(massima n. 1)
Atteso che, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilitą, e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la pił assoluta libertą del datore di lavoro di rifiutare la prestazione č radicalmente esclusa la situazione di stabilitą, i relativi crediti, spettanti ex art. 2126 c.c., restano sospesi durante il rapporto. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C., con riferimento all'attivitą giornalistica da parte di soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti, comportante la nullitą del contratto e il riconoscimento della prestazione di fatto, ha cassato la sentenza di merito che, facendo decorrere la prescrizione, aveva dichiarato estinti parte dei relativi crediti).