Le singole prescrizioni di tre anni
La prima categoria di persone a danno delle quali è stabilita la prescrizione di tre anni è nuova ; infatti essa non era stata considerata dal codice del '65. Presupposto della norma in esame è che al prestatore di lavoro la retribuzione sia corrisposta a periodi superiori al mese, poiché se il termine fosse non superiore al mese, dovrebbe applicarsi il n. 2 del precedente art. 2955.
Il n. 2 può considerarsi sostanzialmente ricollegantesi ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 2140 del vecchio codice la diversità tra questi e quello sta in ciò che i secondi facevano una elencazione (che la dottrina riteneva tassativa) dei vari professionisti (medici, chirurghi, avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori ingegneri, architetti ed altri misuratori), laddove il n. 2 in esame li comprende in una formula di più ampio contenuto, con la quale assoggetta alla prescrizione di tre anni il diritto dei professionisti in genere per l'opera dai medesimi prestata e per il rimborso delle spese che a tale scopo essi hanno potuto o dovuto sostenere.
Il n. 3 menziona, a parte, il diritto dei notai per gli atti del loro ministero, così come faceva il n. 4 dell'art. 2140 ; la prescrizione triennale colpirà non solo l'onorario dovuto al notaio, ma anche il pagamento delle spese da lui sostenute e che siano consequenziali ed accessorie alla formazione dell'atto compiuto con il suo intervento, Come ad es. le spese per registrazione, trascrizione, voltura, iscrizione dell'atto, ecc.
La prescrizione di cui al n. 4 completa l'ipotesi prevista dal n. dell'art. 2955. Anche per la categoria di tali persone, considerate dalla norma in esame, vale l'osservazione già fatta altrove, che, cioè, i crediti degli insegnanti devono ritenersi dei crediti privati, poiché norme speciali disciplinano i crediti degli insegnanti di scuole pubbliche. Piuttosto va messa in rilievo 'una diversità di presupposti tra la norma dell'art. 2140 e quella ora vigente ; nella prima si dichiaravano prescritte col decorso di tre anni le azioni dei professori, maestri, ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese, nella seconda, invece, si assoggetta alla stessa prescrizione di tre anni le retribuzioni dovute agli insegnanti per le lezioni impartite a tempo più lungo di un mese ; sembra, quindi, che diversamente dall'art. 2140 n. 1, sia stata considerata soltanto la circostanza che le lezioni vengano impartite per un periodo di tempo più lungo di un mese, che si prescinda, cioè, dal modo con cui gli insegnanti sono retribuiti, il che, per il n. 1 dell'art. 2140, sembrava decisivo ai fini dell'applicabilità della prescrizione presuntiva ; tuttavia si potrebbe eliminare questa divergenza di presupposti ritenendo che, per l'art. 2140, il termine stipendiati stesse ad indicare non tanto il modo con cui gli insegnanti venivano retribuiti, quanto, e piuttosto, l'impegno che essi avevano assunto, di modo che, come già si pensava vigente il codice del 1865, ma, come oggi va sicuramente ammesso, cadono sotto la norma in commento anche quegli insegnanti che, stipendiati a tempo più a lungo di un mese, vengano però pagati mensilmente.