Cass. civ. n. 3421/2026
In tema di prescrizione dei tributi erariali, il termine prescrizionale è decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2948 c.c.; ciò vale anche per le cartelle esattoriali emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973, che sono atti impo-esattivi e non alterano il titolo della pretesa.
Cass. civ. n. 2676/2026
Il diritto alla riliquidazione di pensioni viene applicato la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché il credito deve essere liquido ed esigibile e il caso concerne l'indebita trattenuta per l'applicazione di una misura patrimoniale illegittima.
Cass. civ. n. 1781/2026
La distinzione tra decadenza e prescrizione in ambito tributario è cruciale: la decadenza riguarda l'esercizio del potere impositivo entro un certo periodo, mentre la prescrizione stabilisce i tempi entro cui il credito tributario, già accertato, deve essere riscosso. In particolare, per i tributi locali la decadenza per la notifica dell'atto di accertamento è quinquennale, mentre la prescrizione per la riscossione del tributo è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Cass. civ. n. 31400/2025
Gli interessi maturati sulle somme impiegate per realizzare le accessioni a favore degli immobili costituiscono un'obbligazione pecuniaria periodica, la quale giustifica l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 27130/2025
In materia tributaria, il credito erariale per tributi come Irpef, Irap e Iva si prescrive nell'ordinario termine decennale, in assenza di una previsione di un termine più breve. L'obbligazione tributaria, pur consistente in una prestazione annuale, è di natura autonoma e unitaria, non rientrando nella prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.
Cass. civ. n. 24146/2025
Il diritto alla riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti, non configurandosi come ratei pagabili, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 23126/2025
Per le somme trattenute sui ratei di pensione basate sul contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, si applica la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., non si applica in mancanza di liquidità ed esigibilità del credito quando è controversa l'ammontare del trattamento pensionistico.
Cass. civ. n. 23085/2025
La pretesa creditoria del Comune per il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, derivante da rapporti privatistici, non è assimilabile ad un canone di locazione. Pertanto, si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ. anziché quella quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ.
Cass. civ. n. 23052/2025
Gli interessi e le sanzioni derivanti da obbligazioni tributarie sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale, conforme all'art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde dalla tipologia degli interessi e dalla natura dell'obbligazione principale. Questo termine si applica nonostante l'assenza di norme speciali in materia tributaria.
Cass. civ. n. 21782/2025
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti.
Cass. civ. n. 19059/2025
Gli interessi derivanti da obbligazioni tributarie, una volta sorta l'obbligazione di interessi, acquistano una propria autonomia e si uniformano quanto alla prescrizione al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla tipologia degli interessi e dalla natura dell'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 18485/2025
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie seguono un termine di prescrizione quinquennale, conformemente all'art. 2948, comma 4, cod. civ., che prescinde dalla tipologia degli interessi o dalla natura dell'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 18402/2025
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile alle obbligazioni periodiche o di durata, non si riferisce alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici. In tal caso, opera la prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, un contratto di fornitura di prodotti editoriali, anche se con pagamento rateizzato, deve essere qualificato come vendita e soggetto alla prescrizione decennale.
Cass. civ. n. 18067/2025
Nel contesto di un rapporto di lavoro autonomo derivante da aspettativa sindacale, la regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi prevista per i rapporti di lavoro subordinato non è applicabile per analogia. In tali casi, i crediti retributivi devono essere considerati soggetti alla decorrenza della prescrizione durante il periodo di aspettativa, in conformità agli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 16589/2025
La prescrizione dei crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro è soggetta al termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., in assenza di espressa previsione di un termine breve nella normativa specifica. Pertanto, non trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., trattandosi di obbligazioni autonome e unitarie a cadenza annuale.
Cass. civ. n. 16296/2025
La borsa di studio corrisposta ai frequentanti le scuole di specializzazione medica, erogata in rate bimestrali posticipate e soggetta a cessazione annuale per mancato superamento degli esami, costituisce un credito "da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Cass. civ. n. 15846/2025
Per i crediti tributari relativi a IRPEF, IVA e IRAP, il termine di prescrizione è quello decennale (art. 2946 c.c.) e non quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.), in quanto l'obbligazione tributaria, pur essendo annuale, ha carattere autonomo ed unitario, distinto dai pagamenti precedenti.
Cass. civ. n. 15568/2025
I crediti relativi all'imposta IRAP sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre i diritti camerali, essendo tributi aventi cadenza annuale, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. La scadenza del termine per l'opposizione a una cartella esattoriale non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale se non in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Cass. civ. n. 15501/2025
I crediti di lavoro sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c., salvo che l'oggetto della controversia abbia natura novativa del rapporto transatto, nel qual caso si applica la prescrizione ordinaria decennale.
Cass. civ. n. 15281/2025
In tema di impugnazione di intimazione di pagamento per la riscossione di tributi, il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., poiché l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, senza legami con i precedenti pagamenti.
Cass. civ. n. 14737/2025
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che la prestazione tributaria non può considerarsi periodica in quanto derivante da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ciascun anno d'imposta.
Cass. civ. n. 12976/2025
La richiesta di riliquidazione degli importi pensionistici, contestando trattenute derivanti da misure patrimoniali illegittime, è soggetta alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., non applicandosi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. per ratei arretrati.
Cass. civ. n. 11678/2025
In tema di prescrizione dei tributi erariali, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non applicandosi il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario e non costituisce una prestazione periodica.
Cass. civ. n. 10994/2025
In caso di controversia inerente alla determinazione dell'esatto importo del trattamento di mobilità, non si applica la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 c.c., ma quella ordinaria decennale. La riliquidazione del trattamento indennitario e la liquidità ed esigibilità del credito preteso sono elementi cruciali per determinarne il termine di prescrizione.
Cass. civ. n. 10917/2025
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
Cass. civ. n. 10711/2025
In tema di rimborso degli interessi maturati su crediti d'imposta, se oggetto di compensazione (nella specie, ex l. n. 413 del 1991) è il solo credito per il capitale, quello per gli interessi, in quanto autonomo, si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 9552/2025
Il termine di prescrizione per il diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici indebitamente trattenuti è decennale, non quinquennale, poiché la contestazione riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico e non la liquidità ed esigibilità del credito come previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 7984/2025
Nell'ambito della prescrizione degli interessi e delle sanzioni tributarie, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi e dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni trova applicazione, salvo il caso in cui esse siano oggetto di pronuncia giudiziale, in cui il termine decennale dell'art. 2953 c.c. diventa applicabile.
Cass. civ. n. 453/2025
In caso di mancato versamento dei contributi previdenziali relativi a un rapporto di lavoro convertito a tempo indeterminato, il termine di prescrizione per il diritto dell'INPS ai contributi decorre dalla scadenza del termine nullo contrattualmente previsto, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del termine. Questa prescrizione quinquennale vale sia per il diritto dell'INPS sia per il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva (art. 2948 c.c., art. 2935 c.c.).
Cass. civ. n. 134/2025
La decadenza dal potere impositivo per omessa notifica dell'avviso di accertamento deve essere impugnata con riferimento all'atto impositivo stesso. Il credito erariale per imposte quali Irpef, Irap, Iva e canone RAI si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., non applicandosi il termine quinquennale ex art. 2948 cod. civ.
Cass. civ. n. 33066/2024
In materia di crediti di lavoro, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. non decorre in costanza del rapporto di lavoro. La stabilità economica assicurata dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015 non è ritenuta sufficiente a garantire un'adeguata stabilità del rapporto lavorativo, pertanto la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione dello stesso.
Cass. civ. n. 32670/2024
La formulazione dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla riscossione della rendita vitalizia impone comunque la verifica della sua sussistenza, anche con riguardo al diritto a riscuotere uno o più ratei, rispetto al quale è applicabile, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., il termine di prescrizione quinquennale.
Cass. civ. n. 31240/2024
In tema di trattamento economico dei dirigenti della Regione Calabria, l'indennità incentivante all'esodo ex art. 7 della l.r. Calabria n. 8 del 2005 ha natura retributiva ed è riconducibile alla fase conclusiva del rapporto di lavoro, sicché l'azione volta ad ottenerne il pagamento, quale azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, è assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 5 c.c.
Cass. civ. n. 30648/2024
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio e rigettato il ricorso di parte datoriale, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal lavoratore, aveva respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alle differenze retributive spettanti per il periodo lavorato, condannando la società ricorrente a corrispondere le stesse per l'intero periodo lavorato).
Cass. civ. n. 24809/2024
In materia di inquadramento e di riconoscimento delle differenze retributive, l'azione è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. Pertanto, il diritto alle differenze retributive è riconoscibile a partire dai cinque anni precedenti la data della notifica del ricorso introduttivo.
Cass. civ. n. 24348/2024
La prescrizione dei crediti retributivi, ex art. 2948 c.c., deve essere eccepita dal soggetto legittimato a sollevarla e nei termini di legge. Inadeguate eccezioni o errate interpretazioni della stessa possono dare luogo a impugnazioni specifiche come quella ex art. 395 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 24194/2024
Gli interessi relativi agli obblighi doganali, una volta sorti, acquistano una propria autonomia e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., La decorrenza del termine di prescrizione degli interessi coincide con la data in cui il credito principale diventa esigibile.
Cass. civ. n. 23863/2024
In materia tributaria, gli interessi, pur se dovuti in relazione a tributi erariali, sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., e non a quella decennale applicabile ai tributi principali (IVA).
Cass. civ. n. 23847/2024
In materia di indennità fisse spettanti ai giudici di pace, la prescrizione dei crediti si applica in base al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non in base al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., dato il carattere periodico e continuativo della prestazione, anche se subordinata all'effettiva presenza in servizio.
Cass. civ. n. 23577/2024
Il diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici, in caso di controversia sull'ammontare del trattamento pensionistico, è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., e non alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Cass. civ. n. 23257/2024
In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.
Cass. civ. n. 23215/2024
In tema di riscossione di crediti tributari relativi a IRPEF e IVA, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo perché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e non periodica, con ogni periodo d'imposta che costituisce un nuovo presupposto impositivo. Pertanto, non è applicabile l'estinzione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 22915/2024
In materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati, ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. o dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129.
Cass. civ. n. 22830/2024
Le somme richieste da Abbanoa Spa nell'ambito del rapporto contrattuale per il periodo 2005-2011, qualificate come conguagli retroattivi, sono soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto considerate come parte del corrispettivo del servizio già reso entro quel periodo.
Cass. civ. n. 22462/2024
In tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 571/1982, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. Solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione, che è decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine breve previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 22409/2024
In tema di tributi erariali e canone RAI, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è soggetta all'estinzione quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., per le obbligazioni periodiche.
Cass. civ. n. 21523/2024
L'indennità sostitutiva del preavviso per l'ingiustificato recesso da un contratto di agenzia ha natura risarcitoria e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., non a quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Cass. civ. n. 21394/2024
I diritti dovuti alla Camera di Commercio, configurandosi come obbligazioni periodiche o di durata, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La scadenza del termine per impugnare o opporsi all'atto di Riscossione mediante ruolo rende il credito irretrattabile, ma non converte il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.
Cass. civ. n. 20997/2024
La retribuzione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accredito provvisorio è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., qualora si tratti di prestazioni periodiche. Tuttavia, se la struttura privata reclama compensi aggiuntivi sulla base di un annullamento giurisdizionale di tariffe precedentemente applicate, il decorso del termine prescrizionale inizia dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
Cass. civ. n. 20701/2024
Quando l'importo del trattamento pensionistico è in contestazione, il diritto alla riliquidazione delle pensioni e al recupero delle somme illegittimamente trattenute non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile, ma alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile.
Cass. civ. n. 20694/2024
Nell'ambito della previdenza obbligatoria, gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. si applica solo ai ratei di pensione già maturati, liquidi ed esigibili. Quando invece sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico a causa di trattenute indebite, si applica l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
Cass. civ. n. 20684/2024
In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. si applica alle azioni di recupero delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà. La differenza tra l'importo pensionistico liquidato e quello richiesto non può essere considerata "pagabile" fino alla rimozione dell'illegittimità del prelievo, rendendo inapplicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ.
Cass. civ. n. 20517/2024
Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per il dipendente assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 numeri 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che maturano con la cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Cass. civ. n. 18748/2024
I crediti inerenti all'attività svolta dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 5, c.c. Tale termine si applica a tutti gli emolumenti, ordinari o aggiuntivi, derivanti dal rapporto convenzionale, e non è possibile distinguere tra diverse tipologie di compensi ai fini della prescrizione.
Cass. civ. n. 18738/2024
Prescrizione quinquennale dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato:** Nell'impiego pubblico contrattualizzato, i crediti retributivi derivanti dall'anzianità di servizio e dalle differenze retributive per il principio di non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato, soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., decorrente dal giorno della loro insorgenza per i crediti maturati durante il rapporto di lavoro e dalla data di cessazione del rapporto per quelli maturati successivamente.
Cass. civ. n. 18696/2024
In materia di differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio maturata da lavoratori a tempo determinato, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. opera con prevalenza rispetto al termine decennale previsto per i crediti da inadempimento dell'obbligazione ex lege. Tale principio si applica anche quando la pretesa è fondata sulla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato prevista dalla normativa eurounitaria.
Cass. civ. n. 18695/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda per il riconoscimento del trattamento retributivo ai sensi del principio di non discriminazione soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. Tale termine decorre dal giorno della loro insorgenza per i crediti nati durante il rapporto lavorativo, e dal giorno della cessazione del rapporto per i crediti maturati alla stessa.
Cass. civ. n. 18234/2024
Il credito relativo a prestazioni periodiche, come le forniture di acqua, è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., che decorre singolarmente per ciascuna scadenza del periodo di consumazione.
Cass. civ. n. 17582/2024
L'indennità incentivante prevista dalla legge per stimolare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro può essere considerata come un'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2948, n. 5, c.c., e quindi soggetta alla prescrizione breve quinquennale.
Cass. civ. n. 17231/2024
Nel calcolo del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., occorre considerare come dies a quo la data dell'approvazione del rendiconto e dello stato riparto degli oneri relativi ai primi esercizi oggetto della controversia; eventuali errori nella determinazione dell'atto interruttivo da parte del giudice d'appello hanno natura revocatoria e non sono deducibili con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 16903/2024
In materia di accertamento e notificazione dell'IMU, è necessario tenere conto dei termini previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34; la mancata osservanza di tali termini può comportare l'intervenuta prescrizione dell'imposta ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.
Cass. civ. n. 16893/2024
In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale.
Cass. civ. n. 16238/2024
La prescrizione degli interessi maturati sul debito tributario è regolata dalla norma di diritto comune dell'art. 2948, n.4 codice civile, che prevede un termine generalizzato di prescrizione quinquennale per le obbligazioni aventi natura autonoma rispetto al debito principale.
Cass. civ. n. 15877/2024
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale in assenza della previsione di un termine più breve; non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario e il singolo pagamento non è legato ai precedenti ma risente delle nuove valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Cass. civ. n. 11125/2024
La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Cass. civ. n. 10680/2024
Al corrispettivo del patto di non concorrenza si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c., trattandosi di convenzione che presuppone e trova causa nella cessazione del rapporto di lavoro, avendo la funzione di far permanere convenzionalmente a carico dell'ex dipendente l'obbligo di fedeltà previsto durante il rapporto di lavoro dall'art. 2105 c.c.
Cass. civ. n. 6968/2024
La natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l'applicazione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., invece del termine più breve fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 4.
Cass. civ. n. 5220/2024
La prescrizione per interessi e sanzioni tributarie è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., per gli interessi e dell'art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni.
Cass. civ. n. 4969/2024
Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi sono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 primo comma n. 4 cod. civ., integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende.
Cass. civ. n. 4765/2024
La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., è applicabile al credito spettante a titolo di contributi per il servizio di trasporto gratuito di soggetti disabili erogato in favore del Comune, ex art. 5 l.r. Sicilia n. 16 del 1986, trattandosi di obbligazioni periodiche e di durata.
Cass. civ. n. 4372/2024
Per i crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro non prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto stesso, a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., in quanto le modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti hanno comportato la venuta meno della predeterminazione certa delle fattispecie risolutive e della loro tutela adeguata nel rapporto a tempo indeterminato.
Cass. civ. n. 4151/2024
L'indennità prevista dall'art. 7 della L.R. Calabria n. 8 del 2005 è strettamente collegata alla fase conclusiva del rapporto lavorativo e ricade nell'ambito applicativo dell'art. 2948, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 3827/2024
In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo quanto all'imposta di registro l'espresso disposto dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e quanto alle altre imposte dirette l'applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 36345/2023
In merito alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro è stato affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicchè questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 36343/2023
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicchè questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 36342/2023
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicchè questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 33213/2023
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Cass. civ. n. 29961/2023
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)
Cass. civ. n. 28060/2023
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto soggetta a prescrizione decennale l'obbligazione relativa al "sussidio integrativo" dovuto alla società che svolgeva per conto di un Comune il servizio di trasporto pubblico urbano, sul rilievo che la stessa necessitava di una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una ulteriore fase di liquidazione specifica del credito, soltanto previa autorizzazione dell'ente pubblico).
Cass. civ. n. 21625/2023
Al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato.
Cass. civ. n. 20361/2023
In tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione.
Cass. civ. n. 18632/2023
In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della L. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.
Cass. civ. n. 17520/2023
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, nel riaffermare l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di prime cure, pur riconoscendo il pagamento di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, aveva invece dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo temporale 2007-2012, in quanto la lavoratrice ricorrente aveva interrotto tardivamente la prescrizione.)
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 2095/2023
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 14062/2021
In tema di contratto di agenzia, l'indennità sostitutiva del preavviso, spettante all'agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.
Cass. civ. n. 22362/2018
Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Cass. civ. n. 21962/2018
L'azione di ripetizione di indebito proposta dall'INAIL per la restituzione delle somme corrisposte mensilmente a titolo di rendita per un infortunio sul lavoro è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto la frequenza mensile assume rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale.
Cass. civ. n. 19729/2018
Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro può essere accertato dal giudice anche mediante ricorso al fatto notorio, costituito dalla comune conoscenza a livello nazionale o locale delle dimensioni di un'azienda e del conseguente numero di lavoratori occupati alle sue dipendenze, eccedente il limite stabilito dall'art. 18 st. lav. (Nella specie, il datore di lavoro era una società concessionaria del servizio di telecomunicazioni in ambito nazionale e la controversia si riferiva a periodi lavorativi successivi all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1990, con cui è stata data rilevanza al numero complessivo dei dipendenti).
Cass. civ. n. 17989/2018
Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sè, definirsi equivalente ad una condizione di "metus" caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
Cass. civ. n. 16139/2018
Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto; ne consegue che anche per il versamento della contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento si applica la prescrizione breve, con decorrenza dalla cessazione del rapporto, restando irrilevante l'epoca in cui tale diritto sia stato eventualmente accertato in giudizio.
Cass. civ. n. 30546/2017
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile).
Cass. civ. n. 22172/2017
La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali.
Cass. civ. n. 16845/2017
La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, che decorre dalla cessazione del rapporto, non va confusa col diritto, che matura anche nel corso di esso, ad accertarne la quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall'accertamento), l'altro un mero accertamento. La diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il differente regime della prescrizione, senza che tale diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’imprescrittibilità dell’azione, meramente dichiarativa, diretta ad accertare voci utili alla futura liquidazione del t.f.r.).
Cass. civ. n. 22276/2016
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.p.r. n. 1063 del 1962
Cass. civ. n. 21645/2016
L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
Cass. civ. n. 8684/2015
La sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del relativo rapporto viene meno con l'estinzione di questo, ancorché tra le stesse parti si instauri successivamente un nuovo rapporto lavorativo, atteso che le posizioni soggettive attinenti a ciascun rapporto, distinto ed autonomo, vivono e si esauriscono nell'ambito dello stesso senza interferire nello svolgimento del successivo.
Cass. civ. n. 1442/2015
Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un Comune, ed aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale).
Cass. civ. n. 4489/2014
Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
Cass. civ. n. 23385/2013
L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi. Ne consegue che, ove per il capitale il termine prescrizionale non possa decorrere (nella specie, perché relativo a crediti di lavoro di rapporto privo di stabilità) se non da un determinato momento (nella specie, dalla cessazione del rapporto), anche per gli interessi trova applicazione il medesimo "dies a quo" di decorrenza.
Cass. civ. n. 18951/2013
La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.
Cass. civ. n. 7127/2013
Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di una pena pecuniaria costituiscono l'oggetto di un'obbligazione autonoma da quella principale, soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 21145/2012
In tema di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società in nome collettivo, si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4 c.c., ove lo statuto sociale, nel far riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, abbia stabilito il diritto dell'amministratore a percepire il proprio compenso con la stessa cadenza di quest'ultimo, dovendosi ritenere che la prescrizione decorra anche in costanza dell'esercizio delle relative funzioni, in quanto la regolamentazione pattizia degli interessi societari esclude che possa esservi una prospettazione di conflitto di interessi fra soci stessi - tranne l'ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell'altro a norma degli artt. 2259 e 2293 c.c. - e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, la cui eventuale sussistenza può, in ogni caso, essere risolta con la nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c..
Cass. civ. n. 4942/2012
Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità).
Cass. civ. n. 1338/2012
Nel contratto di rendita vitalizia, l'inerzia decennale del creditore nel pretendere la prestazione produce l'estinzione per prescrizione del diritto ad ottenerla, ai sensi dell'art. 2946 c.c., unicamente laddove essa concerna il diritto unitariamente inteso alla rendita stessa, mentre, allorché il diritto di cui sia omesso l'esercizio riguardi il pagamento di uno o più ratei scaduti, trova applicazione il termine breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, primo comma, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 24679/2011
In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.l.vo 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 20600/2011
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, gli interessi per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dirette da parte del sostituto di imposta, regolati dall'art. 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (norma vigente ratione temporis e successivamente abrogata dall'art. 37 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 46) si acquistano, secondo la regola generale di cui all'art. 821 c.c., giorno per giorno, ma il termine di prescrizione quinquennale previsto dall' art. 2948, n. 4 c.c., decorre non dal momento in cui gli interessi sono maturati ma, ex art. 2935 c.c., da quando siano esigibili e cioè dal momento in cui l'Amministrazione finanziaria abbia definitivamente liquidato la somma dovuta a titolo di imposta e di ritenuta di acconto, con la conseguenza che qualora l'Amministrazione medesima abbia proceduto con i poteri attribuiti dall'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, la prescrizione degli interessi non può iniziare a decorrere anteriormente alla scadenza dei termini di decadenza dei controlli automatizzati, previsti dalla norma citata, sulla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta.
Cass. civ. n. 19487/2011
L'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale di appalto delle Ferrovie dello Stato.
Cass. civ. n. 8057/2011
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale.
Cass. civ. n. 1147/2011
La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto. allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantita sin dall'inizio della stabilità reale, e a nulla rilevando, in relazione alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto. (Fattispecie relativa ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato
ex art. 26 legge n. 1236 del 1959, in un caso in cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto).
Cass. civ. n. 17629/2010
In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 4283/2010
La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.
Cass. civ. n. 25047/2009
L'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, c.c. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale.
Cass. civ. n. 24037/2009
L'indennità di avviamento prevista dall'art. 34 della L. n. 392 del 1978. non costituisce, diversamente dai canoni di locazione, una prestazione da corrispondersi periodicamente ma un credito legato alla presenza di determinati presupposti e da estinguersi in unica soluzione, onde il relativo diritto non è soggetto al termine di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., ma a quello ordinario decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., la cui applicazione può avere luogo anche d'ufficio, posto che grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata.
Cass. civ. n. 15687/2009
La prescrizione quinquennale dei crediti acquistati "iure hereditatis" per un pregresso rapporto di lavoro decorre dalla data di apertura della successione e quindi di acquisizione del credito da parte dell'erede, mentre per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto regolare svolgimento, ove lo stesso non sia assistito da stabilità reale, trova applicazione la normativa che esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, dovendosi ritenere che la sospensione della prescrizione, non applicabile all'erede attesa l'attuale inesistenza di una posizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, continui ad applicarsi per il periodo pregresso in cui il rapporto lavorativo ha avuto svolgimento.
Cass. civ. n. 1717/2009
La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Cass. civ. n. 16612/2008
La natura esclusivamente privatistica del rapporto di somministrazione tra consumatore, del tutto estraneo al rapporto di imposta, e fornitore esclude l'applicabilità della disciplina della decadenza dalla facoltà di richiedere il rimborso per l'imposta indebitamente versata, stabilita dal legislatore nel rapporto pubblicistico a tutela dell'interesse dello Stato, all'azione di ripetizione del maggior prezzo corrisposto contemplata nel diritto comune, inapplicabile nell'ordinamento tributario, in quanto la obiettiva diversità e non equiparabilità dei rispettivi rapporti sostanziali e le finalità pubblicistiche perseguite dalla normativa tributaria determinano la ragionevolezza della brevità del termine di decadenza da questa imposta, potendo, peraltro, il fornitore richiesto dall'amministrazione del pagamento di una maggiore imposta, nell'esercizio del suo diritto di traslazione di imposta sul consumatore, ripetere la conseguente maggiorazione del prezzo con fatturazione integrativa e relativa nota di variazione, nell'ambito del rapporto di somministrazione. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal fornitore di gas metano in relazione ai diversi termini prescrizionali tra il rapporto privatistico e quello tributario ).
Cass. civ. n. 15798/2008
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale
ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza del diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve.
Cass. civ. n. 2086/2008
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, c.c., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità.
Cass. civ. n. 23472/2007
Atteso che, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità, e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge — incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione — è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, i relativi crediti, spettanti
ex art. 2126 c.c., restano sospesi durante il rapporto. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C., con riferimento all'attività giornalistica da parte di soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti, comportante la nullità del contratto e il riconoscimento della prestazione di fatto, ha cassato la sentenza di merito che, facendo decorrere la prescrizione, aveva dichiarato estinti parte dei relativi crediti).
Cass. civ. n. 21573/2007
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario — nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria — possono determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.
Cass. civ. n. 2941/2007
In tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo ) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi » bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Cass. civ. n. 13717/2004
Il diritto del lavoratore dipendente, che, deducendo l'irregolare e scorretto svolgimento delle procedure di selezione, reclami il riconoscimento della superiore qualifica ed il risarcimento dei danni per la mancata promozione, soggiace alla prescrizione decennale, atteso (per quanto concerne in particolare la pretesa risarcitoria) che i danni lamentati derivano non dalla violazione del principio del
neminem laedere (art. 2043 c.c.) ma da un illecito contrattuale, mentre non rileva, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale
ex art. 2948 c.c., la circostanza che il lavoratore abbia fatto riferimento, in via di mero parametro per la quantificazione del danno, alle differenze retributive che gli sarebbero spettate in caso di promozione.
Cass. civ. n. 575/2003
Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo ai fini della decorrenza della prescrizione i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 d 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.
Cass. civ. n. 12596/2002
I pagamenti periodici relativi alle spese fisse per la pulizia e la manutenzione del fabbricato condominiale attengono all'obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza del loro assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale.
Cass. civ. n. 6209/1999
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito.
Cass. civ. n. 802/1999
La prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948, n. 4, c.c. è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla
ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Cass. civ. n. 2936/1995
L'azione del conduttore che agisce per la ripetizione delle somme che assume di avere versato in eccedenza rispetto al canone legale è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c., non potendo invocarsi né la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di un'obbligazione derivante dalla legge e non di obbligazione
ex delicto, né quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., che riguarda l'azione del locatore per il pagamento della pigione, né, infine, quella triennale prevista dall'art. 8 L. 27 gennaio 1963, n. 19 che riflette i diritti derivanti dalla tutela dell'avviamento commerciale.
Cass. civ. n. 6941/1992
In materia di locazione di immobili urbani il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del deposito cauzionale si prescrive nel termine ordinario decennale, atteso che la funzione di mera garanzia del suddetto deposito ne esclude l'assimilabilità al canone o, comunque, ad un corrispettivo della locazione, e che la prescrizione breve quinquennale riguarda esclusivamente l'azione del locatore volta al pagamento del canone.
Cass. civ. n. 1084/1984
Al fine dell'applicazione del principio che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante il rapporto solo quando questo non sia assistito da garanzia di stabilità, tale stabilità deve essere ravvisata ogni qual volta il rapporto stesso, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso del datore di lavoro alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su dette circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Questa situazione si verifica nei rapporti soggetti alla disciplina dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), tenuto conto che l'ordine di riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, contemplato dall'art. 18 dello statuto medesimo, assicura l'indicata stabilità, perché, pur se non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, trova adeguata sanzione nell'obbligo del datore di lavoro inadempiente di versare comunque, ed a tempo indeterminato, la retribuzione al dipendente non riassunto.