Definizione di "donazione rimuneratoria"
La donazione rimuneratoria consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente, e con la consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale, per compensare i servizi resi dal donatario, eventualmente anche a titolo oneroso, per dimostrargli una forma particolare di riconoscenza (es.: salvataggio da un pericolo), o per specifici meriti che ha acquisito o che lo contraddistinguono (es: donazione fatta a un benefattore). Sono, in breve, quelle donazioni fatte, come si usa dire, "per sdebitarsi", anche se non c'è in realtà alcun debito giuridicamente rilevante, o per premiare.
Natura giuridica della "donazione rimuneratoria"
Il tema della natura giuridica della donazione rimuneratoria è molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza. La dottrina maggioritaria, - teoria della donazione - ritiene che lo scopo della remunerazione non permei la causa del negozio, rilevando solo ai fini della disciplina che in più punti (revocazione, evizione, alimenti) si differenzia da quella generale.
Per un secondo orientamento - teoria del contratto oneroso - il motivo permea la causa del negozio, come suggerisce anche la disciplina della garanzia per evizione a favore del donatario. In senso critico, tuttavia, si rileva come l'art. 770 c.c. parli di donazione e, pertanto, nel caso in cui manchi il motivo, la donazione sarà sottratta alla disciplina particolare.
Infine, secondo un filone minoritario - teoria del negozio misto - il negozio sarà oneroso nei limiti dell'equivalenza con la prestazione compiuta dal donatario, e gratuito per l'eccedenza.
Tipologie di "donazione rimuneratoria"
Donazione per riconoscenza. È la donazione per gratitudine nella quale non vi è alcuna volontà di compenso. Caso tipico è la donazione che il donante compie in favore del donatario dopo aver ricevuto a sua volta da quest'ultimo una donazione. Oppure, come accennato più sopra, quella fatta ad una persona che ci ha salvato a un pericolo, o che ci ha procurato un particolare vantaggio favorendoci (lecitamente) in qualche attività.
Il primo caso, da parte di alcuni autori, viene peraltro considerato una donazione reciproca, mentre altri ritengono che, per aversi un valido contratto di donazione per riconoscenza, tra le due donazioni (che restano autonome tra di loro) debba trascorrere un ragionevole intervallo di tempo, tale da far insorgere nel beneficiato un sentimento di gratitudine.
Donazione per meriti del donatario. Si tratta della donazione motivata da un sentimento di ammirazione, anche se i meriti non devono aver arrecato alcun tipo di diretto vantaggio al donante, rientrandosi altrimenti nell'ipotesi di donazione per riconoscenza o per speciale remunerazione. E' il caso di donazioni dirette a favore di soggetti che operano nel sociale o che si sono contraddistinte in ambito scientifico, realizzando importanti scoperte, o in ambito umanistico-letterario, producendo opere notabili, o ancora in ambito religioso, etc.
Donazione per speciale rimunerazione. È la donazione fatta con la volontà di remunerare il donatario per un servizio da rendersi o già reso, rispetto al quale deve però mancare il nesso di interdipendenza (il sinallagma contrattuale). Se infatti così non fosse si ricadrebbe nell'ambito del negozio a titolo oneroso. La "specialità" consisterebbe proprio in questo, ovvero nella spontaneità che muove la volontà del donante.
E' quest'ultimo il caso che si manifesta maggiormente complesso. Si configura, infatti, un evidente concorso di motivi, di tal che la donazione sarà configurabile solo dove il motivo liberale venga chiaramente a prevalere su quello di scambio. Secondo parte della dottrina vi sarebbe addirittura un collegamento negoziale da tra una datio in solutum e una liberalità, ovvero tra tra causa solvendi e causa donandi. E sarebbe questo il motivo per cui la legge prevede, solo in questo caso, che il donante sia tenuto verso il donatario alla garanzia per evizione entro il limite di quanto ricevuto.
Peraltro, nei casi in cui il valore della donazione sia circa pari al valore del servizio reso, si potrebbe dubitare di trovarsi davvero di fronte ad una donazione. Per questo taluni ritengono che la donazione deve essere sempre di valore superiore rispetto al servizio reso; in senso critico si rileva però che il concetto di "specialità" non corrisponde alla necessità di una sproporzione tra servizio e donazione, ma si riferisce, invece, ad una retribuzione che ha una motivazione, appunto, speciale. A ulteriore sostegno interviene anche l'art. 797 n. 3 c.c., il quale fa chiaramente intendere come le prestazioni ricevute dal donatario possono essere tranquillamente stimabili in modo separato (una parte a titolo di donazione e un'altra a titolo di scambio).
Infine, secondo altra parte della dottrina (Trabucchi), sembrerebbe decisivo doversi più che altro valutare se la donazione viene eseguita non in funzione di corrispettivo, ma spontaneamente, con la consapevolezza da parte del donante di non esservi tenuto ne per legge ne in adempimento di una obbligazione naturale.
Esempio tipico di donazione per speciale remunerazione è la donazione fatta al medico o all'avvocato, in aggiunta a quanto già loro corrisposto a titolo di normale compenso professionale.
Forma della "donazione rimuneratoria"
Trattandosi di una vera e propria donazione, affinchè la donazione rimuneratoria sia valida deve farsi mediante atto pubblico. Nel caso in cui tale requisito di forma non venga rispettato, la donazione rimuneratoria risulterà nulla. Nell’atto pubblico non sarà comunque necessario indicare il motivo particolare per il quale viene fatta la donazione.
Effetti particolari della "donazione rimuneratoria"
In considerazione dei motivi che l'hanno determinata, la donazione rimuneratoria
non è soggetta a
revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli (
art. 805 del c.c. ), e il donatario non è tenuto agli alimenti a favore del donante (
art. 437 del c.c. ).
Le donazioni rimuneratorie comportano, inoltre, una
garanzia per l'evizione a carico del donante entro il valore della prestazione ricevuta.
Causa della "donazione rimuneratoria"
La donazione rimuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell'attribuzione patrimoniale, correlato ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o come una speciale remunerazione per l'attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la sua causa di liberalità.
Differenze e rapporti della "donazione rimuneratoria" con altre figure
Donazione remuneratoria e negotium mixtum cum donatione. A differenza del negotium mixtum cum donatione, nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità basta la forma necessaria per il negozio tipico cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione rimuneratoria, in cui il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche quello del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico.
Donazione rimuneratoria e obbligazione naturale. Spesso è difficile individuare il confine tra la donazione effettuata per riconoscenza e l'obbligazione naturale (
art. 2034 del c.c.).
Secondo alcuni autori (Ferri) non è possibile distinguerle basandosi solo sull'
animus, altrimenti si darebbe vita ad un processo alle intenzioni. Altra parte della dottrina (Oppo) sottolinea che l'obbligazione naturale è un dovere morale e sociale, pertanto il giudizio sulla sua sussistenza non è rimesso al singolo, che invece lo subisce come un obbligo. In ogni caso non sarà sempre facile trovare il limite tra l'una e l'altra fattispecie, il che, peraltro, ha importanti conseguenze riguardo l'eventuale nullità per mancanza di forma. Nei casi dubbi, infatti, se si farà rientrare la fattispecie concreta nell'alveo applicativo del
art. 2034 del c.c. si potrà salvarla dalla pronuncia di nullità per mancanza di forma.
Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso. Il secondo comma della norma in esame introduce la figura delle liberalità d'uso. Lo fa allo scopo preciso di operare un distinguo rispetto alla donazione remuneratoria (in particolare, evidentemente, quella per speciale remunerazione), evitando così alla radice errori di interpretazione. Ciò che essenzialmente distingue le due fattispecie è il diverso movente che li caratterizza: in un caso è il puro desiderio di gratificare il donante per quanto ricevuto, nell'altro, invece, è l'esigenza di adeguarsi a un costume sociale (si pensi alle mance al ristorante, ai pacchi dono natalizi inviati al medico, all'avvocato, al commercialista, le gratifiche ai dipendenti, etc.). Il trasferimento avviene sempre a titolo gratuito, ma il fatto che sia vigente un costume sociale che invita a quel determinato comportamento diminuisce nel disponente l'aninum donandi e lo porta invece ad assumere più che altro un animus solvendi.
E' appena il caso di precisare che, per loro natura, le liberalità d'uso sono quasi sempre liberalità di modico valore, e in ogni caso vanno sempre valutate in base alle condizioni economiche del donante, ai rapporti tra le parti, e alla loro condizione sociale.
Le liberalità d'uso, non essendo donazioni, sono escluse dalla collazione e, di conseguenza, dalla riunione fittizia.