(1)Col contratto(2) di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto(3) di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale(4).
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Note
(1)
Il contratto in esame, di scarsa diffusione, è consensuale, formale (
1350 n. 10 c.c.) e non aleatorio, a differenza della rendita vitalizia (
1872 c.c.).
(2)
Oltre che il contratto, altre fonti possono creare una rendita perpetua: donazione (
769 c.c.), promessa al pubblico (
1989 c.c.), testamento (
587 c.c.), onere testamentario (
647 c.c.), sentenza giudiziale. In tali ipotesi si parla di rendita atipica ma solo in ordine alla fonte, ferma restando l'applicazione della disciplina in esame.
(3)
Il diritto in esame è un diritto di credito personale che, quindi, non dipende dal godimento dell'immobile e non si trasferisce con il trasferimento dell'immobile.
(4)
Se la rendita è il corrispettivo di una cessione d'immobile si parla di rendita fondiaria; se è il corrispettivo della cessione di un capitale si parla di rendita semplice (v.
1863 c.c.).