(massima n. 1)
La sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del relativo rapporto viene meno con l'estinzione di questo, ancorché tra le stesse parti si instauri successivamente un nuovo rapporto lavorativo, atteso che le posizioni soggettive attinenti a ciascun rapporto, distinto ed autonomo, vivono e si esauriscono nell'ambito dello stesso senza interferire nello svolgimento del successivo.