Cass. civ. n. 40134/2021
È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi.
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L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore.
Cass. civ. n. 19436/2021
L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione.
Cass. civ. n. 15702/2020
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2018).
Cass. civ. n. 20503/2019
La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall'art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 20042/2019
Nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio
Cass. civ. n. 1186/2019
L'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (nella specie, la S.C., in una fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, ha confermato la decisione di merito che, sulla base delle prove raccolte nel processo, aveva ritenuto raggiunta la dimostrazione del versamento di una somma di pertinenza del condominio su un conto corrente di gestione intestato all'amministratore e del suo successivo impiego per coprire passività condominiali). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2015)
Cass. civ. n. 22063/2017
In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.
Cass. civ. n. 9775/2016
Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.
Cass. civ. n. 18660/2013
Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.
Cass. civ. n. 9264/2010
L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, c.c. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 c.p.c.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, c.p.c., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.
Cass. civ. n. 25904/2009
In tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" e cioè nell'affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l'obbligo di spiegare "ciò che sarebbe dovuto accadere", essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica alla qualità dell'adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine del documenti giustificativi.
Cass. civ. n. 26943/2008
In tema di obblighi del mandatario, la previsione negoziale della dispensa preventiva dal rendiconto, operante
ex art. 1713 c.c. salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, non esonera quest'ultimo dalla responsabilità per inadempimento, poiché la dispensa incide solo sulla concreta possibilità, per il mandante, di far valere, sul piano probatorio, le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza in capo ad un soggetto nominato erede universale in base ad un testamento olografo disconosciuto dall'erede legittimo dell'obbligo di restituzione all'unico erede legittimo di somme appartenenti alla defunta ed incassate in base ad una procura speciale con esonero dal rendiconto).
Cass. civ. n. 12848/2006
Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.
Cass. civ. n. 10739/2000
L'obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713, primo comma, c.c.) non sorge solo a seguito della conclusione dell'attività gestoria, ma anche quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando vi sia stata la revoca del mandato, poiché in entrambi questi ultimi casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante.
Cass. civ. n. 11139/1995
Perché possa essere considerata obbligatoria la procedura di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c., non è sufficiente che, in relazione ad uno specifico rapporto, sia previsto l'obbligo del rendiconto a carico di uno o più soggetti, occorrendo, invece, che siano previste determinate modalità di rendiconto che non consentano il ricorso alternativo ai comuni mezzi istruttori. Pertanto, nell'ipotesi di mandato oneroso relativamente al quale l'art. 1713 c.c. prevede solo l'obbligo di rendiconto e non anche la necessità di presentazione del conto con particolare modalità, è possibile che la presentazione, da parte del mandatario, del rendiconto al mandante avvenga al di fuori della procedura prevista dagli artt. 263 ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 7592/1994
L'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1176 c.c.
Cass. civ. n. 4719/1982
L'obbligo di rendiconto del mandatario, il quale normalmente insorge per effetto ed alla data di cessazione del rapporto, può essere contrattualmente previsto in termini periodici, durante l'esecuzione del rapporto stesso (nella specie, con scadenza mensile, trattandosi di commissione a vendere una rivista). In tale ipotesi, la mancata presentazione del rendiconto (la quale ricorre anche nel caso in cui questo sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta), oltre che configurare di per sé un inadempimento, valutabile al fine della risoluzione del contratto, comporta un'inversione dell'onere della prova a favore del committente, che agisca per risoluzione lamentando l'omessa od incompleta esecuzione dell'incarico affidato, atteso che il principio generale, sull'onere dell'attore in risoluzione di provare i fatti giustificativi della medesima, trova deroga per effetto del suddetto comportamento della controparte, il quale ha posto esso attore nell'impossibilità di avere elementi d'informazione sull'esecuzione o meno del contratto, e quindi di dimostrare l'inadempimento stesso.
Cass. civ. n. 2634/1982
L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 1710 c.c. Conseguentemente con il rendimento del conto si è al di fuori del negozio di mero accertamento — e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte vertendosi in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente — e costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato.