(massima n. 1)
In materia successoria, ai fini della determinazione della porzione disponibile, i beni vengono in rilievo non per il valore della loro nuda proprietą bensģ nel loro effettivo valore secondo le regole della collazione, poiché l'art. 556 c.c. riferisce il calcolo alla massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, depurata dai debiti e integrata con i beni di cui egli abbia disposto a titolo di donazione.