Cass. civ. n. 10031/2023
L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno "vita natural durante", anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.
Cass. civ. n. 1080/2020
In tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.
Cass. civ. n. 22009/2016
Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato
Cass. civ. n. 19214/2016
Il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea se, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Cass. civ. n. 15904/2016
Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus".
Cass. civ. n. 8209/2016
È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali.
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L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Cass. civ. n. 9764/2012
Ai fini della configurabilità del contratto atipico di "vitalizio alimentare", il quale si differenzia dalla rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 c.c., per il fatto di avere ad oggetto prestazioni basate sull' "intuitus personae", non è d'ostacolo la previsione che l'assistenza possa essere fornita dagli eredi o aventi causa del contraente, atteso che l'infungibilità della prestazione, che caratterizza il detto contratto, va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che il contratto di mantenimento dedotto in lite ammettesse la possibilità che l'assistenza al cedente fosse prestata anche da terzi).
Cass. civ. n. 15848/2011
Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il requisito dell'alea in quanto le condizioni del vitaliziato, benché precarie anche per l'età avanzata, non consentivano di prevederne la morte nel volgere di pochi mesi).
Cass. civ. n. 10859/2010
È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di cosiddetto `vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 c.c.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia dall'art. 1878 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità della risoluzione del contratto di "vitalizio alimentare" per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c., della prestazione de) vitaliziante, colto da ictus celebrale che lo aveva invalidato in modo assoluto, non potendo a tal fine rilevare che la prestazione medesima potesse essere assicurata dai familiari dello stesso vitalizzante).
Cass. civ. n. 10798/2008
La costituzione di una rendita vitalizia, realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell'obbligato al versamento periodico, è nulla quando non sia riscontrabile l'aleatorietà del contratto perché il valore della rendita ricavabile dall'immobile e quello della prestazione assicurata sono sostanzialmente equivalenti, anche in considerazione dell'età avanzata del beneficiario del vitalizio, non essendo ravvisabile alcun rischio, ma esclusivamente una sproporzionata posizione di vantaggio, nel contraente che ha acquistato la proprietà dell'immobile.
Cass. civ. n. 19763/2005
In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della «equivalenza del rischio» , cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. Ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite.
Cass. civ. n. 8357/1998
Alla stregua del principio di autonomia contrattuale, che consente alle parti di avvalersi di strumenti negoziali non tipizzati, è legittima la costituzione di una rendita vitalizia mista con donazione, da intendersi realizzata allorché le parti concludono una convenzione intesa a determinare, insieme allo scambio di attribuzioni patrimoniali tipicamente proprio del contratto di cui agli am. 1872 ss. c.c., a vantaggio di una di esse correlativamente eliminando o affievolendo, nella globale economia del rapporto, l'elemento dell'«alea», che, con riguardo allo schema delineato delle testé citate definizioni, può ritenersi sussistente solo quando, a causa di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, risulti imponibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti accingano ad andare incontro, non anche quando, con riguardo a tabelle statistiche concernenti l'andamento della vita media, e tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso vitaliziante, sia invece ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la qualificazione degli oneri e vantaggi suddetti.
Cass. civ. n. 5342/1997
È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un negozio atipico di c.d. «vitalizio alimentare», autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 stesso codice, sulla premessa che vitalizio alimentare e rendita, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella seconda, le obbligazioni dedotte in contratto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 c.c., mentre, nel primo, le obbligazioni contrattuali attengono a prestazioni (di dare e di fare) aventi contenuto accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato in funzione della sua propria qualità personale, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento, di cui all'art. 1453, espressamente escluso, invece, per la rendita vitalizia.
Cass. civ. n. 1516/1997
Requisito essenziale del contratto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso (rendita prevista in corrispettivo dell'alienazione di un bene o della cessione di un capitale, ai sensi dell'art. 1872, primo comma, c.c.) è costituito dall'alea, la quale presuppone che il vitaliziato non sia affetto da una malattia che, per natura e gravità, renda certa o estremamente probabile la sua prossima morte, e deve obiettivamente sussistere al momento della conclusione del contratto, che è affetto da nullità anche quando è in buona fede che le parti al momento della sua sottoscrizione abbiano, erroneamente, ritenuto la sussistenza dell'alea.
Cass. civ. n. 8825/1996
Il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo (del trasferimento di un bene o) della cessione di un capitale, a fornire all'altra prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita (cosiddetto vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza) va qualificato come negozio atipico, che è solo altamente affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest'ultimo contratto, in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere da sé ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione periodica di denaro odi cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto, alloggio, pulizia, cure mediche e simili. Ne consegue che all'indicato contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, né è applicabile, in particolare, l'art. 1878 c.c., il quale — negando ingresso al generale rimedio risolutoria in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute — esprime una
ratio non riferibile al negozio atipico di assistenza, nel quale la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.
Cass. civ. n. 12650/1995
Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lo
intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni, consistenti in un
facere, invece che in un
dare, come nel vitalizio tipico, e cioè in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano. (Nella specie, la parte, in corrispettivo della cessione della nuda proprietà di un immobile, s'era obbligato a prestare all'ottantunenne cedente, per tutta la durata della vita dello stesso, il servizio e l'assistenza completa di cui lo stesso aveva bisogno, nonché a lasciare, entro un mese, la propria occupazione, per dedicarsi esclusivamente alla detta assistenza).
Cass. civ. n. 9998/1992
L'aleatorietà costituisce elemento essenziale del contratto di vitalizio oneroso configurato dall'art. 1872 c.c., che va accertato con riguardo al momento della conclusione del contratto, caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. L'indagine circa l'esistenza dell'incertezza, sotto il duplice profilo considerato, costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Cass. civ. n. 8498/1991
Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione di un contratto preliminare di costituzione di vitalizio alimentare mediante il trasferimento della proprietà di un immobile del vitaliziando, questi, promittente alienante, sia deceduto ne deriva l'automatica risoluzione del detto preliminare per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di costituire a favore del beneficiario la rendita finalizzata al suo mantenimento, con la conseguenza che va esclusa la sopravvivenza a carico degli eredi dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, né può correlativamente farsi luogo alla sentenza sostitutiva a norma dell'art. 2932 c.c.
Cass. civ. n. 6245/1991
A differenza della rendita vitalizia costituita, a norma del primo comma dell'art. 1872 c.c., mediante contratto a titolo oneroso, in cui il carattere aleatorio costituisce un requisito essenziale e di conseguenza non può essere sacrificato con una disposizione intesa ad eliminare l'esistenza del rischio a carico delle parti contraenti, nella rendita vitalizia costituita mediante legato è valida la clausola di indicizzazione monetaria della rendita stessa posta a carico dell'erede.
Cass. civ. n. 8432/1990
Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione diretta dell'art. 1878 c.c., in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale norma, la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore, non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo
intuitu personae.