Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori(1) [562, 563 c.c.].
Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori(1) [562, 563 c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 35461/2022
In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)Cass. civ. n. 29924/2020
Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.Cass. civ. n. 4721/2016
In tema successione necessaria, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile: sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie - anche privilegiate - ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso.Cass. civ. n. 3500/1975
La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [legittima], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.
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