La collazione è dovuta soltanto fra discendenti, uno dei quali sia anche donatario. Nel precedente codice del 1865, le donazioni al discendente dell’erede o al coniuge di costui erano considerate, con presunzione iuris tantum, fatte con dispensa dalla collazione. L'articolo in esame, che riproduce quanto era previsto in quel codice, chiarisce che l’ascendente successo al donante (dopo essere successo al donatario) non è tenuto a conferire in collazione quando poi venga alla successione del proprio ascendente. Così pure, per effetto del capoverso che riproduce quello dell’art. #1006#, se qualcuno dona congiuntamente a suo figlio ed a sua nuora, che non sia sua discendente, la nuora non sarà tenuta a conferire.