In materia di fornitura di servizi, la normativa di settore dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09 stabilisce che le letture periodiche del contatore devono essere eseguite:
- almeno una volta l'anno per i clienti con consumi di gas fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese per i clienti con consumi di gas superiori a 5.000 Smc/anno;
- una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
La normativa citata si riferisce, tuttavia, al mero tentativo e non alla “lettura certamente effettuata”, in quanto è chiaro che, se il contatore si trovi in luoghi del condominio non liberamente accessibili ovvero all’interno di una proprietà privata, nessun tipo di responsabilità potrà imputarsi alla società distributrice, la quale, comunque, sarà tenuta a lasciare un avviso al fine di informare l'utente dell'avvenuto passaggio, invitandolo a comunicare l’autolettura al proprio fornitore.
La responsabilità del fornitore potrà invece rinvenirsi qualora le bollette non siano state emesse con la cadenza prevista dalle condizioni generali di contratto, regolate dall’Autorità garante per la concorrenza e per il Mercato Libero.
Ma prima di puntare il dito contro il cliente finale, è fondamentale evidenziare che - a prescindere dalla condotta posta in essere dal'utente - il fornitore non può pretendere il pagamento di somme riguardanti consumi che potevano essere richiesti 5 anni prima dell’emissione della fattura.
Se infatti il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni ovvero non emette le bollette con la cadenza contrattualmente stabilita, non avrà più diritto di essere pagato.
Secondo la lettera della norma (2948 n. 4 del cc), infatti, i crediti relativi alla somministrazioni di energia elettrica e gas ed, in generale, “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni.
Le prestazioni oggetto di contratto di somministrazione, infatti, si eseguono ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un vero e proprio rapporto di durata.
Ogni singolo adempimento è quindi distinto ed autonomo rispetto all’altro.
In merito, la stessa Corte di Cassazione ha sostenuto che “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell’art. 2948 n. 4 c.c. con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.
Ma da quando inizia a decorrere la prescrizione breve?
Sulla base dei principi generali, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto e quindi, nel caso di specie, dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore.
E’ proprio questo il momento in cui il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, dall’anzidetto momento decorre la prescrizione quinquennale (data in cui il credito diventa esigibile).
Per avere quindi, la certezza del giorno dal quale decorre la prescrizione è necessario individuare il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.
È dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio, a seguito di lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, che decorre la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.
Pertanto, se dal momento sopra indicato alla effettiva pretesa economica (ricezione della bolletta) sono passati oltre 5 anni, tutto ciò che è relativo al consumo precedente ai 5 anni stessi si considera prescritto.
L'unica eccezione alla regola è costituita dalle ipotesi in cui - come sopra descritto - il distributore comunichi di non aver potuto effettuare la lettura periodica a causa della materiale inaccessibilità del contatore, non per sua colpa.
In questi casi, infatti, la prescrizione decorrerà dalla data in cui viene consentito l’accesso e la lettura del consumo sul misuratore, ovvero il momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito.
Se invece il contatore è allocato in posizione liberamente accessibile, non potrà generalmente essere eccepita l’impossibilità di lettura dal distributore.