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Articolo 559 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Modo di ridurre le donazioni

Dispositivo dell'art. 559 Codice Civile

Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori(1) [562, 563 c.c.].

Note

(1) Per ridurre le donazioni si applica il criterio cronologico (e non quello proporzionale che vale per i legati e le disposizioni testamentarie di cui all'art. 558 del c.c.). Si inizia, quindi, dalla donazione più recente e si risale all'indietro. Le donazioni contemporanee si riducono in proporzione.

Ratio Legis

Il criterio cronologico disposto per la riduzione delle donazioni serve per evitare che esse possano essere indirettamente revocate. Il donante potrebbe, cioè, essere indotto a donare i suoi beni oltre la quota disponibile per ridurre, almeno in parte, le donazioni fatte in precedenza che non gli è consentito revocare.
Inoltre, le prime donazioni sono quelle il cui ammontare va computato sulla quota disponibile, di contro sono quelle più recenti che realizzano la lesione. Per tale motivo esse vengono ridotte per prime.

Spiegazione dell'art. 559 Codice Civile

Poiché qui l’atto è immediatamente produttivo di effetti, si segue il criterio della precedenza riguardo al tempo. Il riferimento al tempo per la riduzione delle donazioni determina un ordine delle medesime, a seconda del tempo in cui siano avvenute, nell’assoggettamento alla riduzione.

Si è considerato che, sebbene le donazioni non possano ritenersi lesive o meno in relazione al momento in cui sono state fatte, perché la porzione indisponibile e quindi la disponibile va determinata con riferimento al momento dell’aperta successione, tuttavia si debbano reputare lesive della legittima. Perciò l’articolo dispone che le donazioni si debbano ridurre cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

È ovvio poi, sebbene la legge non abbia una precisa disposizione a riguardo, che, quando più donazioni lesive siano state fatte contemporaneamente, esse debbano essere ridotte, come le disposizioni testamentarie, in proporzione del loro valore. L’ereditando non può disporre né in una delle donazioni né nel testamento che una donazione posteriore o contemporanea ad altre sia ridotta solo quando il valore delle altre non sia sufficiente ad integrare la porzione legittima. La dichiarazione di preferenza è efficace per le disposizioni testamentarie, ma non per le donazioni, perché contrasta col principio dell’irrevocabilità della donazione.
Una deroga all’ordine di riduzione delle donazioni è apportata dall’art. 552, seconda parte, per le donazioni in conto di legittima.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 559 Codice Civile

Cass. civ. n. 35461/2022

In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)

Cass. civ. n. 29924/2020

Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.

Cass. civ. n. 4721/2016

In tema successione necessaria, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile: sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie - anche privilegiate - ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso.

Cass. civ. n. 3500/1975

La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [legittima], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.

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Consulenze legali
relative all'articolo 559 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Mario R. chiede
lunedì 09/08/2021 - Lombardia
“Spett.le Redazione BROCARDI,
Vi inoltro il quesito riferito all’applicazione dell’art. 559 c.c. e relativi chiarimenti giuridici applicativi al caso in esame.

Colgo l’occasione per chiederVI scusa per la conclusione delle risposte ricevute nei miei precedenti quesiti (Q202128233), le mie intenzioni non erano assolutamente quelle di approfittare ulteriormente delle esaustive risposte e chiarimenti da Voi forniti, anche se rimane in sospeso come potrà essere applicato, a tutto il caso in esame, quanto statuito dalla S.C con sentenza n.11496/2010.

Il nucleo familiare al momento del decesso del coniuge donatario (“A”) era così composto:
- Coniuge superstite (“B”);
- Figlio (“C”).
La relativa massa ereditaria era così composta:
- € 34.000,00 (valore di mercato) relativa alla propria pro-quota di proprietà di un immobile:
- € 10.000,00 (valore di mercato) relativa alla propria pro-quota di proprietà di terreni agricoli;
- € 280.000,00 (valore di mercato) riferita a una “Donazione Indiretta” di un immobile, acquistato nell’anno 2016 dalla Figlia (“D”) con denaro del solo Genitore (“A”), deceduta in data anteriore al decesso del Genitore (“A”).
Dalle seguenti ulteriori donazioni a favore del Figlio (“C”), con usufrutto a favore dei Genitori (“A”) e (“B”), regolarmente trascritte e accettate, con un unico Atto Notarile nell’anno 2021:
- € 125.000,00 (valore di mercato) riferito alla propria pro-quota di proprietà, pari al 50% dell’immobile adibita ad “Abitazione Principale” dei Genitori (“A”) e (“B”);
- € 60.000,00 (valore di mercato) riferito ad un immobile di esclusiva proprietà (100%) del Genitore (“A”).
- TOTALE MASSA EREDITARIA, PARI AD € 509.000,00.
Occorre precisare che per la 1^ donazione (anno 2016) non è stata disposta la dispensa alla collazione, mentre per la 2^ donazione (anno 2021) non si conosce sia se è stata o meno disposta la dispensa alla collazione e sia sei il Coniuge (“B”) ed il Figlio (“C”) hanno accettato o meno l’eredità con “Beneficio d’Inventario”..
Per quanto sopra, considerando la diversa cronologia delle due donazioni, cortesemente desidero conoscere, mediante una simulazione di analitici calcoli ipotetici (da allegare alla risposta del quesito):
- se le predette “Donazioni” possono causare o meno una lesione di legittima per il Coniuge (“B”) e per il Figlio (“C”) e la conseguente riduzione della quota disponibile (di riserva) che il Coniuge donante (A”) poteva disporre;
- se il Coniuge (B”) possa o meno esperire una azione di riduzione solo ed esclusivamente per la “Donazione Indiretta” avvenuta nell’anno 2016 a discapito del solo Coniuge superstite, con diritto di abitazione regolarmente trascritto, della Figlia (“D”), per il quale, cortesemente Vi chiedo le relative conseguenze a cui va incontro, salvaguardando, ingiustamente, da parte del Coniuge(“B”), le donazioni disposte a favore del Figlio (“C”) nell’anno 2021;
- se il Figlio (“C”), nonostante le donazioni ricevute nell’anno 2021, possa o meno aggredire il Coniuge superstite della sorella (“D”) per la donazione indiretta ricevuta dalla stessa.
- se il Coniuge superstite della Figlia (“D”) qualora dovesse restituire il bene ereditato, cortesemente desidero conoscere l’ammontare della compensazione pecuniaria che dovrà ricevere.
Nella speranza di un Vostro cortese e urgente riscontro, anche in merito alla S.C. 11496/2010, con un aggravio di spese in quanto è indispensabile ricevere tale chiarimento, invio
Distinti saluti

Consulenza legale i 24/08/2021
Occorre innanzitutto evidenziare che il quesito a cui adesso si va a rispondere fa riferimento ad un evento successivo a quelli riferiti nel precedente quesito 28233, e precisamente la morte di “A”, suocero del figlio di colui che si rivolge a questa Redazione.
Eredi superstiti di “A” (si presume per successione legittima, in quanto non si fa riferimento ad alcun testamento) sono il coniuge “B” ed il figlio “C”.
L’altra figlia “D” è premorta al padre e non vi è alcun erede che possa succedere in sua rappresentazione ex artt. 468 e ss. c.c.

La massa ereditaria, composta sia da relictum che da donatum, viene quantificata in complessivi euro 509.000.
Per stabilire la quota di riserva e, conseguentemente, la quota del proprio patrimonio di cui il defunto “A” poteva liberamente disporre, occorre applicare il comma 1 dell’art. 542 del c.c., il quale dispone che, in caso di concorso del coniuge con un solo figlio, al coniuge è riservato un terzo del patrimonio, mentre un altro terzo è riservato al figlio.
La quota disponibile sarà pari al restante terzo.
Il primo calcolo che ne esce fuori, dunque, è il seguente:
MASSA EREDITARIA: € 509.000
Quota di riserva del coniuge: 509.000/3= € 169.000,00
Quota di riserva del figlio: 509.000/3= € 169.000,00
Quota disponibile: 509.000/3= € 169.000,00

Considerato che il figlio “C” ha ricevuto donazioni per un valore complessivo di € 185.000,00, unico soggetto legittimato ad agire in riduzione resta il coniuge superstite “B”.
Infatti, considerato che il patrimonio relictum del de cuius risulta avere un valore complessivo di € 44.000,00 e trovando applicazione le norme sulla successione legittima, tale patrimonio andrà diviso ex art. 581 del c.c. in parti eguali tra “B” e “C”, (sia “B” che “C” riceveranno € 22.000,00 ciascuno).
“B”, dunque, subisce una lesione per € 147.000,00 (€169.000-22.000), somma per la quale avrà diritto di agire in riduzione.

A differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie, che si effettua con il criterio proporzionale (cfr. art. 558 c.c.), le donazioni si riducono secondo il criterio cronologico ascendente, ossia “cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”, finché i diritti del legittimario non siano reintegrati (la ragione di tale precetto normativo, che è inderogabile, va individuata nel principio di irrevocabilità delle donazioni derivante dalla natura contrattuale delle stesse).
Poiché le donazioni al figlio “C” sono state effettuate nel corso dell’anno 2021, mentre quelle in favore della figlia “D” risalgono al 2016, le prime donazioni ad essere ridotte saranno quelle ricevute da “C”.
Quest’ultimo, tra relicutm e donatum riceve complessivamente € 207.000; pertanto, il coniuge leso “B” dovrà agire in riduzione per € 38.000 nei confronti di “C” e per la differenza, pari ad € 109.000, nei confronti dell’altra donataria premorta “D”.

Legittimati passivi nell’esercizio dell’azione di riduzione, ossia soggetti contro cui tale azione deve essere esperita, sono i beneficiari delle disposizioni da ridurre, nonchè gli eredi degli eredi, donatari o legatari beneficiari della disposizione riducibile (mentre gli aventi causa da questi ultimi sono legittimati passivi soltanto dell'azione di restituzione).

L'art. 564 del c.c. prevede poi alcune condizioni dell'azione di riduzione, disponendo che il legittimario che agisce in giudizio dovrà, quando necessario:

L'onere di accettare l'eredità con beneficio d'inventario è posto soltanto per il beneficiario leso (a tutela di legatari e donatari estranei, che hanno interesse ad una preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell'asse ereditario) e soltanto se le donazioni ed i legati siano stati fatti, appunto, in favore di soggetti non chiamati come coeredi.
In particolare è stato osservato che, laddove l'accettazione beneficiata dell'eredità non sia intervenuta prima dell'introduzione del giudizio, la stessa proposizione dell'azione ne precluderebbe la venuta ad esistenza, poiché implicherebbe accettazione (tacita) pura e semplice dell'eredità; si tratta, quindi, di una vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione (nel caso di erede che abbia accettato con beneficio d'inventario e ne sia poi decaduto, è necessario che abbia almeno redatto l'inventario stesso).
Seconda condizione dell'azione è l'imputazione delle donazioni e dei legati fatti al legittimario; sono oggetto di imputazione, da parte del legittimario, anche le donazioni fatte all'ascendente al quale subentri per rappresentazione.

La Cassazione ha affermato che “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre alla deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius” (Cass.,n. 14473/11).
L'attore, oltre al valore, deve anche indicare l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo alle anteriori (Cass., n. 3661/75).

Per quanto concerne specificatamente un’ipotesi come quella del caso di specie, ossia di azione di riduzione avente ad oggetto la donazione indiretta di un immobile, è stato osservato che ammettere la retrocessione del bene dal donatario al legittimario leso significherebbe configurare un trasferimento tra vivi, il quale, oltre a mutare la natura dell'azione, renderebbe il legittimario un avente causa del donatario.
Per tale ragione è stato affermato che oggetto della pretesa azionabile dal legittimario sarebbe non il bene acquistato dal beneficiario, ma il suo equivalente in denaro, cioè il valore dell'investimento di cui il donante ha fornito al donatario l'opportunità e i mezzi: in definitiva, il suo arricchimento economico.
Costruita, dunque, la quota di riserva come diritto a un valore, essa si trasforma in ragione di credito, spettante al legittimario leso nei confronti dei favoriti, con l'ulteriore conseguenza che, nei confronti del terzo acquirente dal donatario (o dell’erede del donatario), al legittimario resteranno esperibili i soli rimedi generali riconosciuti al creditore verso gli aventi causa del proprio debitore a tutela della garanzia patrimoniale.
Di quanto appena detto se ne trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, 12 maggio 2010, n. 11496 (richiamata nel quesito), nella quale appunto si afferma che “Nell’ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poiché l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito…

Delineato il complessivo quadro teorico relativo alla materia oggetto di consulenza, è possibile adesso rispondere ai singoli quesiti che sono stati posti.
  1. Le donazioni effettuate in vita dal de cuius hanno comportato una lesione della quota di riserva per il solo coniuge superstite “B”
  2. Nell’esercizio dell’azione di riduzione va rispettato il criterio cronologico fissato dall’art. 559 c.c., il che comporta che per prima vanno ridotte le donazioni del 2021 in favore del figlio “C” e per la differenza (calcolata in misura pari ad € 109.000,00) la donazione in favore della figlia premorta “D” (legittimato passivo è il coniuge erede di “D”)
  3. Il figlio “C” non ha alcuna legittimazione ad agire in riduzione contro il coniuge di “D”, in quanto la sua quota di riserva non ha subito alcuna lesione, anzi sarà lui stesso soggetto passivo dell’azione di riduzione che la madre “B” potrà esercitare per € 38.000,00;
  4. Il coniuge superstite di “D”, a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione, non avrà alcun obbligo di restituire in natura il bene, in quanto, come detto nella prima parte di questa consulenza e come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2010, dalla sentenza che dispone la riduzione ne può solo conseguire un diritto di credito in favore del legittimario leso, ovvero “B”.
Qualora, tuttavia, dovesse preferire restituire il bene in natura, vale quanto è stato detto in occasione della precedente consulenza, ossia troverebbe applicazione l’art. 561 del c.c., con la conseguenza che il bene va restituito libero da ogni peso o ipoteca (nel concetto di peso vi si deve far rientrare anche il diritto di abitazione al medesimo spettante ex lege).
Pertanto, il coniuge di “D” ha diritto a ricevere una somma di denaro pari ad € 169.000,00, equivalente al valore dell’immobile (€ 280.000,00) detratti € 111.000,00 (ossia la somma per la quale “B” ha diritto ad agire in riduzione.

Infine, vale la pena di ricordare che, poiché il coniuge di “D” non ha assunto la posizione di coerede, il legittimario leso che intende agire in riduzione (ossia il coniuge superstite “B”) dovrà dimostrare di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario, secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 564 del c.c. (ciò che costituisce condizione di ammissibilità per l’esercizio di quell’azione).