Che cosa significa "Mora del debitore"?
È il rimedio previsto dall'ordinamento per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del debitore. In tal caso, infatti, il creditore, con un atto formale (intimazione o richiesta fatta per iscritto), mette in mora il debitore, il quale ex art. 1221 del c.c.:
- dovrà risarcire il danno derivante dal ritardo;
- dovrà corrispondere gli interessi moratori;
- sarà gravato dal rischio del perimento della cosa, anche se l'impossibilità non dipende da causa a lui imputabile.
I presupposti della mora sono:
a. l'esigibilità del credito, che deve essere scaduto;
b. l'intimazione formale ad adempiere;
c. l'inadempimento ingiustificato da parte del debitore.
- dovrà risarcire il danno derivante dal ritardo;
- dovrà corrispondere gli interessi moratori;
- sarà gravato dal rischio del perimento della cosa, anche se l'impossibilità non dipende da causa a lui imputabile.
I presupposti della mora sono:
a. l'esigibilità del credito, che deve essere scaduto;
b. l'intimazione formale ad adempiere;
c. l'inadempimento ingiustificato da parte del debitore.