Cass. civ. n. 26563/2021
L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.
Cass. civ. n. 24169/2021
L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.
Cass. civ. n. 18831/2019
In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 6449/2008
In caso di divisione fatta dal testatore, l'azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore.
Cass. civ. n. 4635/2001
Nell'azione di rescissione ex art. 763 c.c. la lesione oltre il quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè dell'attribuzione delle stesse. Deve considerarsi definitiva la divisione — cioè l'attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione — effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l'azione di rescissione per lesione, ex art. 763 c.c., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l'atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l'atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l'atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.
Cass. civ. n. 10333/1998
Il coerede, onde evitare la rescissione per lesione della divisione, non può limitarsi a ricondurre ad equità la disuguaglianza tra le porzioni, ma deve dare una porzione, in danaro o natura, idonea a reintegrare il valore della quota.
Cass. civ. n. 1927/1991
Il termine di prescrizione biennale, previsto dall'art. 763 terzo comma c.c. per l'azione di rescissione della divisione, che ha natura sostanziale, dato che il suo decorso estingue il relativo diritto, è soggetto a sospensione in relazione agli interventi disposti, per le zone colpite dal terremoto del novembre 1980, dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1980 n. 874, soltanto se abbia scadenza nei periodi espressamente contemplati.
Cass. civ. n. 3874/1975
L'azione di rescissione dell'atto di divisione per lesione presuppone che all'attore sia stata attribuita una quota inferiore a quella astratta spettantegli nella comunione e tende ad ottenere una frazione di beni superiore a quella attribuita col negozio divisorio, mentre deve ravvisarsi un'azione di regolamento di confini — come tale non soggetta al termine biennale di prescrizione di cui all'art. 763, ultimo comma, c.c. — in quella che, presupponendo la validità ed efficacia del titolo d'acquisto di una porzione di terreno ma un'inesatta esecuzione di esso, con la conseguente materiale consegna di una porzione inferiore alla dovuta, tenda all'accertamento del confine previsto nel titolo. Deve conseguentemente ravvisarsi un'azione di regolamento di confini quando il condividente, ammettendo che la quota attribuitagli col negozio divisorio corrisponda alla quota astratta già spettantegli nella comunione, sostenga un'erronea esecuzione del negozio stesso per errore nella misura dei confini del fondo diviso, e chieda l'accertamento del giusto confine.