(massima n. 1)
La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto. allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantita sin dall'inizio della stabilitą reale, e a nulla rilevando, in relazione alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto. (Fattispecie relativa ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959, in un caso in cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto).