaggio: il giudice adito è chiamato a dichiarare lo scioglimento del contratto. Poiché la regola vuole che le parti possano determinare in piena autonomia le rispettive prestazioni, l'ordinamento prevede solo due casi in cui l'azione di rescissione può essere esercitata:
- nel caso di contratto concluso in stato di pericolo;
- nel caso di "lesione", quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.
Com'è logico intuire, la rescissione si applica soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, cioè ai contratti che prevedono obbligazioni a carico di ciascuna parte nei confronti dell'altra.
Il contratto rescindibile è, al pari di quello annullabile, provvisoriamente efficace: solo la pronuncia di rescissione del contratto elimina retroattivamente gli effetti giuridici prodottisi sino a quel momento (art. 1452 del c.c.).
- nel caso di contratto concluso in stato di pericolo;
- nel caso di "lesione", quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.
Com'è logico intuire, la rescissione si applica soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, cioè ai contratti che prevedono obbligazioni a carico di ciascuna parte nei confronti dell'altra.
Il contratto rescindibile è, al pari di quello annullabile, provvisoriamente efficace: solo la pronuncia di rescissione del contratto elimina retroattivamente gli effetti giuridici prodottisi sino a quel momento (art. 1452 del c.c.).