(massima n. 1)
A norma dell'art. 556 c.c. l'ammontare della quota disponibile si determina dapprima formando la massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, indi detraendone i debiti, in riferimento allo stesso momento, ossia al tempo della morte, sia per la determinazione del valore dei beni relitti (attivo) che per la determinazione dell'entitą dei debiti (passivo), sģ da pervenire una volta effettuata la detrazione ad un dato omogeneo (attivo contrassegnante il relictum), cui sommare il donatum, senza che sia pił concepibile una rivalutazione e/o una liquidazione di interessi sull'eventuale credito del legittimario verso l'asse ereditario.