(massima n. 1)
La prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948, n. 4, c.c. č applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioč nel caso in cui sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.