Punto di partenza nella formulazione di questa norma è stato l’art. #1003# del codice precedente, secondo il quale il successibile che rinunziasse all’eredità, anche se legittimario, poteva sempre ritenere le liberalità a titolo particolare, fino alla concorrenza della disponibile, mentre, quando fosse legittimario, non poteva conseguire nulla a titolo di legittima: disposizione quest’ultima sistematicamente superflua, determinata però da una ragione storica.
Il sistema, per il quale il legittimario rinunziante poteva trattenere, fino a concorrenza della disponibile, le liberalità ricevute in conto di legittima e quindi soggette ad imputazione sulla medesima, apparve criticabile in quanto rendeva possibile ad arbitrio del legittimario rinunziante, in presenza di altri legittimari, un aumento della legittima, nella quale non potevano più calcolarsi le liberalità ricevute dal rinunziante e una diminuzione della disponibile. Di qui l’innovazione della norma in esame, effettuando la quale verosimilmente non si è considerato, di nuovo, che l'inconveniente veniva ad attenuarsi col sistema della legittima variabile.
La norma in esame stabilisce in principio che le donazioni e i legati, disposti a favore del legittimario che rinunzia all’eredità, siano imputati sulla disponibile. È da notare che vanno imputate sulla disponibile non solo le liberalità fatte "senza espressa dispensa dalla imputazione" (cioè in conto di legittima), ma anche, e anzi a maggior ragione, quelle fatte con espressa dispensa: solo che queste ultime non sono soggette alla speciale disciplina della seconda parte dell’articolo.
Per effetto dell’imputazione sulla disponibile delle liberalità ricevute dal rinunziante, gli altri legittimari conseguono per intero la legittima complessiva, per la cui determinazione però, nei casi in cui essa è variabile, il rinunziante non fa numero: tutto ciò a differenza di quanto accade nel caso di legato sostitutivo. Come correttivo del principio dell’imputazione sulla disponibile, la norma stabilisce tuttavia l’intangibilità delle assegnazioni fatte sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione, se il legittimario avesse accettato l’eredità, e assoggetta, invece di quelle, a riduzione, per integrare la legittima degli altri legittimari, le liberalità ricevute dal legittimario rinunziante.
In tal modo si è creato un sistema che appare contraddittorio. Infatti, le liberalità fatte al legittimario rinunziante, in sostanza, vengono al tempo stesso imputate sulla disponibile, per non intaccare la legittima degli altri legittimari, prescindendo da una loro funzione vicaria della legittima, e imputate sulla legittima, in considerazione di quella pretesa funzione, per non intaccare la disponibile.
Un esempio servirà a chiarire la portata della norma: asse 90, legittimari 3 figli, legittima 60 (due terzi dell’asse), disponibile 30. Il de cuius dona a un figlio 20 e, successivamente, altri 20 a un estraneo. Se il figlio donatario rinunzia all’eredità, la quota spettante a ciascuno degli altri due figli è di 30. Imputando la donazione fatta al figlio sulla disponibile, la seconda donazione dovrebbe essere ridotta di 10; imputandola sulla legittima, non occorrerebbe riduzione, perché la quota legittima individuale degli altri sarebbe di 20. Con questo sistema la legittima complessiva dei due figli resta di 60, ma l'integrazione della legittima avviene, invece che a carico della donazione posteriore fatta all’estraneo, secondo la regola generale, a carico della donazione anteriore fatta al figlio rinunziante, la quale sarà pertanto ridotta dì 10. Così il figlio rinunziante, che avrebbe avuto diritto ad una legittima di 20, non può trattenere la donazione ricevuta che non eccede la disponibile ed è di valore corrispondente a quello della sua legittima, ma deve restituire 10 ai suoi fratelli.
Non si riesce a vedere, malgrado il faticoso tentativo di giustificazione contenuto nella relazione del Guardasigilli, la ragione per cui il legittimario rinunziante, soltanto perché legittimario, debba subire questa specie di pena per la sua rinunzia. Meno ancora si spiega che si sia regolata in due maniere diverse la stessa ipotesi; infatti, tanto nel caso di accettazione del legato sostitutivo di legittima come nel caso ora in esame, l’ipotesi è per il legislatore sempre quella di un legittimario che ha ricevuto liberalità particolari a titolo di legittima e non viene, per volontà sua, all’eredità: nessuna giustificazione può darsi della differenza, per cui nel primo caso è stabilita l’imputazione delle liberalità sulla legittima per l’eccedente sulla disponibile, e nell'altro la curiosa duplice imputazione di cui si è detto, a tutto scapito del legittimario rinunziante.