(massima n. 1)
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioč tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, č finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilitą della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'ereditą con il beneficio d'inventario č del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilitą della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'ereditą con il beneficio dell'inventario).