Cass. civ. n. 38172/2022
Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, mentre concorrono come tali - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, incidono sulla base di calcolo degli altri istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie), per i quali la legge non impone il riferimento alla retribuzione omnicomprensiva, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva che vi faccia riferimento, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità.
Cass. civ. n. 15380/2017
In tema di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso per i dirigenti delle imprese assicuratrici, occorre far riferimento agli artt. 2121 c.c. e 32 del c.c.n.l. dirigenti del suddetto comparto, dai quali si evince un concetto di retribuzione ispirato al criterio dell'onnicomprensività; ne consegue che i "bonus" annuali, erogati in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati, non possono essere unilateralmente esclusi dalla base di calcolo della indennità in questione, se non in virtù di un accordo delle parti.
Cass. civ. n. 237/2007
In tema di indennità sostitutiva del preavviso, è congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito che interpreti l'art. 113 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri del 1996 nel senso che il parametro di determinazione di detta indennità è costituito non da un compenso commisurato ai giorni di lavoro effettivo, bensì dalla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso; pertanto in detto periodo sono da comprendere anche i giorni di riposo normativamente previsti. (Rigetta, App. Firenze, 3 Luglio 2004).
Cass. civ. n. 11536/2006
L'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità «per un apprezzabile periodo di tempo», così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, alla stregua di una motivazione congrua e logica, era stata rilevata la sussistenza della continuità dello straordinario in favore di un dipendente dell'E.N.E.L., fondandola non già sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione di energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, ma sul puntuale esame delle buste paga che aveva evidenziato la reiterazione delle prestazioni straordinarie con costanza ed uniformità lungo un apprezzabile arco temporale).
Cass. civ. n. 7316/2002
La sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c., l'effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del
quantum, quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento.
Cass. civ. n. 1211/2001
La computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione della indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 2121 (testo originario) c.c., presuppone la continuità di tale prestazione, ravvisabile quando la stessa, pur variandone l'entità nel tempo, risponda ad un criterio di regolarità e di frequenza, e anche di mera periodicità, restando esclusa dal calcolo solo quella effettuata in via occasionale, transitoria e saltuaria. La non occasionalità e saltuarietà della prestazione di lavoro straordinario risultano sufficientemente dimostrate dalle buste paga dei lavoratori, senza che assuma rilevanza in contrario la fissazione, concordata in sede di contrattazione tra le parti, del numero di unità di personale, che non implica di per sé l'esclusione della necessità di ricorrere allo straordinario in virtù di una programmata predeterminazione delle esigenze aziendali.