(massima n. 1)
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, gli interessi per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dirette da parte del sostituto di imposta, regolati dall'art. 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (norma vigente ratione temporis e successivamente abrogata dall'art. 37 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 46) si acquistano, secondo la regola generale di cui all'art. 821 c.c., giorno per giorno, ma il termine di prescrizione quinquennale previsto dall' art. 2948, n. 4 c.c., decorre non dal momento in cui gli interessi sono maturati ma, ex art. 2935 c.c., da quando siano esigibili e cioè dal momento in cui l'Amministrazione finanziaria abbia definitivamente liquidato la somma dovuta a titolo di imposta e di ritenuta di acconto, con la conseguenza che qualora l'Amministrazione medesima abbia proceduto con i poteri attribuiti dall'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, la prescrizione degli interessi non può iniziare a decorrere anteriormente alla scadenza dei termini di decadenza dei controlli automatizzati, previsti dalla norma citata, sulla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta.