Nel caso oggetto della pronuncia, sia il
Tribunale che la
Corte d'Appello avevano respinto la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere la condanna del
datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di differenze di T.F.R., accogliendo l’
eccezione di prescrizione presuntiva triennale di cui all’art.
2956 del c.c., formulata dalla
società datrice.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il relativo motivo di
impugnazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità,
al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale prevista dall’art. 2948 del c.c., n. 5.
Si tratta infatti di una
retribuzione differita; soprattutto, si tratta di un'indennità di fine rapporto, che non viene erogata o corrisposta periodicamente, essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato.
In proposito, la Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento, secondo cui
non è ammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro, in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all'accertamento della quota temporaneamente maturata.
Inoltre, come ricorda l’ordinanza in commento, per costante giurisprudenza della Cassazione
le prescrizioni presuntive trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità, in relazione ai quali il pagamento avviene di solito senza dilazione né rilascio di quietanza scritta; esse dunque non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto.
Ora, poiché l'
onere della prova del fatto che consente l'applicabilità di una data
eccezione incombe su chi la solleva, è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza rilascio di quietanze scritte: cosa che non risultava avvenuta nel caso di specie.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso,
rinviando ad altra sezione della medesima Corte d’Appello, che dovrà attenersi al
principio di diritto sopra enunciato.