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Dizionario Giuridico

Accettazione (ereditā)

Che cosa significa "Accettazione (ereditā)"?

È un negozio giuridico unilaterale (v. art. 1324 del c.c.) che che segue alla chiamata ereditaria e che consente al chiamato di acquistare la qualità di erede (v. 459 del c.c.).
L'accettazione può essere espressa o tacita (v. art. 474 ss. del c.c.).
L'accettazione può essere pura e semplice, quando il chiamato dichiara di accettare l'eredità così com'è, oppure con beneficio d'inventario, nel caso in cui il chiamato voglia tenere il proprio patrimonio distinto rispetto a quello del de cuius (v. art. 484 ss. del c.c.).

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