Cass. civ. n. 3561/2026
Nel contesto dell'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro in forma scritta, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo, e non dalla data dell'accertamento della nullità. Tale principio è applicabile anche in caso di nullità di protezione, che, pur essendo rilevabile solo su eccezione del consumatore, non altera la natura della nullità e il relativo dies a quo della prescrizione.
Cass. civ. n. 31237/2025
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., include solo cause giuridiche ostacolanti l'esercizio del diritto e non ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi. In caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali inizia dal periodo lavorativo effettivo.
Cass. civ. n. 27184/2025
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 24680/2025
Il lavoro a tempo indeterminato, riformato dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, non garantisce più stabilità a causa della mancanza di definizioni chiare e tutele adeguate in caso di risoluzione del contratto. Pertanto, per i diritti non prescritti prima del 2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, applicandosi il combinato disposto degli articoli 2948, n. 4, e 2935 del Codice Civile (CC).
Cass. civ. n. 22494/2025
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Cass. civ. n. 21258/2025
Le convenzioni per l'attuazione di un piano di zona possono prevedere obbligazioni con termini di adempimento specificamente previsti, in relazione alle quali la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di effettiva esigibilità della prestazione, non invece da quello successivo di scadenza della convenzione.
Cass. civ. n. 18067/2025
Nel contesto di un rapporto di lavoro autonomo derivante da aspettativa sindacale, la regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi prevista per i rapporti di lavoro subordinato non è applicabile per analogia. In tali casi, i crediti retributivi devono essere considerati soggetti alla decorrenza della prescrizione durante il periodo di aspettativa, in conformità agli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 17451/2025
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'erronea determinazione datoriale della consistenza del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti medici, che costituisce la base di calcolo per le voci della retribuzione accessoria - nella specie di posizione variabile -, costituisca ostacolo giuridico per l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive relative al predetto emolumento, in ragione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la corretta determinazione del Fondo).
Cass. civ. n. 13092/2025
In fattispecie di responsabilità di amministratore di associazione non riconosciuta, derivante da operazioni e da movimentazioni occulte di operazioni extracontabili attraverso conti correnti segreti e pagamenti 'in nero', ai fini dell'individuazione del termine iniziale di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile secondo l'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 11224/2025
La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 29140/2024
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mera circostanza che da controlli ematici effettuati dal paziente a partire dal 1977 fosse emerso un aumento progressivo, molto al di sopra dei limiti, dei parametri relativi alla funzionalità del fegato integrasse consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione e che fosse ravvisabile una condotta negligente nel non aver effettuato ulteriori accertamenti diagnostici, volti a conseguire tale consapevolezza, in mancanza di un consiglio medico in tal senso).
Cass. civ. n. 19994/2024
Il termine di prescrizione per il diritto all'incentivo all'esodo, incluso il computo del rateo di tredicesima mensilità, decorre non dalla data di risoluzione consensuale del rapporto, ma dalla data dell'ultimo pagamento previsto nell'accordo di risoluzione, qualora il versamento avvenga attraverso una serie di rate e l'ammontare esatto dell'incentivo non sia determinabile ab initio.
Cass. civ. n. 18153/2024
In materia di servizio idrico integrato, la prescrizione per la domanda di pagamento dei consumi decorre dal momento in cui il servizio è stato effettivamente erogato e non dal momento della fatturazione.
Cass. civ. n. 17478/2024
La prescrizione dei crediti retributivi derivanti dal lavoro penitenziario non decorre dalla cessazione di ciascun rapporto lavorativo intermedio ma dall'effettiva conclusione dell'unico rapporto di lavoro considerato tra il detenuto e l'amministrazione carceraria. Tale momento può coincidere con la fine dello stato di detenzione o con altre circostanze che determinano l'interruzione definitiva del rapporto lavorativo (es. età, salute).
Cass. civ. n. 16999/2024
In caso di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., riguardanti la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il ricorrente può proporre ricorso per cassazione denunciando tali violazioni; se fondato, la sentenza impugnata verrà cassata e la causa rinviata al giudice competente per un nuovo esame delle questioni sollevate nel ricorso.
Cass. civ. n. 16931/2024
La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Cass. civ. n. 16777/2024
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e assume rilievo anche il differimento dei termini stessi previsto dalla normativa vigente.
Cass. civ. n. 16775/2024
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi; assume rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione anche il differimento dei termini stessi.
Cass. civ. n. 15909/2024
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 15421/2024
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo.
Cass. civ. n. 15416/2024
L'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto.
Cass. civ. n. 14312/2024
In tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, all'esito del quale l'atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Cass. civ. n. 4372/2024
Per i crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro non prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto stesso, a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., in quanto le modifiche apportate alla disciplina dei licenziamenti hanno comportato la venuta meno della predeterminazione certa delle fattispecie risolutive e della loro tutela adeguata nel rapporto a tempo indeterminato.
Cass. civ. n. 36345/2023
In merito alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro è stato affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicchè questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 36342/2023
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicchè questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 36197/2023
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 33937/2023
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 33468/2023
In tema di risarcimento del danno, incorre in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti.
Cass. civ. n. 31637/2023
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 30752/2023
L'effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall'art. 3, comma 1, della L. n. 210 del 1992, dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell'indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 cod. civ.
Cass. civ. n. 17520/2023
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, nel riaffermare l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di prime cure, pur riconoscendo il pagamento di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, aveva invece dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo temporale 2007-2012, in quanto la lavoratrice ricorrente aveva interrotto tardivamente la prescrizione.)
Cass. civ. n. 9458/2023
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Cass. civ. n. 5978/2023
Non è sindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio o, comunque, nella condanna penale un elemento sintomatico della conoscibilità della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire ai danneggiati di attivarsi per conseguire il risarcimento dei danni, anche ai fini della decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
Cass. civ. n. 5977/2023
Incorre in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.), il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti.
Cass. civ. n. 5976/2023
In difetto di vizi logici o di diritto, ovvero di vizi della motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.).
Cass. civ. n. 5973/2023
L'accertamento della decorrenza della prescrizione, che sulla base dell'art. 2935 c.c. inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto.
Cass. civ. n. 4049/2023
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
Cass. civ. n. 13343/2022
L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto.
Cass. civ. n. 28130/2021
In caso di illegittima revoca di mandato di agenzia conferito a società in accomandita semplice, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla socia accomandante per il risarcimento dei danni da perdita di affari vantaggiosi per mancata disponibilità di utili decorre dal momento in cui tale mancata disponibilità si manifesti e determini la mancata conclusione dell'affare, non spiegando incidenza sulla nascita del diritto risarcitorio (e, quindi, sulla decorrenza del termine di prescrizione) il giudicato sulla illegittimità della revoca. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019).
Cass. civ. n. 14193/2021
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente "ratione temporis", non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/07/2015).
Cass. civ. n. 12182/2021
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. "lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017).
Cass. civ. n. 8872/2021
In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell'atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell'avviso di accertamento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2019).
Cass. civ. n. 2146/2021
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti - aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, durato tre giorni). (Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 20/06/2019).
Cass. civ. n. 6170/2020
Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza). (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016).
Cass. civ. n. 20642/2019
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito nei confronti di una società fallita per decorso del termine decennale, in mancanza di atti interruttivi anche durante la procedura di concordato preventivo). (Rigetta, TRIBUNALE VERONA).
Cass. civ. n. 29609/2018
Quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto. (La S.C ha indicato come esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223 del 1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione e come esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990).
Cass. civ. n. 22072/2018
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
Cass. civ. n. 19897/2018
a prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Cass. civ. n. 3584/2012
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione).
Cass. civ. n. 14345/2009
La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, c.c., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c.).
Cass. civ. n. 17985/2007
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre; nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Cass. civ. n. 26755/2006
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre; nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
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La pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa risarcitoria, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. Ove, però, il risarcimento sia richiesto nei confronti di una P.A., con riferimento a procedura concorsuale, la natura di interesse legittimo della pretesa, nella specie, alla regolare compilazione della graduatoria, comporta che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dopo l'accertamento, in via definitiva, dell'illegittimità della graduatoria. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti delle Poste Italiane Spa, quale successore dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per il risarcimento dei danni, lamentando il mancato riconoscimento dello status di disoccupata e la collocazione in graduatoria in posizione non utile all'assunzione, graduatoria poi rettificata all'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato. La S.C. ha corretto la motivazione del giudice di merito risultando, nella specie, errata l'affermazione secondo cui l'azione risarcitoria sia di natura contrattuale che extracontrattuale, non poteva essere esercitata prima dell'accertamento della responsabilità del danneggiante, formulando il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 5100/2006
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva.
Cass. civ. n. 2287/2004
Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, estendendolo anche in tema di azione di ripetizione di indebito, fissando la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di una somma versata al mandatario per l'acquisto in comunione di una porzione immobiliare, nel momento in cui, in violazione del mandato ricevuto, il mandatario provvedeva ad intestare a sé stesso l'intera porzione immobiliare acquistata).
Cass. civ. n. 11640/2003
In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza. (La Corte nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che avevano individuato l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione del diritto del compratore alla risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, nella scadenza del termine con cui il medesimo aveva diffidato il venditore all'adempimento delle obbligazioni a termine incerto derivanti dal contratto).
Cass. civ. n. 7289/2000
Il vizio di legittimità costituzionale di una norma di legge non ancora dichiarato non costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma, successivamente dichiarata incostituzionale, ma pone in essere solo una mera difficoltà di fatto a tale esercizio. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimità della medesima, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale inficia fin dall'origine la disposizione colpita, consentendo il decorso della prescrizione del diritto conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità anche durante il periodo anteriore alla pronuncia stessa. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 3, 134, 211 e 254 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in materia di malattie professionali).
Cass. civ. n. 9291/1997
L'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di: far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Tra gli impedimenti di mero fatto rientra l'ignoranza del titolare del diritto, anche quando essa è incolpevole. Solo in caso di dolo da parte del debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
Cass. civ. n. 3824/1995
Quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, che ha così facoltà di esigere la prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza del termine, in pendenza del quale l'inerzia del creditore costituisce solo esercizio di una facoltà, come tale non prescrittibile. (Nella specie, si trattava del diritto, contrattualmente previsto, di adeguamento automatico del canone locativo, da far valere al termine della locazione, salvo il diritto del locatore di pretendere il pagamento di conguagli o acconti nel corso del rapporto).
Cass. civ. n. 10937/1993
Il mutamento del soggetto tenuto al pagamento è privo di influenza sulla decorrenza del termine di prescrizione del credito, incidendo sulla titolarità passiva del rapporto e non sulla possibilità di esercizio del diritto (fattispecie concernente il subingresso di una Usl in una obbligazione dell'Inps, verificatosi per effetto dell'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale).