(massima n. 1)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennitą spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennitą medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltą probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza del diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennitą sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneitą al lavoro, si applica la prescrizione breve.