Cass. civ. n. 7642/2025
Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva considerato ai fini del superamento del limite di indebitamento complessivo, l'entità del tributo portato da due avvisi di accertamento, divenuti definitivi prima della data di fallimento, ancorché non registrati nella contabilità della società).
Cass. civ. n. 1842/2011
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Cass. civ. n. 26683/2009
In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (sostenute, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario. Tuttavia, allorché si sia dichiarato, al fine del computo in aumento del valore iniziale, il sostenimento di spese incrementative, il contribuente ha l'onere di fornirne in giudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 c.c.), perché l'interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell'Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.