Cass. civ. n. 2754/2018
I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.
Cass. civ. n. 18354/2013
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c., è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta.
Cass. civ. n. 4847/2013
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".
Cass. civ. n. 355/2011
In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario "ex lege", è investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario "ex lege" su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 c.c., nel testo previgente all'anzidetta novella del 1975.
Cass. civ. n. 2540/2005
Nel caso di successione legittima, in ipotesi di concorso del coniuge con piú di un figlio legittimo e/o naturale, le quote di un terzo e di due terzi — rispettivamente spettanti al primo ed ai secondi ex art. 581 c.c. — presuppongono la pluralità dei figli, ma prescindono dal numero di essi. Ne consegue che — ove il giudice, che abbia accertato la paternità naturale, attribuisca al figlio naturale, in prospettiva anticipatoria delle ragioni ereditarie ad esso spettanti per successione al defunto genitore, un assegno di mantenimento a carico degli eredi del padre naturale — è erroneo coinvolgere tra i soggetti tenuti alla detta erogazione alimentare, a scomputo di quota ereditaria, anche il coniuge del de cuius atteso che i diritti conseguenti allo status di figlio naturale sono suscettibili di influire unicamente sulla consistenza economica della quota (pars quota di due terzi) spettante agli altri figli del de cuins ma nessuna incidenza possono avere sulla quota di pertinenza del di lui coniuge.