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Articolo 2964 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Inapplicabilità di regole della prescrizione

Dispositivo dell'art. 2964 Codice Civile

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza(1), non si applicano le norme relative all'interruzione [2943] della prescrizione.

Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941, 2942], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264](2).

Note

(1) Alla base della decadenza vi è un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in mancanza della quale l'esercizio del suddetto diritto viene definitivamente precluso, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano portato all'inutile decorso del termine. Ad esempio, la legge concede alla parte soccombente in giudizio di impugnare la sentenza entro un dato termine, alla scadenza del quale inesorabilmente l'impugnazione diviene inammissibile: il titolare decade perciò dal diritto di proporre l'impugnativa. Diversamente dalla prescrizione, l'istituto non si basa quindi sul fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, ma sul fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito. Non trovano quindi applicazione le regole in tema di sospensione e di interruzione, alla cui base vi sono chiaramente situazioni di carattere soggettivo. Si deve tuttavia sottolineare il fatto che, talvolta, il legislatore dispone rare ipotesi di proroga dei termini per l'esercizio di atti civili o processuali, in occasione del verificarsi di disastri, inondazioni, calamità o scioperi.
(2) Il nostro ordinamento giuridico stabilisce la possibilità di applicare la disciplina riguardante la sospensione principalmente in virtù dell'art. 245, in relazione all'azione di disconoscimento della paternità (v. art. 244).

Ratio Legis

La norma in esame è finalizzata ad assicurare l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, come le disposizioni inerenti alla prescrizione, tuttavia, a differenza di questa, l'istituto della decadenza trova ulteriore giustificazione nel fatto che le situazioni giuridiche in questione dipendono dal compimento di un atto e risulta pertanto opportuno limitare l'incertezza in ordine alle medesime ad un arco di tempo limitato.

Spiegazione dell'art. 2964 Codice Civile

Inapplicabilità assoluta delle regole sull'interruzione ; rinvio
Dal testo dell'articolo risulta che mentre la sospensione è compatibile con la decadenza, è incompatibile invece l'interruzione. Sull'ampiezza di significato in cui la parola diritto è usata dal legislatore, e sulla nozione di esercizio del diritto, v. supra, n. 3 e 4, II). Per quanto concerne la differenza fra interruzione e impedimento, v. supra, n. 6, e infra, sub art. 2966.
Inapplicabilità normale delle regole sulla sospensione
La questione se le norme sulla sospensione fossero applicabili alla decadenza fu ampiamente trattata dalla dottrina, che generalmente opinò per la negativa. Tuttavia non mancò chi sostenne l'applicabilità di tutte o di talune cause di sospensione. Il nuovo codice ha troncato la questione, ponendo la regola dell'inapplicabilità, salvo eccezioni espresse.
Quando il titolare del diritto o della potestà soggetti a, decadenza è un interdetto o un minore non emancipato, il compito di impedire la decadenza spetterà alla persona che ne ha la tutela. Se questa é la stessa persona a cui favore si compie la decadenza, si verifica un con. fato di interessi. Il rappresentante legale, quando non creda di eliminare il conflitto mediante il riconoscimento del diritto - dell'incapace, deve sollecitare la nomina di un curatore speciale o l'intervento del protutore (art. 320, ult. comma, 36o, i o e 20 comma). Ma i termini sono a volte così brevi che potrebbero trovarsi scaduti prima della possibilità di un utile esercizio ; sarebbe stato quindi opportuno, se non si voleva sospendere la decadenza indefinitamente, fare almeno decorrere il termine dalla nomina del curatore speciale.
Quando si tratti non della proposizione di una domanda, ma del compimento di atti conservativi urgenti, il rappresentante è tenuto a compierli anche contro il proprio personale interesse. Se non li compie, o se, negli altri casi, non provoca la nomina del curatore speciale, occultando il conflitto, la decadenza si verificherà egualmente, ma egli sarà responsabile per cattiva gestione.
Vi sono dei casi in cui il termine non decorre ad insaputa della parte, ma dal giorno della notifica. Ora è evidente in tali casi che la notifica fatta all'incapace noti sarà valida, e che dovrà invece essere fatta a chi lo rappresenta. Solo allora il termine comincerà a decorrere. Perciò nel caso di decadenza a favore del padre o del tutore o del protutore, il termine decorrerà dal giorno della notifica al protutore o al curatore speciale. Così pure, nell'ipotesi dell'art. 294, n. 1, occorrendo una valida notifica, il termine non potrà decorrere se prima non sia nominato il rappresentante legale a cui la notifica va fatta.
Negli altri casi, se la necessità di compiere l'atto impeditivo sorga prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le proprie funzioni, il giudice potrà provvedere e norma dell'art. 361, con l'immediata nomina di un curatore speciale. Nel caso speciale dell'accettazione di eredita la decadenza potrà essere. impedita anche dalla madre o dall'ascendente a norma dell'art. 321.
La decadenza si verificherà anche fra l'erede e l'eredità accettata con beneficio 'd'inventario. Anche a questo caso si applicherà per analogia quanto abbiamo detto per la decadenza fra l'incapace e il suo legale rappresentante. L'omesso impedimento della decadenza costituirà per l'erede una colpa grave di cui dovrà rispondere a norma dell'art. 491. La decadenza si verifica anche a sfavore del creditore che non abbia potuto impedirla per dolo del debitore. Un'eccezione può ravvisarsi solo nell'art. 1495, 2° comma, per cui la denuncia dei vizi non è necessaria se il venditore li ha occultati. Occorre però avvertire che in questo caso l'occultamento ha un'efficacia più radicale, perché non si limita a sospendere l'inizio del termine di decadenza, ma elimina la decadenza medesima.
Casi in cui la sospensione è ammessa
Alla regola dell'inammissibilità della sospensione la legge consente esplicitamente la possibilità di eccezioni. Queste potranno risultare oltre che dalla legge, dal diverso atto dal quale la decadenza sia stabilita (trattandosi ad es., di decadenze convenzionali dal contratto).
Una generale causa di sospensione è prevista dall'art. 130 della legge di guerra 8 luglio 1938, n. 1415, per cui «è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi e contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate ». Questa disposizione ha stabilizzato una norma che in passato veniva emanata in occasione di ogni guerra (cfr. R. D. L. 23 maggio 1915, n. 718, R. D. 9 gennaio 1936, n. 36) e rende, di conseguenza, comune alla decadenza la causa di sospensione prevista nell'art. 2942, n. 1.
Un altro esempio di sospensione prevista dalla legge si trova nello art. 245 in tema di disconoscimento di paternità.
L'art. 489 dice : « I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o d'inabilitazione ». Perciò nell'ipotesi di interdizione (o inabilitazione) preesistente, l'inizio del termine rimarrà sospeso. Ma quid nell'ipotesi in cui l'interdizione sopravvenga durante il decorso del termine ? Deve ritenersi che la decadenza continuerà a compiersi ? Ciò sarebbe contrario alla ratio legis; ed è anche contrario al testo dell'articolo che parla di interdetti e inabilitati senza far distinzione circa il tempo della dichiarazione di incapacità. D'altra parte l'art. 489 fa decorrere dalla cessazione dell'incapacità il termine di un anno che è maggiore di quello richiesto normalmente per il compimento dell'inventario, forse presumendo che chi esce da uno stato di incapacità si trova in condizioni meno favorevoli al tempestivo disbrigo degli affari pendenti ; e non vi sarebbe perciò motivo di negare tale vantaggio a chi è stato interdetto durante il decorso del termine. La soluzione più razionale è quindi quella di defalcare dal termine annuale posto nell'art. 489 il tempo precedentemente decorso prima dell'interdizione (perché se non si operasse neppure tale defalcazione si verrebbe a riconoscere in questo caso poiché una causa di sospensione, una causa di interruzione non consona alla natura dell'istituto).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2964 Codice Civile

Cass. civ. n. 6230/2018

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto costituisce la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, ai sensi dell'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto sintomatica, per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, a garanzia della certezza di una determinata situazione giuridica. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/03/2016).

Cass. civ. n. 26309/2017

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.

Cass. civ. n. 1090/2007

La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 secondo comma c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all'art. 2954 terzo comma c.c.).D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 cod. civ, è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.

Cass. civ. n. 2407/1982

La decadenza può essere impedita soltanto mediante il compimento di un atto determinato, insuscettibile di equipollenti, la cui operatività deve permanere durante tutto l'iter necessario al conseguimento dello scopo che gli è proprio; di conseguenza, allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nell'esercizio di un'azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto, poiché l'estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello di impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio.

Cass. civ. n. 4043/1976

Ogni volta che, salva disposizione particolare, un termine è posto con onere di perentoria osservanza per l'esercizio di un diritto (di regola potestativo) per la prima od unica volta, con l'effetto che il diritto medesimo è perduto se l'atto di relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all'uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza di specifica definizione legislativa.

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Antonio chiede
giovedì 31/03/2011 - Lazio
...è possibile una distinzione "semplificata" tra decadenza e prescrizione
grazie mille”
Consulenza legale i 04/04/2011

La decadenza è il periodo di tempo concesso dall’ordinamento ad un soggetto per esercitare una facoltà/ acquisire un diritto. Col compimento del termine di decadenza si realizza l’impedimento all’esercizio del relativo potere da parte del suo titolare.

La prescrizione consiste nella sanzione che l’ordinamento commina a chi per un periodo di tempo, variamente stabilito, rimane inerte nell’esercizio di un diritto di cui aveva già la titolarità. Il decorso del tempo comporta la perdita di un diritto già acquisito ma non esercitato per un certo tempo. Esistono cause di sospensione e di interruzione della prescrizione.