(massima n. 1)
La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilitą reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali.