I frutti [820 c.c.] delle cose(1) e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
I frutti [820 c.c.] delle cose(1) e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 16701/2017
La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività dell'istituto della collazione nel giudizio di divisione ereditaria e dell'automatica inerenza alla comunione, sin dall'apertura della successione, delle summenzionate somme. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2013).Cass. civ. n. 2453/1976
Il coerede tenuto a restituire alla massa i frutti di immobili ereditari da esso goduti non deve anche corrispondere gli interessi sulle somme relative, in quanto i frutti percetti non sono normalmente idonei, salvo che in caso di tesaurizzazione, a fungere da beni capitali suscettibili, a loro volta, di produrre altri frutti naturali o civili.Cass. civ. n. 1987/1969
La collazione non annulla ex tunc la donazione, sicché il donatario non deve restituire quanto medio tempore abbia goduto del bene donato; ma soltanto conferire il bene o il suo valore alla massa dividenda nello stato in cui si trova al tempo dell'aperta successione. Pertanto, la donazione della sola perceptio fructum — indipendentemente dalla donazione della cosa principale — non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all'apertura della successione.
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“Dall'esame dell'art.745 c.c. ho appreso che i frutti delle cose sono dovuti dal giorno in cui è aperta la successione. Mi chiedo: nel caso in cui si sia tentato più volte di dividere bonariamente l'asse ereditario, ma senza successo, è possibile richiedere tali frutti decorsi quasi vent'anni dall'apertura della successione, in sede di divisione giudiziale? Preciso che i beni facenti parte dell'asse ereditario sono stati detenuti in via esclusiva solo da uno dei condividenti, con esclusione degli altri.
Grazie mille.”
Va premesso che il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione, postulano l'assunzione della qualità di erede e pertanto che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 del c.c..
Segnatamente, secondo la disposizione sopra epigrafata, si ricava che in un giudizio di divisione ereditaria, qualora si sia optato per la collazione, chi imputa alla massa ereditaria quanto già ricevuto, dovrà versare i frutti e gli interessi prodotti dai beni e dalle somme di denaro che fanno parte della detta massa, calcolati sul valore (dei beni), accertato con riferimento alla data di apertura della successione. Sui frutti/interessi, così calcolati, spetterà a ciascuno dei coeredi una misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Inoltre, il condividente che non è stato in possesso dei beni, potrà domandare con riferimento alla quota di sua pertinenza, l’indennità di occupazione che verrà accertata nel corso del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo.