Nella società in nome collettivo(1) tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301, 2304, 2315, 2498, 2615, 2643 n. 10].
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [2267, 2297, 2513].
Nella società in nome collettivo(1) tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301, 2304, 2315, 2498, 2615, 2643 n. 10].
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [2267, 2297, 2513].
Cass. civ. n. 21066/2016
Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.Cass. civ. n. 28146/2013
Nell'azione di responsabilità proposta a norma dell'art. 2291 cod. civ. nei confronti dei soci di una società in nome collettivo, la legittimazione passiva spetta solo a chi venga evocato in giudizio nella qualità di socio mentre la deduzione della mancanza, in concreto, di tale qualità integra un'eccezione che deve essere fatta valere nei modi e nei tempi previsti per le eccezioni di parte. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva considerato tardiva l'eccezione di estraneità alla compagine sociale, giacché formulata dal socio convenuto soltanto alla terza udienza del giudizio d'appello e non già come necessario, quantomeno col proposto atto di appello incidentale).Cass. civ. n. 4380/2013
In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, c.c. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva.Cass. civ. n. 13084/2011
Nel giudizio tributario, la responsabilità illimitata e solidale dei soci della società in nome collettivo, di cui all'art. 2291 cod. civ., operante anche nei rapporti tributari, non comporta la diretta estensione ai soci medesimi del giudicato formatosi tra l'Amministrazione finanziaria (nella specie a seguito di accertamento IVA) e la società, perché il meccanismo dell'estensione degli effetti della sentenza, resa nei confronti di una società di persone con soci illimitatamente responsabili, anche ai soci in questione, compresi quelli occulti, siccome delineato dall'art. 147 legge fall., esaurisce la sua portata nell'ambito della materia della dichiarazione di fallimento e non si estende anche ai rapporti ordinari dei soci fra loro o con la società. Tuttavia, la pronuncia non resta del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla controversia concernente il socio, in quanto, avendo questa origine dal medesimo rapporto accertato nel precedente giudizio, il giudice deve tenere conto della sentenza passata in giudicato, secondo la sua libera valutazione, quale prova o elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale e nell'ambito degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.Cass. civ. n. 1036/2009
Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.Cass. civ. n. 18185/2006
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa esecuzione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.Cass. civ. n. 8956/2006
Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.Cass. civ. n. 3842/1994
Con riguardo a società in nome collettivo costituita da due soli soci — a ciascuno dei quali l'atto costitutivo attribuisce disgiuntamente la firma e la rappresentanza della società con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione — unico legittimo contraddittore del socio, per le controversie relative ai rapporti sociali ed alla liquidazione della quota, non può che essere l'altro socio, non essendo configurabile per quanto riguarda i rapporti interni una volontà ed un interesse della società, come autonomo soggetto giuridico, distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci.Cass. civ. n. 3773/1994
La società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che detta società è passivamente legittimata rispetto alla domanda del socio escluso — e quindi terzo rispetto al rapporto sociale — che chieda la liquidazione della sua quota, che costituisce un credito nei confronti non degli altri soci bensì della società. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto, rispetto a detta domanda, la legittimazione passiva degli altri soci, e non quella della società).Cass. civ. n. 11956/1993
La società in nome collettivo (regolare), pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei terzi che dei soci stessi, ed altresì titolare di diritti reali (su beni mobili od immobili) acquisiti in virtù dei conferimenti o dell'esercizio della capacità negoziale che la disciplina positiva le consente.
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