Inapplicabilità assoluta delle regole sull'interruzione ; rinvio
Dal testo dell'articolo risulta che mentre la sospensione è compatibile con la decadenza, è incompatibile invece l'interruzione. Sull'ampiezza di significato in cui la parola diritto è usata dal legislatore, e sulla nozione di esercizio del diritto, v. supra, n. 3 e 4, II). Per quanto concerne la differenza fra interruzione e impedimento, v. supra, n. 6, e infra, sub art. 2966.
Inapplicabilità normale delle regole sulla sospensione
La questione se le norme sulla sospensione fossero applicabili alla decadenza fu ampiamente trattata dalla dottrina, che generalmente opinò per la negativa. Tuttavia non mancò chi sostenne l'applicabilità di tutte o di talune cause di sospensione. Il nuovo codice ha troncato la questione, ponendo la regola dell'inapplicabilità, salvo eccezioni espresse.
Quando il titolare del diritto o della potestà soggetti a, decadenza è un interdetto o un minore non emancipato, il compito di impedire la decadenza spetterà alla persona che ne ha la tutela. Se questa é la stessa persona a cui favore si compie la decadenza, si verifica un con. fato di interessi. Il rappresentante legale, quando non creda di eliminare il conflitto mediante il riconoscimento del diritto - dell'incapace, deve sollecitare la nomina di un curatore speciale o l'intervento del protutore (art. 320, ult. comma, 36o, i o e 20 comma). Ma i termini sono a volte così brevi che potrebbero trovarsi scaduti prima della possibilità di un utile esercizio ; sarebbe stato quindi opportuno, se non si voleva sospendere la decadenza indefinitamente, fare almeno decorrere il termine dalla nomina del curatore speciale.
Quando si tratti non della proposizione di una domanda, ma del compimento di atti conservativi urgenti, il rappresentante è tenuto a compierli anche contro il proprio personale interesse. Se non li compie, o se, negli altri casi, non provoca la nomina del curatore speciale, occultando il conflitto, la decadenza si verificherà egualmente, ma egli sarà responsabile per cattiva gestione.
Vi sono dei casi in cui il termine non decorre ad insaputa della parte, ma dal giorno della notifica. Ora è evidente in tali casi che la notifica fatta all'incapace noti sarà valida, e che dovrà invece essere fatta a chi lo rappresenta. Solo allora il termine comincerà a decorrere. Perciò nel caso di decadenza a favore del padre o del tutore o del protutore, il termine decorrerà dal giorno della notifica al protutore o al curatore speciale. Così pure, nell'ipotesi dell'art. 294, n. 1, occorrendo una valida notifica, il termine non potrà decorrere se prima non sia nominato il rappresentante legale a cui la notifica va fatta.
Negli altri casi, se la necessità di compiere l'atto impeditivo sorga prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le proprie funzioni, il giudice potrà provvedere e norma dell'art. 361, con l'immediata nomina di un curatore speciale. Nel caso speciale dell'accettazione di eredita la decadenza potrà essere. impedita anche dalla madre o dall'ascendente a norma dell'art. 321.
La decadenza si verificherà anche fra l'erede e l'eredità accettata con beneficio 'd'inventario. Anche a questo caso si applicherà per analogia quanto abbiamo detto per la decadenza fra l'incapace e il suo legale rappresentante. L'omesso impedimento della decadenza costituirà per l'erede una colpa grave di cui dovrà rispondere a norma dell'art. 491. La decadenza si verifica anche a sfavore del creditore che non abbia potuto impedirla per dolo del debitore. Un'eccezione può ravvisarsi solo nell'art. 1495, 2° comma, per cui la denuncia dei vizi non è necessaria se il venditore li ha occultati. Occorre però avvertire che in questo caso l'occultamento ha un'efficacia più radicale, perché non si limita a sospendere l'inizio del termine di decadenza, ma elimina la decadenza medesima.
Casi in cui la sospensione è ammessa
Alla regola dell'inammissibilità della sospensione la legge consente esplicitamente la possibilità di eccezioni. Queste potranno risultare oltre che dalla legge, dal diverso atto dal quale la decadenza sia stabilita (trattandosi ad es., di decadenze convenzionali dal contratto).
Una generale causa di sospensione è prevista dall'art. 130 della legge di guerra 8 luglio 1938, n. 1415, per cui «è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi e contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate ». Questa disposizione ha stabilizzato una norma che in passato veniva emanata in occasione di ogni guerra (cfr. R. D. L. 23 maggio 1915, n. 718, R. D. 9 gennaio 1936, n. 36) e rende, di conseguenza, comune alla decadenza la causa di sospensione prevista nell'art. 2942, n. 1.
Un altro esempio di sospensione prevista dalla legge si trova nello art. 245 in tema di disconoscimento di paternità.
L'art. 489 dice : « I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o d'inabilitazione ». Perciò nell'ipotesi di interdizione (o inabilitazione) preesistente, l'inizio del termine rimarrà sospeso. Ma quid nell'ipotesi in cui l'interdizione sopravvenga durante il decorso del termine ? Deve ritenersi che la decadenza continuerà a compiersi ? Ciò sarebbe contrario alla ratio legis; ed è anche contrario al testo dell'articolo che parla di interdetti e inabilitati senza far distinzione circa il tempo della dichiarazione di incapacità. D'altra parte l'art. 489 fa decorrere dalla cessazione dell'incapacità il termine di un anno che è maggiore di quello richiesto normalmente per il compimento dell'inventario, forse presumendo che chi esce da uno stato di incapacità si trova in condizioni meno favorevoli al tempestivo disbrigo degli affari pendenti ; e non vi sarebbe perciò motivo di negare tale vantaggio a chi è stato interdetto durante il decorso del termine. La soluzione più razionale è quindi quella di defalcare dal termine annuale posto nell'art. 489 il tempo precedentemente decorso prima dell'interdizione (perché se non si operasse neppure tale defalcazione si verrebbe a riconoscere in questo caso poiché una causa di sospensione, una causa di interruzione non consona alla natura dell'istituto).